Trovato.
Articolo 100 del Codice della Strada.
[...]
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni,
distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del
veicolo.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
Ora, io non sono un avvocato... però secondo me un piccolo adesivo in una zona "Non critica" della targa, che non ne comprometta in alcun modo leggibilità e riconoscibilità, non è punibile.
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Più bici che moto ormai.
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