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Originariamente inviata da romargi
secondo me ti sbagli... la sosta di 10 min ha senso ADESSO che il controllo viene fatto sull'INTERO tratto casello casello.
Ma se adesso impongono dei controlli su tratti intermedi a TUA INSAPUTA te la prendi in quel posto! Ad esempio se mettono un sensore ogni 10 km non puoi fermarti ogni 10 km al bar!!!!
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Hai ragione, la cosa è come dici tu.
Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (
http://www.infrastrutturetrasporti.it) ho trovato il testo del decreto ad hoc (Decreto del Direttore Generale n.3999 del 24.12.2004 - Documentatori fotografici di infrazioni AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - Via A.Bergamini, 50 - ROMA), in cui si legge quanto segue:
[...]
VISTO il voto n. 71, reso nell’adunanza del 28 aprile 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione del sistema “SICVe” con le seguenti prescrizioni: [...] l’ubicazione delle unità di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due sezioni,tra le quali viene accertata la velocità media, non vi siano immissioni od uscite di traffico e, preferibilmente,neppure aree di servizio o di parcheggio, che possono ridurre la significatività dell’accertamento; [...]
D E C R E T A
Art. 1 - E’ approvato il sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato “SICVe” (Sistema Informativo Controllo Velocità),sia per rilevamenti in modalità istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza accertata, con le seguenti prescrizioni:
- la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia incaricato del controllo del traffico e dell’accertamento delle violazioni;
- il trattamento dei dati sensibili(immagini,numeri di targa. ecc) deve essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della “privacy” e i dati, quando non più utili ai fini dell’accertamento e della contestazione dell’infrazione, devono essere prontamente cancellati;
- la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d’intesa con l’ente proprietario o gestore della strada,tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema,valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile,che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi,si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media;