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Nuovo Codice della Strada , sintesi novità...DAL 1 Gennaio 2011
Ciao a tutti, in procinto di portare a vari pascoli le nostre mukkette, forse può essere utile una sintesi dei contenuti del nuovo CDS. Buona Strada a tutti!! e buone vacanze (a chi le farà...). Disegno di Legge “Sicurezza stradale” (Nuovo Codice della Strada) approvato in via definitiva il 28 luglio 2010 In generale : ALCOL, TOLLERANZA ZERO - Tasso alcolemico pari a zero per i conducenti con meno di 21 anni; per chi ha la patente da non più di 3 anni; per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D o E. Pene inasprite per chi guida in stato di ebrezza o di stupefacenti e per chi provoca incidenti.
Articolo 22 Ha introdotto una disposizione con cui si prevede la perdita di 5 punti per conducenti di età inferiore a 21 anni, neo*patentati e conducenti professionali che guidino con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5. Tale misura si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in G.U. Articolo 23 Integra le disposizioni circa i soggetti che accertano i requisiti fisici e psichici di coloro che intendono conseguire la patente di guida. È previsto che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici. La predetta certificazione deve essere esibita in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute dai neopatentati, dagli autotrasportatori, dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente. Articolo 33 Interviene sulla disciplina del codice della strada, in tema di guida in stato di ebbrezza. Queste le principali innovazioni introdotte:
b. i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada; c. tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. · È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il conducente non potrà conseguire la patente prima del diciannovesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, e prima del ventunesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcol emico superiore a 0,5 grammi per litro. Le disposizioni introdotte da questo articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. Articolo 43 Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, prevede che si proceda al ritiro immediato della patente.
Articolo 50 Obbliga gli autotrasportatori a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga. Articolo 53 modifica la disciplina sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade.
b. la som*ministrazione di bevande superalcoliche, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500; c. la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle 6, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500. Articolo 54 Modifica la disciplina sulla somministrazione di alcool nelle ore notturne (nuovo testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 117/2007) e, in particolare, prevede l’obbligo per gli esercenti di avere, presso ciascuna uscita del locale, un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Tale disciplina si applica:
Tali categorie devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 117/2007) aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I predetti divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Con disposizione che entrerà in vigore il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, ai titolari ed i gestori dei locali di cui al predetto articolo 6, comma 2, del decreto-legge 117/2007, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, è fatto obbligo di avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della citata licenza di esercizio pubblico (articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 117/2007) sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento di queste forme di intrattenimento siesclude l’obbligo vigente in capo all'autorità di pubblica sicurezza di verificare, amezzo di una commissione tecnica, la solidità e la sicurezza dell'edificio el'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso diincendio. L'inosservanza delle disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e relative ai gestori di impianti balneari comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L’inosservanza delle disposizioni sulla disponibilità dei precursori comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Articolo 57 Prevede la possibilità di richiedere la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la misura detentiva dell’arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l’attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie. Articolo 59 Prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso, che viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile, permetterà di evitare i disagi che frequentemente derivano dai ritardi nello svolgimento delle visite mediche. Il permesso provvisorio, peraltro, non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto hanno violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. |
grazie, finalmente un compendio comprensivo ed efficace :!:
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Grazie della sintesi!!
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...davvero ottima sintesi...grazie...:!:
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mi sono arrivate,delle multe per divieto di sosta,del 2007 cosa devo fare,non le pago
devo fare ricorso,vado da un avvocato? c'è qualcuno esperto in materia:lol: |
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voglio sperare che sia previsto nelle condizione di lampeggianti accesi e dispositivo acustico attivato e che il loro uso sia meticolosamente regolamentato... |
Si mormorava di paraschiena obbligatorio sulla moto di grossa cilindrada ecc...??
