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Vecchio 06-05-2006, 10:50   #19
zergio
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Originariamente inviata da tonigno
Non è esattamente così.

In realtà la multa è un atto giudiziario "ricettizio", che cioè deve essere ricevuto dal destinatario. Fino a quanche hanno fa i termini partivano solo dal momento della ricezione dell'atto e non dalla spedizione....

Poi nella vita pratica ci si è resi conto che atti consegnati per la notifica (agli ufficiali giudiziari o alla Posta) regolarmente entro i termini, per disfunzioni e lentezza dell'Ente notificatore, venivano materialmente consegnati a termini scaduti al destinatario. Poichè chi doveva notificare (I Vigili Urbani ad esempio) non era responsabile del ritardo dovuto all'Ente notificatore, la cassazione prima ed il legislatore poi, si sono inventati questo "doppio" computo dei termini. In pratica per chi notifica i termini partono dalla consegna all'Ente notificatore, mentre per chi riceve partono dal momento della materiale ricezione dell'atto!

..... I miei commenti puoi leggrli qualche post più sopra!!

Le sentenze della corte di cassazione sono in particolare la 477/02 e la 28/04.

Viene introdotto il principio della scissione dei termini a seconda che il soggetto sia notificante o notificatore.
Se "notificante" il momento perfezionativo è la consegna all'ufficio postale mentre se "notificato" il termine da cui far decorrere eventuali decadenze o prescrizioni e la data di ricezione.
Nel complesso la ratio è giusta!
Ma sfavorevole a flat- eric

Saluti
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