I lavoratori – prevede l’art.20 della L. n. 300 del 1970 – hanno diritto di riunirsi nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
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Salvo, quello con la BMW R1200R bianca
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