Nulla di questo? |
E meno male che è una sintesi.
a leggerselo tutto ci sarebbe da impazzire. Grazie. |
Grazie dell'ottimo Bignami!
io invece sto cercando di capire qualcosa di più sulla "legge" circa la CONFISCA della moto se colti in stato di ebrezza.. e con confisca intendo dire che non te le danno più e se la vendono all'asta. Avete qualche dettagli in più a riguardo? su internet ne ho lette tante ma di notizie certe...poche. |
allora, procediamo con calma:
non avevo, nè ho alcuna intenzione di commentare il diluvio di norme che in qualche modo sono state modificate, o introdotte ex novo dalla Legge di revisione del Codice della Strada. sarebbe improprio, tecnicamente molto impegnativo e soprattutto completamente fuori luogo in questo Forum. Volevo solo, da pivello (e contento) mukkista, mettere in comune qualche nozione sulla quale mi trovo più a mio agio (ahime...) che tra centraline, curve di potenza e simili, qualche giorno dopo la pubblicazione della norma e soprattutto in concomitanza con molte partenze, che avverranno (e sono avvenute...) con alcune disposizioni (e relative sanzioni...) GIA IN VIGORE. nulla di più. per quanto riguarda il paraschiena, se ne è parlato, assieme all'introduzione del casco integrale obbligatorio per tutti, ma , così come per il casco, non se ne è fatto più niente.... Ambulanza o Polizia: si ovviamente con sistremio di segnalazione accesi (visivie/o sonori); multe: ti sono arrivate quando? che cosa ti è arrivato? il Verbale o la cartella? |
il verbale,con attaccato il bollettino per pagare la multa:mad::lol:
mi sono arrivate il 06/08/2010 |
Quote:
In presenza di tale tasso, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (visto che il mezzo non può essere confiscato) è previsto, oltre alle sanzioni sopra citate in tabella, il raddoppio della durata della sospensione della patente che va da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni. Il veicolo sottoposto a sequestro non può essere affidato in custodia al trasgressore, se risulta che questi abbia commesso nei due anni precedenti le medesime violazioni di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 186. E’ prevista la revoca della patente di guida. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna. Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcoolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l). Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo (non la confisca...)salvo appartenga a persona estranea al reato. Come dire...stiamo in campana!!! Ciao </STRONG> |
..letto tutto con interesse ed attenzione . Grazie ! ;)
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Alcol e Guida....Usiamo la testa!!( e non per le norme...)
TASSO ALCOLEMICO tra 0.5 e 0,8 g/l AMMENDA da € 500 a € 2.000 ARRESTO NO SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 3 A 6 MESI DECURTAZIONE PUNTI 10 PUNTI FERMO SI TASSO ALCOLEMICO tra 0.8 e 1,5 g/l AMMENDA da € 800 a € 3.200 ARRESTO FINO A 6 MESI SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 6 A 12 MESI DECURTAZIONE PUNTI 10 PUNTI FERMO SI Tasso Alcolemico Oltre 1,5 g/l AMMENDA da € 1.500 a € 6.000 ARRESTO DA 3 MESI A 12 MESI SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 12 A 24 MESI DECURTAZIONE PUNTI 10 PUNTI CONFISCA DEL VEICOLO SI In dettaglio…. stavolta mi fermano…. Il Controllo con l’Etilometro (accertamento) Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (ETILOMETRO). L’accertamento si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata. La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, che vengono effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. L’etilometro, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale. Quando le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali, rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Una vera furbata… COSA ACCADE SE SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO? Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcoolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato. Positivo….e ora? COSA ACCADE DOPO Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni sopra citate. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del Comma 2 ovvero in caso di tasso alcolico superiore a 1,50 gr/l, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine dei sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro iltermine fissato, il prefetto stesso, può disporre per via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica. Praticamente in coma etilico…. Cosa succede IN CASO DI TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,50 GR/L Per tutti coloro che si mettono alla guida con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,50 gr/l nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (visto che il mezzo non può essere confiscato) è previsto, oltre alle sanzioni sopra citate in tabella, il raddoppio della durata della sospensione della patente che va da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni. Aiuto!! mi vendono la mukka!!! La CONFISCA DEL VEICOLO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA La misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, è applicata nei confronti del conducente che ha un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l). Se poi ho anche fatto il “botto”… IN CASO DI INCIDENTI STRADALI Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna. Non caliamoci gli anni… DIVIETO ASSOLUTO SOTTO A 21 ANNI Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni, altrimenti multa fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo Ma allora è un vizio…. COMPORTAMENTI RECIDIVI Il veicolo sottoposto a sequestro non può essere affidato in custodia al trasgressore, se risulta che questi abbia commesso nei due anni precedenti le medesime violazioni di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 186. E’ prevista la revoca della patente di guida. Della serie autisti (troppo) allegri…. GUIDATORI PROFESSIONALI Divieto assoluto di alcol anche per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se risultano positivi le sanzioni raddoppiano Qui si parla di fratellini e cuginetti…. CONDUCENTI DI MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro Invece del carcere… PENE ALTERNATIVE Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro. |
...Certo !! Da tre anni faccio la stagione ( da sett a giugno ) ai fornelli di un locale ;) ..Il WE rientro sempre verso le 4.30 di notte .. mi avran fermato mille volte ( da noi i controlli ci son spessissimo ) mai avuto problemi . Se voglio alzare un pò il gomito non guido , ne su due ne su quattro ruote ...
