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Vecchio 11-03-2005, 23:18   #5
Wotan
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Estratto della sentenza N. 27/2005 della Corte Costituzionale.
(fonte : http://www.governo.it/GovernoInforma...ne_27_2005.pdf)

[...]
In conclusione, l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
10.— L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada.
[...]

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1°
agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione»;
[...]



Tradotto in italiano normale:
- non possono essere in ogni caso tolti i punti al proprietario dell'auto il cui conducente non sia stato identificato;
- se il proprietario omette di comunicare le generalità del conducente, si becca la sanzione di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada.

Aggiungo: e se io non ricordo chi guidava e comunico nei tempi prescritti di non ricordare, che fanno, mi sparano? Mi fanno il lavaggio del cervello? Mi lobotomizzano?

Se mai mi dovessero multare ex art. 180 comma 8 per aver dichiarato di non ricordare chi guidava, farei un casino infernale, e penso che lo vincerei.
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Claudio Angeletti
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