Quote:
Originariamente inviata da Ste02
0,1% di possibilità di ottenere l'annullamento.
Tutti errori formali che non hanno compromesso il tuo diritto alla difesa. E anche se l'avessero compromessa al massimo avresti avuto diritto ad una rimessione in termini. La notifica ti è arrivata correttamente, il fatto non è contestabile, la rilevazione dell'infrazione avvenuta personalmente ad opera dei verbalizzanti.
|
Sempre più "sostanziale" la Suprema Corte - anche di fronte a mere irregolarità il verbale rimane valido se non è compromesso il diritto di difesa.
confrontate la
Corte di Cassazione Civile sez.I 11/1/2007 n. 319
dottrina ma ormai giurisprudenza conosolidata
Laddove non sia pregiudicata la certa individuazione del trasgressore, soprattutto nel caso di verbale contestato, il mero errore materiale non inficia la validità del verbale. “l’errore materiale non determina la nullità della contestazione se non risultano compromessi i diritti del contravventore, per essere facilmente ravvisabile l’errore, facendo uso delle capacità e della diligenza dell’uomo medio” Cass. Pen. Sez. IV 11.3.1966 in Riv. Giur. Circ. e trasp., 1967, n. 331. Questo è ancora più valido, laddove si sia proceduto alla immediata contestazione e tenendo presente che nessun pregiudizio per il diritto di difesa può ravvisarsi nella mancanza o nella erroneità di un dato che non attenga alla realtà storica del fatto accertato, salvo che si voglia porre in dubbio l’identificazione del soggetto, cosa che pare veramente improbabile. Comunque, prima del gravame, il verbale può essere notificato nella forma corretta o integrata, ovvero può essere notificata la sola correzione o integrazione.
secondo me (
NONSTANTE QUELLO CHE HO RIPORTATO) hai fortissime probabilità di vittoria.
E la perentoria affermazione (in buona fede) di camelsurfer, magari frutto di esperienza personale, ne è un esempio.
questo è lo stato della GIUSTIZIA in italia.
buona fortuna