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Vecchio 19-02-2009, 19:45   #16
zergio
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Circolare Ministero dell'interno 7/9/1999 n. 3OO/A/45182/1O3/

Segnali complementari - Rallentatori di velocità.

In riferimento al quesito in oggetto, relativo ai rallentatori di velocità ed in particolare ai dossi artificiali, si comunica che ai sensi dell'art.179 comma 1 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, su tutte le strade possono essere adottati sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio. Ai commi 2 e 3 dello stesso articolo sono poi fissate le caratteristiche e le modalità di installazione.
Ciò posto, particolari limiti sono previsti dai successivi commi 4 e 5 in ordine all'adozione dei dossi artificiali.
A differenza di quanto avviene per i sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, acustico o vibratorio, adattabili su tutte le strade, l'installazione dei dossi artificiali risulta condizionato sia in ordine al tipo di strada ed alla sua destinazione funzionale, sia in relazione ai limiti massimi di velocità in essa consentiti, che in ogni caso non possono superare i 5O Km/h.
Per l'installazione dei dossi artificiali, pertanto, sono richieste le seguenti condizioni:
a) presenza di strade residenziali, parchi pubblici e privati, residence e luoghi simili;
b) esistenza di limiti massimi di velocità consentiti per ciascuna strada interessata così come di seguito indicato:
- uguale o inferiore a 5O Km/h (per l'utilizzo di dossi di altezza non superiore a 3 cm. e larghezza non inferiore a 6O cm.);
- uguale o inferiore a 4O Km/h (per dossi di altezza non superiore a 5 cm. e larghezza non inferiore a 9O cm.);
- uguale o inferiore a 3O Km/h (per dossi di altezza non superiore a 7 cm. e larghezza non inferiore a 12O cm.);
c) presenza di strade che non costituiscono itinerari preferenziali per i veicoli di soccorso o di pronto intervento;
d) esistenza di una particolare zona del territorio comunale, da delimitarsi come zona residenziale, all'interno della quale, qualificare le strade come strade residenziali.
Attesa l'assenza nel Codice di una specifica definizione della normativa di strada residenziale, mentre per converso, com'è noto, la disposizione dell'art.3 comma 1 n.58 del Codice fornisce la definizione di zona residenziale, appare possibile identificare dette aree, solo sulla scorta della zonizzazione prevista dai singoli strumenti urbanistici generali (PP.RR.GG.) ed in particolare facendo riferimento alle zone territoriali omogenee (opportunamente identificate nelle apposite cartografie) nelle quali la definizione e le modalità di intervento fanno capo alle normative tecniche di attuazione dei medesimi strumenti urbanistici generali, in relazione alle disposizioni del Codice della Strada.


discorso diverso per gli attraversamnenti pedonali rialzati.

Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, con la nota n. 2867 del 2001: il dicastero sostiene che gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità, ai sensi dell’art. 179 del Regolamento C.d.S., in quanto la loro geometria è diversa e non possono, di conseguenza, essere segnalati come rallentatori di velocità.

Gli attraversamenti pedonali rialzati, nella stessa nota, vengono piuttosto definiti come una “modifica al profilo longitudinale di una strada”; per tali opere, di conseguenza, il Ministero aggiunge che “non occorrono particolari autorizzazioni”.

Si ritiene tuttavia doveroso evidenziare che nell'ultima parte della suddetta nota il Ministero dei lavori pubblici ha esplicitamente precisato che l’Ente proprietario della strada, nell’eseguire l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati, dovrà comunque assumersi “la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche.".
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Ultima modifica di zergio; 19-02-2009 a 19:53
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