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Originariamente inviata da Paolo Grandi
Sicuramente non sa cosa sia l'art. 173 cds ora modificato dal Cazzaro Verde.
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Come è stato modificato l'art. 173 del CdS?
In precedenza il comma 2 di tale articolo recitava:
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ((, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante)) ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguate capacita' uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
Sulla base di questo, sono sempre stati consentiti gli interfono in moto secondo una
interpretazione che sosteneva l'interfono essere diverso da una cuffia.
Qui una interpretazione che lascia un po' il tempo che trova, anche se da parte di addetti ai lavori.
https://www.inmoto.it/news/approfond..._o_pericolosa_
Esistono alternative alle classiche cuffiette, come gli interfono Bluetooth che permettono di ascoltare musica senza ostruire completamente l'udito. Questi dispositivi sono progettati specificamente per essere inseriti come delle piccole casse all'interno del casco e non coprono il padiglione auricolare. Rappresentano una soluzione a norma di legge e più confortevole, benchè al massimo volume riescano a raggiungere decibel elevati paragonabili a quelli degli auricolari in-ear.
Sul fatto che l'interfono non sia una cuffia e non copra entrambe le orecchie ci sarebbe da discutere.
Parlando con un amico poliziotto, il suo parere è che:
"se trovi un agente puntiglioso o che hai fatto incazzare, ti applica senza problemi la violazione del comma 2. Prendi e porta a casa. Poi starà a te fare ricorso".
Cosa ne pensate?
Con il nuovo CdS cosa cambia?