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Vecchio 30-08-2008, 12:23   #15
uccio63
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...per calabrone gigante....

Art. 186 > Comma 7 - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica. > Rfiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica.

Note


Il rifiuto all’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, è punito ai sensi del c. 2 come se il conducente fosse stato trovato positivo al medesimo. È vietato guidare in condizioni di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. In tutti i casi di violazione alle norme del C.d.S. che costituisca reato penalmente perseguibile, si applicano le norme degli artt. 220 e segg. del Codice della Strada. L’agente accertatore deve procedere alla stesura degli atti relativi a: - verbale di accertamento urgente su luoghi e cose diversi dalla privata dimora (art. 354 c.p.p.); - verbale di identificazione della persona, con elezione di domicilio e nomina avvocato difensore, se effettuata (artt. 161, 349, 66-96 e 97 c.p.p.); -notizia di Reato (art. 347 c.p.p.); - eventuale Verbale di sommarie informazioni testimoniali o da persone indagate (art. 350-357 c.p.p.). Se il veicolo non può essere condotto da altra persona che non sia sotto l’effetto di sostanze alcooliche, può essere trainato a cura e spese del trasgressore, presso un’officina autorizzata o presso il luogo indicato dal medesimo. La competenza, dopo un lungo altalenarsi con il Giudice di Pace, è tornata definitivamente al Tribunale, che decide in composizione monocratica, come deciso nella Legge 214/2003. L’agente accertatore procede anche al ritiro della Patente di Guida ed all’invio entro 10 gg. all’Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura competente per territorio. Se dall’accertamento alcoolemico risulta un tasso superiore ad 1,5 grammi per litro, il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente fino all’esito della visita medica di cui al c. 8. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12, c. 1 e 2 del C.d.S., nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, secondo le Direttive del Ministero dell’Interno, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Sono questi i famosi palloncini, o gli alcoltest non omologati, che, pur non fornendo una prova giuridicamente valida, possono sempre servire come stabilito dal c. 3 dell’art. 186 a motivare l’obbligo di indurre il conducente all’analisi presso una struttura sanitaria o un etilometro omologato. L’etilometro deve rilasciare una stampata dei dati rilevati. In sostanza, l’organo di Polizia Stradale, qualora il risultato del palloncino o dell’etilometro tascabile sia nettamente positivo, obbliga il conducente alla prova legale. Con Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005, n. 300/A/1/42175/109/42 sono state impartite le direttive relative all'esecuzione degli accertamenti ed in generale agli articoli 186 e 187 del C.d.S... Art. 130 bis- (Introdotto dalla Legge 168/2005) La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale. Con l'Ordinanza concui è disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene del comma 2 sono raddoppiate e viene disposto il fermo amminsitrativo del veicolo per 90 gg. salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (D.L. 92 del 23 maggio 2007 in vigore dal 27 maggio 2007 convertito in Legge 125/08)
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