L'omologazione richiesta per i pezzi aftermarket è quella "d.g.m." se italiana o con un codice alfa nuemrico se internazionale e non semplicemente CE che ormai è C.hina E.xport.!
L'art del c.d.s. in questione parla di pezzi, anche non originali, che siano omologati per il veicolo su cui andranno ad essere montati.
In pratica non si può montare una dispositivo di scarico aftermarket, benchè omologazione punzonata per il piaggio bravo, sul gs 1200.
Il problema è che alcuni hanno si,l'omologazione aggiuntiva, ma il pezzo non è facilmente riconoscibile o non è facile ricondurre l'omologazione del pezzo al pezzo stesso.
Pensiamo ai dispositivi di scarico delle auto.
Stanno sotto il veicolo e quindi, all'atto del controllo non è facile individuare se lo scarico è quello effettivamente omologato di cui si detiene il foglietto attestate l'avvenuta omologazione.
Per quasi tutte le modifiche è quindi quasi scontato che l'atteggiamento dell'utente è decisivo al fine dellapplicazione della sanzione ex art.78 c.d.s.
Fatta questa debita premessa, proseguiamo dicendo che la sostituzione del dispositivo di scarico con altro omologato – riconoscibile da apposita marcatura punzonata – è ammessa e non comporta aggiornamento della carta di circolazione ( circ. Min. Trasporti e navigazione – Dir. Gen. della M.C.T.C. – n. 4483/4190 del 24.11.1997), mentre, invece, la sostituzione del dispositivo di scarico con altro privo di omologazione comporta la sanzione prevista dall’art. 78 – comma 3 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) fissata in € 343,35 e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI
Problema identico si ripresenta per i dispositivi d'illuminazione o di segnalazione luminosa.
Di fronte ad un operatore ZELANTE anche la semplice sostituzione di un faro post a led non omologato o le freccine a led possono essere sicuramente sufficienti per il ritiro della carta di circolazione.
Saluti