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Originariamente inviata da ikes
artt. 1490 e 1491 codice civile. Garanzia per i vizi della cosa venduta. "Il Venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore."
Questa garanzia opera in tutti i casi di compravendita, e non c'entra nulla con la garanzia di "buon funzionamento" cui invece sono tenuti per es. i concessionari quando vendono una moto o un'auto.
La garanzia per i vizi invece è sempre valida, a patto che il vizio non si sia manifestato successivamente alla vendita oppure se il venditore ne ignorava o non poteva sapere dell'esistenza dello stesso.
Comunque cerca in internet la sentenza "Cassazione Civile, sez.II, 23 dicembre 1993 n. 12759"
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a meno che la cosa non sia stata venduta con la clausola "vista e piaciuta".