ancora sugli autovelox
l'argomento è trito e ritrito, ma vi propongo alcuni spunti di riflessione sui quali riaprire il discorso.
questa discussione intende essere squisitamente 'tecnica', e non prevede digressioni sull'obbligo di pagare se sanzionati.
leggevo su una rivista di diritto che, giurisprudenza diffusa e recentissima, sta annullando le infrazioni rilevate per mezzo autovelox, poichè non costituiscono prova attendibile, sia se accertate con operatore
(agente) che senza (apparecchi fissi).
ecco i motivi su cui si dovrebbe fondare il ricorso:
gli autovelox non sottoposti a taratura periodica, nè ad omolagazione, non sono conformi nè alla normativa italiana nè a quella internazionale.
i riferimenti legislativi da citare nel ricorso sono :
1) UNI 30012 (norme tecniche internazionali);
2) Legge n 273/1991;
queste due leggi stabiliscono l'obbligo di effettuare di omologare, di effettuare la taratura periodica di tutti gli strumenti di misurazione.
questi controlli devono essere eseguiti solo nei centri autorizzati c.d.S.I.T., ed in italia ad oggi non esistono laboratori accreditati SIT .
ultimo motivo che può essere inserito nel ricorso è l'esposizione a temperature molto fredde o afose, poichè queste situazioni alterano il corretto funzionamento delle apparecchiature.
ancora, se prendete una multa a roma, fate ricorso al prefetto sono oberati di lavoro, decorrono i 120 gg e non rispondono!
se invece la prendete altrove, fate ricorso al giudice di pace, i prefetti risponderebbero!
in caso di condanna si paga infatti la sola sanzione originaria.
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