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che ne pensate....
Salve a tutti, a fine mese vado in sicilia, il problema è questo, vorrei sapere se mi consigliate di andare con il mio Remus con db killer oppure rimontare lo scarico originale, non voglio avere problemi con la polizia nel caso mi fermassero, anche xche dovrei portarmi in caso di remus tutte le omologazie....poi a quanto ne so io sul libretto dovrebbe essere riportato dalla motorizzazione
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innanzitutto non e' vero che l'omologazione dello skariko after deve andare a libretto.
vedi cds. ho avuto il remus fino a qualche mese fa, sostituito con shark xe' gli skariki dopo qualche mese mi stufano e ho girato sempre ed ovunque senza problemi: lombardia-veneto-toscana-emilia-liguria-francia-slovenia-croazia-svizzera-friuli.... sinceramente non vedo proprio il problema!!! buon viaggio. se hai dubbi, puoi noleggiare una kappa in Sicilia con la remus e recarti li in aereo!!!! lamps |
bha, io sapevo che il cds prevede che tutte le modifiche, anche puramente estetiche devono essere riportate a libretto.... cmq verificherò questa cosa....
Lamps.... poi mi dovrei perdere la strada da bari....naaaaaa meglio il Kappone da bari.... ;) |
poche pippe mentali almeno in qs:
copiato e incollato da altro forum. la legge c'è, ed è pure molto, molto chiara. dice pressappoco così: "Essendo il terminale di scarico un elemento che si usura più precocemente rispetto al resto della moto, è stato regolamentata la sua sostituzione che può avvenire anche con un silenziatore non della casa madre ma comunque omologato. NON E' NECESSARIO ALCUN AGGIORNAMENTO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, E CIO' CHE IDENTIFICA UN TERMINALE OMOLOGATO DA UNO NON OMOLOGATO E' SOLAMENTE LA STAMPIGLIATURA TIPO *ex 000000* SUL TERMINALE STESSO" e se qualche pulotto idiota dovesse farvi questione, stampate quanto segue e sbatteteglielo in faccia ** Ministero dei Trasporti - Divisione IV Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997 Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285). Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C. Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro. Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile: ex 00 0000 Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi. Il Direttore Centrale Dr. Ing. Tullio D'ULISSE ** |
ok...non aggiungo altro! grazie
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Babbo sei il mio mito! :-) comunque vai tranquillo! Non avrai problemi! Al Max portati appresso db killer e chiavetta inglese, alle brutte lo rimonti :-)
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mi sono chiesto la stessa cosa, questa estate vado all'isola d'elba in moto e io sono di Venezia. Però credo che metterò ugualmente lo scarico originale per non assordare la mia ragazza.
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