La notifica del verbale assolve un principio giuridico fondamentale: se un soggetto (l’agente del traffico) ritiene di avere accertato una infrazione alle regole del Codice della Strada, il cittadino responsabile della presunta trasgressione deve essere messo a conoscenza dei fatti e delle motivazioni (riportati appunto nel verbale) che hanno dato origine alla sanzione per poter, eventualmente, esercitare il diritto alla difesa attraverso il ricorso.
Se questo diritto viene leso, il verbale è nullo e la sanzione inefficace.
Come avviene la notifica del verbale? Essenzialmente secondo due modalità:
1) nel caso di contestazione immediata dell’infrazione, attraverso la consegna diretta del verbale da parte dell’agente accertatore al presunto trasgressore;
2)
quando non è possibile contestare immediatamente l’infrazione, attraverso la consegna del verbale al domicilio del presunto trasgressore entro 150 giorni dalla data in cui si ritiene sia stata commessa l’infrazione.
Ora, la multa dovrebbe sempre essere contestata immediatamente al presunto trasgressore, quando si ritiene che questi abbia commesso una infrazione. La contestazione differita (tramite consegna del verbale al domicilio del presunto trasgressore) dovrebbe essere effettuata solo in alcuni casi, che il legislatore ha specificatamente previsto, ma per far fronte a situazioni del tutto insolite ed eccezionali.
E, invece,
la contestazione differita è ormai diventata la norma con cui vengono accertate infrazioni e comminate multe. L’eccezione, quasi una rarità, è oggi assistere ad una infrazione contestata immediatamente!
Attenzione allora, forse potremmo non rilevare difetti nella procedura di notifica del verbale. Ma, potrebbero invece sussistere comunque validissimi motivi di ricorso in virtù della circostanza che quel verbale notificato a casa del presunto trasgressore avrebbe potuto ed avrebbe dovuto essere consegnato direttamente dall’agente accertatore al presunto trasgressore.
Chi redige il verbale, quando non si trova in uno dei casi in cui la legge prevede espressamente la possibilità di contestazione differita,
deve specificare nel verbale perchè non si è potuto procedere alla contestazione immediata della multa. E lo deve spiegare in maniera specifica e dettagliata, non ricorrendo a formule generiche, di quelle “standard”, da “copia e incolla” che ormai si leggono abitualmente nei verbali.
S
olo in alcuni casi specifici, stabiliti rigorosamente dall’art. 201 del C.d.S, è possibile addure, e registrare nel verbale, una motivazione generica per giustificare l’impossibilità di procedere alla contestazione immediata. Li elenchiamo di seguito:
* veicolo lanciato a eccessiva velocità;
* attraversamento incrocio con semaforo a luce rossa;
* accertamento con dispositivi autorizzati quali autovelox o impianti di rilevazione semaforici;
* rilevazione dei veicoli che accedono alle Zone a Traffico Limitato;
* sorpasso vietato;
*
veicolo in sosta ed assenza del trasgressore.
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