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Nuova stangata in arrivo?!?
BENISSIMO!
:mad: :mad: :mad: http://www.repubblica.it/2005/j/moto...tamulte2w.html Pero' la multa a chi ci ha portato al collasso mica la fanno... |
Giusto... si stavano depenalizzando un pò troppi reati......
Queste sono le cose gravi che vanno punite !!!! . . . . . . . o dovevo scriverlo in cantina ? ;););) |
E' evidente che il tutto è focalizzato alla raccolta di "fondi" e nient'altro. Più volte ho scritto ai giornali e rubriche specializzate per denunciare un 'assurdità che a Torino è regnante: l'area zona ospedali (parliamo di almeno 5 tra i più importanti del Piemonte e in una zona assolutamente periferica alla città) è tutta a pagamanto (con ticket a moneta e tempo, avvoltoi che passano a controllare,...). Come se non bastasse, nelle ore di visita, è d'obbligo lasciare in più, il pegno agli extracomunitari di turno che si sono diligentemente divisi le zone (premetto che non ho nulla contro questi poveri disgraziati che spesso sono a loro volta sfruttati). Bene, mai avuto una risposta. Mai visto una pattuglia delle Forze dell'Ordine transitare nella zona per allontanare i parcheggiatori abusivi. Ovvio, sono tutti impegnati nel rilevare le velocità con i nuovi e sempre più sofisticati giocattoli tecnologici messi a disposizione dalla Regione. E' davvero frustante quello al quale stiamo assitendo e al quale non possiamo fare un gran chè.
Scusate il botto, ma negli ultimi anni frequentando spesso gli ospedali questi temi sono diventati per me molto sensibili. |
cassa, cassa, bisogna fare cassa! :mad:
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faccio il bastian contrario.
ma per chi posteggia in seconda fila e non da spazio neanche ai mezzi di soccorso gli diamo una medagia? a chi transita in zone pedonali un bravo? chi percorre le preferenziali è un ganzo? se tutto questo puo aiutare a snellire il traffico ben fatto sono da condannare gli autovelox trappola,i limiti assurdi e qui sono d'accordo,ma non facciamo polemiche su tutto,anzi non facciamo sempre l'italiani |
Avete ragione, ma non dimentichiamo tutti i sardomobilisti che prendono la sardo per andare a prendere le sigarette a 300 metri da casa e la cagano tra le palle, creando così ingorghi perchè la gente deve superarle invadendo l'opposta corsia...
Quelli altro che mille euro di multa, Dovrebbero essere sottoposti alle cure del sig. Djalmao (che infra riporto x vostra opportuna conoscenza) (In una favela brasiliana, un giorno di sole, un caldo infernale. Tre uomini entrano in una piccola baracca, calda e umida, con il tetto in lamiera, trascinando un ragazzo magro e fragile per le braccia. Lì dentro Djalmao, un negrone enrome, bruttissimo, sudato, puzzolente, con uno stuzzicadente in un angolo della bocca, si stava pulendo le unghie con un coltellaccio usato per aprire la noce di cocco. Uno degli uomini dice: "Djalmao, il capo ha detto di dirti di metterlo in culo a questo qui. Dice che è per insegnargli che non deve fare il bullo con la gente della favela!" La vittima grida disperata e implora perdono. Ma Djalmao se ne frega e risponde: "Sbattilo lì nell'angolo! Fra poco me ne occupo..." Quando l'altro se ne va il povero ragazzo comincia a dire: "Signor Djalmao, per pietà, mi lasci andare via! Non lo dirò a nessuno che sono stato rilasciato senza punizione, la scongiuro!!!" Djalmao gli risponde bruscamente: "Taci e stai buono lì!" Cinque minuti dopo entrano altri due uomini trascinando un altro ragazzo: "Il capo ha detto di dirti di tagliargli le mani e cavargli gli occhi. Dice che è per insegnargli che non deve toccare i soldi del capo!" Djalmao, con voce grave: "Lascialo lì che me ne occupo fra un po'..." Passano altri cinque minuti e arrivano due uomini tarscinando un altro poveretto: "Djalmao, il capo ha detto di tagliare via il pisello a questo qui così imparerà a non guardare mai più la donna del capo. Ah, ha detto anche che devi tagliargli la lingua e tutte le dita così non toccherà più nessuna donna della favela!" Djalmao, con voce sempre più grave: "Mettilo lì nell'angolo con gli altri, fra un attimo me ne occupo io!" Il primo ragazzino consegnato a Djalmao dice allora, con voce estremamente cortese: "Dottor Djalmao... con tutto rispetto... solo per evitare confusioni, io sono quello che lo prende in culo, ok?") |
Se a Roma facessero una multa di 250 euro a quelli che parcheggiano in doppia fila/sul marciapiede/di traverso/come gli viene meglio, in un giorno il Comune incasserebbe un miliardo di euro.
