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Vecchio 10-12-2008, 11:19   #6
BUGS
Mukkista doc
 
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[QUOTE=Berghemrrader;3314639]Non così per i componenti "che paghi", quali accessori o componenti ad usura.
In questi casi la garanzia è diversa in base alle disposizioni del produttore (ad as. batteria solo 6 mesi, marmitte anche 5 anni ecc.)./QUOTE]

Attenzione che la garanzia del produttore è una cosa , può durare quello che lui decide 6 mesi,5 anni ecc., ma bisogna considerare che c'è la garanzia del codice del consumo che viene data dal venditore e questa dura 24 mesi e credo che valga su qualsiasi pezzo che noi paghiamo.


Dal codice del consumo

Art. 130.
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per
qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna
del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad
una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di
riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli
in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di
conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro
un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano
d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una
delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla
sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da
restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo'
offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie
conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al
comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e'
stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione
del contratto.

Art. 131.
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del
consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad
un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente
venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di
qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.


Art. 132.
Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando
il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130,
comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro
il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La
denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita'
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di
ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere
sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto
di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.



Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le
modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella
relativa pubblicita'.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta
e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2,3 e 4
rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene
ed esigerne l'applicazione.
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Yamaha 660 Ténéré 1991/2007 * R1200GS 2008 (il nuovo obso) / ?
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