C.d.S. Art. 181 - Esposizione dei contrassegni per la circolazione
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante (il pagamento della tassa automobilistica) (1) e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
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Daniele (Eagle) - R1150RT "Carolina" 2003 87KKm
Targa sporca, coperta, inclinata? Ci un lazzaròn!
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