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Originariamente inviata da zorba
Leggi bene il contratto, ..
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Mi sono letto il contratto e riporta questo:
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La consegna avviene presso il punto di vendita al pubblico del Venditore entro la data indicata nel contratto. Al termine di consegna si applica una tolleranza di 50 giorni; allo scadere di questo termine di tolleranza l’Acquirente è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni, fermo quanto previsto dall’art. 61 del Codice del Consumo, ove applicabile; il mancato rispetto dei termini di consegna e di tolleranza per cause di forza maggiore (quali, ad esempio, sommosse popolari, calamità naturali, restrizioni di licenze di importazione, sospensione/interruzione nei trasporti, interruzioni di lavoro o agitazioni sindacali che ritardino il processo di fabbricazione) o per cause imputabili all’Acquirente (quali ad esempio il ritardo dell’Acquirente nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6 delle presenti Condizioni generali di compravendita “Veicoli usati”), non costituisce inadempimento, anche per gli effetti dell’art. 1218 codice civile, secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
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Non parla di rimborso del doppio dell'acconto, ma solo di risarcimento del danno senza quantificarlo, comunque sono 50 giorni e non 60 giorni.