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Originariamente inviata da PERANGA
Comunque se qualcuno non volesse perdere i punti patente, piuttosto che non mandare la comunicazione conviene mandarla dichiarando di non ricordare chi fosse alla guida o che si era in due e ci si alternava.
Vi sono buone possibilità che non arrivi la seconda multa o, se dovesse arrivare si potrebbe far ricorso con buone possibilità di vincerlo.
Infatti l'art. 126 dovrebbe sanzionare l'ommessa comunicazione, non il contenuto di essa
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occhio a fare giurisprudenza che poi qualcuno la botta la prende tutta in faccia.
ci sarebbe anche questa sentenza della cassazione.
Corte di Cassazione Civile sez.II 29/12/2008 n. 30380
Omessa comunicazione dei dati del trasgressore ai fini della decurtazione dei punti - numero di dipendenti
Anche per la persona giuridica non è sufficiente addurre a pretesto di avere numerosi dipendenti per andare esente dalla responsabilità per la violazione consistente nell’omessa comunicazione dei dati del trasgressore ai fini della decurtazione dei punti.
(omissis)
FATTO E DIRITTO
Il Comune di ….. impugna la sentenza n. 154 del 2005 del Giudice di Pace di Biella, con la quale veniva l'accolta l'opposizione proposta dall'odierna società intimata, () spa, avverso il verbale di contestazione n. () del 2004, col quale veniva comminata una sanzione di Euro 343,45, ai sensi dell'art. 180 C.d.S., comma 8, per la società omesso senza giustificato motivo di ottemperare all'invito di indicare le generalità del conducente del veicolo di sua proprietà in relazione al quale era stata accertata la violazione di cui all'art. 142 C.d.S., il 25 giugno del 2004.
La società oggi intimata, ricevuta la contestazione dell'infrazione e la richiesta di indicazione del nominativo del conducente, aveva comunicato di non essere in grado di fornire tale indicazione in relazione al numero di propri dipendenti autorizzati all'uso dei veicoli aziendali in relazione al parco auto e al tempo trascorso dalla contestazione.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo giustificata la mancata comunicazione per essere emersa nel corso dell'istruttoria l'effettiva difficoltà della società ricorrente nell'individuare il conducente del mezzo al momento dell'accertata infrazione, in relazione al numero rilevante dei dipendenti della società e di possibili utilizzatori, nonchè allo spazio temporale intercorso tra l'accertamento e la notifica del verbale di contestazione.
L'amministrazione ricorrente articola due motivi di ricorso. Resiste con controricorso la società intimata.
Col primo motivo di ricorso viene dedotta la "violazione e errata applicazione dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 8, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". Col secondo motivo viene dedotta la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Difetto di istruttoria e contraddittorietà ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5". Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il giudicante è pervenuto a una decisione errata, considerato che l'obbligo di cui all'art. 126 bis C.d.S., (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall'art. 180 C.d.S., comma 8, non può essere eluso adducendo, come nel coso di specie, la difficoltà di individuazione del dipendente in concreto addetto alla guida del veicolo.
Infatti, occorre tener conto che nell'ambito di un'attività correttamente organizzata, l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni dei dipendenti e dai relativi registri, dalla cui consultazione è possibile desumere i dati richiesti nella specie.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n, 13748, la cui massima ufficiale è la seguente:
In tema di violazioni alle norme del C.d.S., con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli art. 126 bis c.p.c., comma 2, penultimo periodo, e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8", e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente ".
Occorre anche aggiungere che le ragioni addotte a sostegno della impossibilità di individuare il conducente trasgressore risultano palesemente generiche, con conseguente carenza di specificità del relativo motivo.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00, per onorari e Euro 100,00, per spese, oltre accessori di legge.
Poi se il Gdp del posto accogli i ricorsi (cosa probbile) è un altro discorso.
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