Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 26-12-2023, 10:05   #3
Wotan
Mukkista logorroico!
 
L'avatar di Wotan
 
Registrato dal: 25 Aug 2004
ubicazione: Roma
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da brag Visualizza il messaggio
La sentenza si riferisce ad un veicolo CIRCOLANTE in un'area privata, o sbaglio?
. Un tizio stava lavorando su una scala in un'azienda agricola, quando un trattore con rimorchio in retromarcia ha urtato la scala stessa, facendolo cadere. Il tizio ha fatto richiesta di risarcimento del danno subito alla compagnia assicuratrice del trattore, che (giustamente) ha rifiutato di pagare, in quanto la polizza copriva la circolazione del veicolo sulle strade pubbliche e non il suo utilizzo per scopi lavorativi in aree private.

La modifica della direttiva 2009/103/CE operata con la direttiva 2021/2118 è stata fatta per impedire che situazioni del genere non siano coperte da un'assicurazione, che comunque non deve necessariamente essere quella del veicolo.

L'Italia ha recepito tale modifica con il Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184.

L'art. 2 comma 1 di tale decreto, tra le varie cose, modifica l'art. 122 comma 1 del Codice delle assicurazioni private di cui al Decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come segue:

Quote:
«1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui e' utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento [ma, aggiungo io, solo se esso è utilizzato conformemente alla sua funzione di veicolo come mezzo di trasporto, cioè in fermata o sosta con carico e/o passeggeri a bordo, come stabilito dal comma 1].
1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e' soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attivita' proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
Se un veicolo non è in uso, il problema non si pone. Non serve smontare le ruote o altre amenità del genere, il veicolo vuoto e chiuso a chiave basta e avanza a decretarne il non uso come mezzo di trasporto.

Oltre a questo, il D.lgs. 184/2023 introduce nel Codice delle assicurazioni private una disciplina della sospensione di polizza, possibile per un massimo di 11 (e non 10) mesi all'anno, come già di fatto avviene da tempo. L'unica cosa che cambia è che è necessario qualche giorno di tempo (5 o 10 in base ai casi) affiché la polizza diventi sospesa e questo mi pare effettivamente un regalo fatto alle compagnie.

Quindi, credo proprio che Riccardo Matesic abbia preso una cantonata.
__________________
Claudio Angeletti
L'arte della sicurezza in moto
BMW R1300GS - K1200GT 2007

Ultima modifica di Wotan; 26-12-2023 a 10:20
Wotan non è in linea   Rispondi quotando