Quote:
Originariamente inviata da kiappadacciaio
I lavoratori – prevede l’art.20 della L. n. 300 del 1970 – hanno diritto di riunirsi nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
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Io non mi sono lamentato della riunione sindacale, ci mancherebbe altro (ho fatto presente di essere iscritto al sindacato partecipando a tutti gli scioperi in difesa dei diritti dei lavoratori), bensì di come non si sono preoccupati di avvertire i clienti ed una volta presentatomi con la sufficienza e quasi ignoranza con la quale sono stato "accolto"...
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V-Strom ABS 10 Km 5.400
R1200RT,K1200GT,Varadero,VStrom650,Caponord1000,Transalp650,AfricaTwin750
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