A questo punto non rimarrebbe che l'imbarazzo della scelta : servizi agli anziani sconto ICI bus gratis mense per i poveri e chi più ne ha più ne metta Tanto la miriade di stronzi continuerebbe a parcheggiare dove meglio crede, e così avremmo risolto i problemi dei meno abbienti (ieri si diceva poveri cristi). Ovviamente è solo un sogno :rolleyes: I vigili prendono le mazzette e col cavolo che fanno le multe ai negozianti ed alle macchine dei clienti dei loro amici negozianti, e così via di categoria in categoria verso lo schifo più profondo :( |
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...io tra un pò porto la moto in giro a piedi.... :mad: :mad: :mad: :arrow:
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e' lungo da leggere ma meglio sapere per evitare spiacevoli sorprese.......anche perche' di fare 3 mesi di galera per una birretta mica mi va' ! :cool:
Il Senato ha approvato un pò di novità e se l'altro ramo confermerà a breve avremo cambiamenti su questi argomenti: 1) Non vi è più la necessità per il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido di comunicare i dati della patente del conducente ai fini della decurtazione dei punti. La comunicazione sarà relativa ai dati personali. 2) La sanzione per chi non comunica potrebbe essere riportata nella misura da 500 a 2000 euro. 3) Riattribuzione dei punti a carico dell'organo di polizia stradale 4) Nell'ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare lo stesso corso che viene effettuato per il recupero dei punti. 5) Decurtazione di 3 punti per chi circola con il veicolo che presenta alterazioni o con i dispositivi non correttamente installati (articolo 79, comma 4) 6) Per chi non ottemperai ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi 7) Per chi circola in ZTL, APU o nelle corsie riservate ai mezzi pubblici si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Cool Nemmeno i veicoli a due ruote potranno sostare in seconda fila. Sanzioni anche per chi crea intralcio alla circolazione con la modifica dell'articolo 158. 9) Per la sosta davanti ai cassonetti o in seconda fila ovvero creando intralcio, sanzione da 120 a 250 euro. 10) Modifiche tecniche all'articolo 10. 11) Il prefetto chiamato a coordinare i servizi di accertamento delle violazioni inerenti i limiti di velocità, svolti dalla Polizia Municipale, anche relativamente all'utilizzo degli apparecchi automatici. 12) Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno 13) I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione 14) Definizione tecnica del rimorchio dolly 15) Modifiche al contrassegno per le persone invalide; la modifica interessa l'articolo 74 del dlgs n. 196/03. Il contrassegno potrà contenere il simbolo stilizzato previsto dal regolamento, ma non conterrà il nominativo del titolare, come peraltro già accade adesso. 16) Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all'aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo. 17) Estesa la sanzione dell'articolo 79 anche a chi circola con i dispositivi, che ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti. 1Cool Modifiche gli articoli 91, 93 e 94. 19) Possibilità di effettuare il noleggio con conducente per trasporto persone con velocipedi a 3 o 4 ruote. 20) Niente confisca per i ciclomotori alterati; fermo di un mese e solo in caso di recidiva si procede a confisca. 21) 16 anni per guidare i quadricicili leggeri, che dovranno essere dotati di cinture di sicurezza. 22) Il limite per la revoca della patente previsto dal nuovo articolo 130 bis passa da 3g/l a 1 g/l. 23) Il nuovo articolo 213, comma 2-sexies riporta che " È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della Autorità di Polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizio ne all'Autorità di Polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente Autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all'articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all'atto contenente il ricorso e l'istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclomotori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso già siano ogge tto di furto o rapina" 24) Novanta giorni di fermo per la guida senza casco e per il trasporto abusivo del passeggero sui ciclomotori. 25) A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del Codice della Strada, ai sensi del citato comma 2-sexies, sono convertiti in provvedimenti di fermo. 26) Articolo 174 e 178; si torna a effettuare il ritiro dei documenti sino all'effettuazione del periodo di riposo prescritto. 27) I velocipedi a 3 o 4 ruote possono svolgere il servizio di taxi o noleggio con conducente. 2Cool Disposizioni in materia di guida in stato di ebrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti. Nuovo comma 2 " "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino asei mesi e la multa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa d al conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. L'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore."; 29) La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale. 30) Le stesse disposizioni si applicano per il 187. 31) Omissione di soccorso e fuga. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187 32) Semplificazione sul ritiro e la sospensione dei documenti, che verranno trattenuti dall'organo di polizia stradale che ha provveduto alla misura accessoria. 33) L'ANAS spa provvede alla revisione organica dei limiti di velocità localizzati sull'intera rete stradale di competenza. |
Sticcavoli.... E' un attacco terroristico...
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