Per quel che posso capire dalla lattura del testo ".... i giudici della Cassazione hanno invece ritenuto valide e attendibili come fonti di prova ''anche meramente deduttive'' la valutazione .... dei vigili ....".
In pratica se l'auto dei vigili viaggiava a 140 km/h e non è riuscita a raggiungere l'auto del trasgressore questa certamente doveva andare ancor più forte. Le circostanze suindicate sono state accertate dai vigili, che sono pubblici ufficiali, e la cui "parola" è piena prova fino a querela di falso di quanto avvenuto in loro presenza.
Resta sempre la possibilità dell'errore di rilevamento di velocità del tachimetro dell'auto dei Vigili... però la vedo davvero un pò azzardata come base per fondare un ricorso!