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Catarifrangente obbligatorio
mi chiedevo, dopo aver letto un po' in giro, a proposito del fatto di avere il catarifrangente obbligatorio sul posteriore della moto, se acquistare un portatarga apposito tipo questo
http://cgi.ebay.it/Catadiottro-Catar...#ht_3049wt_905 o un aggeggio tipo questo http://img263.imageshack.us/img263/1...angentemd7.png o se basta il catarifrangente che dovrebbe essere integrato nel faro della R1200R... http://www.farmedia.it/images/cata.jpg |
si..il catarifrangente e' obligatorio e penso debba essere indipendente
dal faro proprio come nel portagarga del link o come nella prima foto. io pero' non ho mai sentito di qualcuno multato per la mancanza di quel pezzo di plastica, anche se in effetti se si brucia la lampada del faro rende piu' visibili. |
veramente ne han multati e lo fanno ancora (ad alcuni ritirando anche il libretto) , è per quello che i portatarga non sono omologati e si viene multati
io cambiando il portatarga l'ho sempre rimesso , appunto non sono mai stato multato a riguardo :) |
Poi ci si lamenta che non ci vedono in moto, io toglierei anche il faro che rovina l'estetica.
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quindi "el patacon" catarifrangente va messo!!!
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Se cambi il portatarga con uno after market è indispensabile: che vi siano le luci di illuminazione, che vi sia il catarifrangente (va benissimo quello della prima foto, ma ne esiste uno anche della Barracuda), che la targa abbia una inclinazione corretta (non deve essere maggiore di 30° rispetto alla perpendicolare dell'asfalto) e che la stessa deve prolungarsi oltre la ruota posteriore. |
El patacon è utile quanto il resto dei fari...per girare in pista, infatti tolgono tutto....
P.S. in pista però..;) |
Scusate ma il mio portatarga è quello originale, con pure la pubblicità del concessionario, ma del catarifrangente manco l'ombra....
che faccio? per ora mi hanno fermato un paio di volte ma in nessuno dei casi mi hanno detto nulla... |
Perchè è sufficiente quello omologato integrato nel fanale.
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Non ci sto a capire più una cippa....quindi quello nel fanale è sufficiente??? Il mio portatarga non ha il cat...
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Miiii.... Non ne so niente di sta cosa! :dontknow:
Urge una delucidazione ufficiale e categorica! |
anche nell'ADV il catarinfrangente è integrato nel fanale...ed ho il portatarga originale...basta quello!
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Il catarifrangente è obbligatorio.
Su molte moto (TUTTE quelle che sembra non ce l'abbiano) è integrato nel fanalino. Ma secondo voi, è mai possibile che qualcuno possa produrre e vendere una moto non in regola con il codice?... |
Infatti la mia convinzione decennale era proprio basata su questo fatto Wotan....
fanale originale = omologazione = cat integrato poi un mio collega dice (e se leggi un po' in giro non è l'unico) che se non hai il Cat aggiuntivo che penzola dalla targa sei un fuorilegge. Vacci a capire...sai che in Italia, magari il cognato del ministro ha un aziendina che produce piastrine catarifrangenti e scatta subito la leggina che lo rende obbligatorio... |
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L'utilità del catarifrangente è di sicurezza estrema nel caso non funzioni il faro posteriore, al buio saresti praticamente invisibile, ecco perchè è obbligatorio, e non lo prdoduce nessun parente di un politico, altrimenti ne sarebbero obbligatori 3 o 4. |
Scusa ma non capisco proprio questo tuo attacco nei miei confronti...
Ho aperto questo thread proprio per cercare di fare chiarezza su una cosa che mi sembra importante.... non certo per trovare il modo di aggirare una legge esistente in fatto di omologazioni... Cavolo vuol dire "TU COMPRESO"""???? :confused: Se ho già nel fanale un Cat integrato, http://www.farmedia.it/images/cata2.jpg farà la sua "sporca" funzione nel momento in cui la lampada si brucia e resto senza segnalazione posteriore... Se ho il faro originale, il portatarga non modificato, la luce targa...etc etc...perchè devo mettere un'ulteriore ammenicolo??? |
Non mi sto accanendo su di te, figurati, cerco di farti capire quanto sia importante, poi sei libero di fare quello che ti pare, io chiudo qui. ;)
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Glielo dirò... :!::!:
x Merlino: guarda che non c'è bisogno che tu cerchi di farmi capire qualcosa... ti ripeto...la discussione l'ho aperta proprio per cercare di fare chiarezza su una questione importante su cui c'è parecchia confusione!!! Passo e Chiudo. |
Non mi pare ci sia confusione. Se la moto e' originale e' omologata e ha tutto quello che serve. Wotan docet. Ma anche il CdS.
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Bizius ti sei inventato la storia del catarifrangente per far vedere quant'è bello il sederino della R1200R.
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Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti. 2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162; c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento. 2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (1) 2 ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2) 3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento. 3 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli. 3 ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. 4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo. 5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento. 6. Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento. 7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto . 8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione. 10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti. 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali. 12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo. 13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00. (1) Articolo così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art.17 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n.273. (2) Articolo così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art. 17 della Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n. 273. (3) Articolo così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004. Comma introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120. |
Quote:
;) ..ok mi hai sgamato!!! :lol::lol: |
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