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-   -   2 punti o 357 euro??? (http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=28898)

briscola 20-05-2005 12:15

2 punti o 357 euro???
 
Si insomma se si comunica che non si sa chi guidava quel giorno la macchina aziendale bisogna pagare 357 euro...furbi....altrimenti....altrimenti ci mettiamo il nome di qulche nonnetta ultranovantenne......forza tiratela fuori!!!!!!! :flower: :flower: :flower: :evil:

Trinitro 20-05-2005 12:42

c'è anche il fermo, ocio!
chiedere a wotan

Panzerdivision 20-05-2005 12:42

velox???

se si c è un ricorso da fare pasando per altre vie.. spetta che faccio na ricerchina

http://www.diritto.net/content/view/2847/28/

Wotan 20-05-2005 13:23

L'art. 180 comma 8 CdS dice:

Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Insisto con la mia teoria (e fra un po' forse lo saprò anche nella pratica): la legge dice che è punibile Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni.
Se io rispondo all'invito nei termini previsti, elencando le generalità di tutte le persone patentate che erano a bordo, loro non possono multarmi per questo: eravamo in quattro, ci davamo il cambio, ma che ne so io chi guidava in quel tratto preciso?


Tornando poi alla questione della sanzione accessoria (fermo o quant'altro), la legge prevede che Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Quale ulteriore sanzione si può applicare in tal caso, visto che non devo presentare alcun documento oltre alla stessa comunicazione?

stringerer 20-05-2005 16:20

Quote:

Originariamente inviata da Wotan
L'art. 180 comma 8 CdS dice:

Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Insisto con la mia teoria (e fra un po' forse lo saprò anche nella pratica): la legge dice che è punibile Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni.
Se io rispondo all'invito nei termini previsti, elencando le generalità di tutte le persone patentate che erano a bordo, loro non possono multarmi per questo: eravamo in quattro, ci davamo il cambio, ma che ne so io chi guidava in quel tratto preciso?


Tornando poi alla questione della sanzione accessoria (fermo o quant'altro), la legge prevede che Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Quale ulteriore sanzione si può applicare in tal caso, visto che non devo presentare alcun documento oltre alla stessa comunicazione?

Io sono convintissimo che sia sufficiente andare e dire che non si sa chi guidava.
Il dramma è che poi i ricorsi li giudicano i Giudici di Pace...:toimonst: :toimonst: :toimonst: :toimonst: :toimonst: :toimonst: :toimonst:

cecco 20-05-2005 23:19

Quote:

Originariamente inviata da Wotan
Tornando poi alla questione della sanzione accessoria (fermo o quant'altro), la legge prevede che Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Quale ulteriore sanzione si può applicare in tal caso, visto che non devo presentare alcun documento oltre alla stessa comunicazione?

Credo anch'io che non ci siano altre sanzioni, questo passaggio si dovrebbe riferire ai casi in cui uno é trovato senza uno dei documenti richiesti per la circolazione e gli viene detto di presentarli in visione in un secondo tempo (libretto, patente, assicurazione).
Sempre naturalmente senza considerare il fantomatico decreto sul fermo amministrativo. In proposito, io leggo sempre la Gazzetta, ho cercato anche sulla Deagiuridica, ma non riesco a trovare niente: siamo sicuri che non sia una leggenda metropolitana?

Wotan 20-05-2005 23:23

Quote:

Originariamente inviata da cecco
Credo anch'io che non ci siano altre sanzioni, questo passaggio si dovrebbe riferire ai casi in cui uno é trovato senza uno dei documenti richiesti per la circolazione e gli viene detto di presentarli in visione in un secondo tempo (libretto, patente, assicurazione).
Sempre naturalmente senza considerare il fantomatico decreto sul fermo amministrativo. In proposito, io leggo sempre la Gazzetta, ho cercato anche sulla Deagiuridica, ma non riesco a trovare niente: siamo sicuri che non sia una leggenda metropolitana?

Magari l'ha dichiarato un qualche direttore generale dei Trasporti, che poi è stato bloccato nel suo zelo propositivo dall'ufficio legale interno.

cecco 20-05-2005 23:27

Speriamo, non sarebbe la prima volta che sui giornali viene spacciata per legge qualche dichiarazione del capoccione di turno...


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