Non sono un tecnico del settore, ma ho visto un provvedimento ISVAP del 8.2.2008 che potrebbe interessare alcuni di noi che posseggono più mezzi.
In particolare, quello che mi interessa é la modifica dell'art.8 del Regolamento ISVAP n.4 del 9.8.2006, che nel nuovo testo così recita:
"
Art. 8
(Consegna dell’attestazione sullo stato del rischio all’assicuratore - Validità dell’attestazione)
1. All’atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il contraente consegna l’attestazione sullo stato del rischio.
2. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, , l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
3. Qualora all’atto della stipulazione del contratto il contraente si trovi nell’impossibilità di consegnare all’assicuratore l’attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All’atto della consegna l’assicuratore riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione stessa e calcola l’eventuale differenza di premio."
Senza farla tanto lunga, la parte che mi interessa é quella evidenziata in neretto. La domanda é: se io ho (mettiamo) due mezzi assicurati, e decido di tenere in garage uno dei due per (diciamo) un annetto, quando poi decido di riassicurarlo posso conservare la classe che avevo maturato?
Lo chiedo perché con le mie vespe fino ad oggi, quando le ho tenute ferme non rinnovando la polizza, poi mi hanno sempre fatto ripartire da capo; con questo testo invece sembrerebbe che si possa mantenere il bonus purché si faccia la dichiarazione e si riattivi la polizza entro cinque anni.
Esperti del ramo: é così?
Grazie in anticipo a chi saprà darmi chiarimenti.