10-10-2007, 13:44
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Guest
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Art. 27.
(Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale). 1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, per l'adeguamento della segnaletica stradale, nonché per l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome.
2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo alle priorità indicate dal Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza, alla segnaletica stradale e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 28.
(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge). 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale, all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture, le somme di competenza statale di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità indicate nello stesso comma, riservandone un terzo al potenziamento dei servizi di controllo su strada.
http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0032490
In corso di approvazione.
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