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In realtà, per quanto ne so io, il problema è soprattutto di (qualche)quattroruotista..., e ovviamente di qualche criminale che poi crea problemi (gravissimi) a qualcuno, e in generale a tutti quelli , che sono la stragrande maggioranza, che usano la testa, oltre che il bicchiere...per le reazioni che causano nella opinione pubblica.
purtroppo non esiste una legge che faccia rispettare le leggi, e il cretino di turno lo trovi sempre... Ma siccome noi usiamo la testa, .... facci sapere dove fai la stagione!!:-p:-p Ciao |
D'accordo per il casco in bici
Disaccordo per il seggiolino per i bimbi sulle moto (potrebbe ancorare il bimbo alla moto in caso di caduta e aomentare la pericolosità della caduta),credo sia un modo per far fare cassa a qualcuno. Pensiero personale: Avrebbero fatto cosa intelligente nel vietare il casco Jet,ma capisco che anche qui dietro c'è un marketing immenso. |
ora (anche prima) voglio vedere le pattuglie che bastonano...compresi quei COGLIONI che ieri a Tirrenia non hanno fatto una piega al passaggio dell'ambulanza rimanendo praticamente sulla striscia di mezzaria :mad:
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Forse abbiamo perso il normale buon senso. Se poi guardiamo i numerI, e cerchiamo di leggerli usando qualche neurone, la situazione è ancora più grottesca. Infatti, circa il 40% degli incidenti stradali sono dovuti ad eccesso di velocità, poco dietro a distrazione (c'è gente che in macchina ma anche in moto manda gli sms e smanetta sui vari pod, pad pid etc.), poi al mncato rispetto della segnaletica, e , in coda (l'avreste mai detto?) con un 2,7% all'alcol e alle droghe (dati ACI/Istat 2009). Come dire...ci stanno prendendo un pò per i fondelli, ho paura...anche perchè con la storia dell'alcol, le Assicurazioni non pagano... |
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ma sottoscrivo in pieno. |
In Italia manca la CERTEZZA della pena, se ci fossero molti più controlli anche con pene meno severe si otterrebbe un risultato più apprezzabile...
Inasprire le sanzioni senza i controlli serve solo a "prenderne 1 per non prenderne 99" cit. Aldo...:lol::lol::lol: |
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Sei un pò fuori mano ;).. ma se passi nei paraggi :-p... Ecco il sito : FuoriOrario |
un saluto a tutti con il nuovo codice.Se uno in moto risulta positivo al test della droga x cannabis avendone fatto uso 10 giorni prima che conseguenze va incontro visto che per circa un mese si deposita negli infonodi e chi usa cocaina e eroina dopo un paio di giorni non risulta più nulla che legge del c...o
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mhhh ... THC ( tetraidrocannibinolo o cannabis ) in caso di uso continuativo ( cronico ) rimane nelle urine fino a 21 giorni e più , l'eroina rimane nelle urine 7/9 giorni , cocaina 3/7 giorni . Questo per i test di laboratorio ospedalieri , non sò come sono i test preventivi che fanno su strada ... |
Tutto bello, ma rimaniamo comunque un popolo di patentati che hanno come mito:
http://www.sciclinews.com/immagini_a...na_gassman.jpg |
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