l'art. 68 recita, al comma 2:
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
ma al comma 6:
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
domandone ai legulei:
ma sarebbe lecito interpretare i due commi disgiungendo l'uso e la presenza?
il comma 2 li prevede entrambi nelle ore previsti dall'art. 152, ma il comma 6 ne punisce l'assenza a prescindere dall'orario.
mia interpretazione errata?
perche' se avessi ragione, si va di sfalcio