Se può servire, tratto dalla rivista Due Ruote numero di agosto pagina 18
"
Un'ordinanza della consulta, la 282 del 16 luglio, ribadisce che il proprietario di un veicolo multato è obbligato a comunicare i dati del guidatore che ha commesso l'infrazione. Si effettua comunque una distinzione fra il cittadino <<reticente>> e quello che, invece, può provare di non essere in grado di fornire i dati. Insomma la multa è scontata per chi omette di rispondere alla richiesta, mentre può essere cancellata a chi risponde <<presentandosi o scrivendo>> per provare di non poter comunicare tali informazioni"
Io l'ho trovato comunque poco chiaro

, e non si fa menzione di punti-.