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Modifiche del C.d.S
Riporto solo alcuni "articoli" che possono interessarci più da vicino.
CICLOMOTORI Raddoppia la sanzione per chi apporta modifiche idonee ad aumentare la velocità (da 78.00 a 148.00 euro). Più che triplicata la sanzione per chi circola con la targa non perfettamente visibile (da 23.00 a 78.00 euro). TARGHE Diventano personali ma non potranno essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo. LIMITAZIONI ALLA GUIDA Viene elevato a 70Kw/t la potenza massima degli autoveicoli che sarà possibile condurre durante il primo anno di rilascio della patente. VELOCITÀ Diminuiscono i punti persi a seguito di infrazioni connesse alla velocità: 3 punti invece di 5 per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità e 6 invece che 10 per chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità. Aumentano le sanzioni: chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h il limite di velocità dovrà pagare un importo di 500 euro (ora 370) e avrà la patente sospesa da tre a sei mesi (ora da uno a tre mesi), mentre per chi supera di oltre 60 km/h il limite di velocità varia solo l’importo che passerà da 500 a 779 euro. Sarà possibile innalzare il limite di velocità a 150 km/h solo sui tratti autostradali coperti da Tutor. NEOPATENTATI Durante i primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria A (se non si possiede la B) o B il tempo di sospensione della patente è aumentato di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiato per le violazioni successive rispetto a quello previsto dall’articolo violato. Se la sospensione prevista è superiore a tre mesi gli anni in cui si è considerati neopatentati diventano cinque. ALCOL Non viene più considerato reato guidare con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, pur restando invariate le sanzioni. In caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e veicolo appartenente a persona estranea al reato la patente sarà sospesa per un periodo compreso fra i due e i quattro anni. Limite 0 (zero) del tasso alcolemico per i neopatentati, i minori di anni 21 e gli autisti professionali. I minorenni alla guida di veicoli, ai quali è stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro non potranno conseguire la patente di guida di categoria B prima dei 19 anni, 21 se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 grammi per litro. AUTOVELOX Fuori dai centri abitati non potranno essere utilizzati o installati oltre 1 km dal segnale che impone il limite di velocità. La polizia municipale non potrà utilizzare l’autovelox per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sulle autostrade (già da ora ma non è stabilito dal CdS) o sulle strade extraurbane principali anche se attraversanti il territorio di loro competenza. Province e comuni potranno utilizzare solo autovelox di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto e potranno essere utilizzati esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI Per i cittadini che versano in condizioni economiche disagiate (reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16) è prevista la possibilità di richiedere la ripartizione del pagamento della sanzione, se di importo superiore a 400 euro, in rate mensili. NOTIFICA VERBALI Scendono a 90 i giorni, dalla data di accertamento, entro cui dovrà essere notificato un verbale (attualmente 150). RICORSO AL GIUDICE DI PACE Scendono a 30 i giorni, dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, entro i quali dovrà essere proposto ricorso al giudice di pace (ora 60). Per ultimo riporto in maniera integrale l’art. 33 del disegno di legge. INTRODUZIONE DEL CASCO ELETTRONICO E DELLA «SCATOLA NERA» 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito per quanto di competenza il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica. fonte: vedi link da camera.it |
Continuo a domandare visto l'exploit delle targhe personali.
E' stato abolito il passaggio di proprietá viste le suddette targhe o no? |
Ciascun veicolo è identificabile dal numero di telaio, prima che dal numero di targa.
Non è la risposta alla tua domanda ma potrebbe dare uno spunto. |
Grazie Willy.
Quindi, presumo rimanga il passaggio. A cosa serve la targa personale? Si puó fare un'assicurazione singola? Che vantaggio porta? Sono curioso, vivendo all'estero, ho praticamente zero informazioni su questo tipo di notizie. Ma avendo piú di una moto attualmente targata (ed una delle due verrá convertita a targa italiana...) sono curioso. |
Articolo 100
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (MODIFICHE APPLICABILI A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO PREVISTO) 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 3‐bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione dalla circolazione. serve un decreto ministeriale attuativo però. |
a parte l'ultima scemenza del casco elettronico e scatole nere (che restera' lettera morta), le altre modifiche mi sembrano tutte sensate.
Non ho capito la multa se si aumenta la velocita' del ciclomotore, non c'era il sequestro gia' adesso? |
Una targa personale può avere un solo proprietario, ma un proprietario può avere più targhe personali.
Quindi tutte la pratica dell'assicurazione credo resterà invariata. |
Quindi (spiegato come ad un bambino) cosa comporta? Vantaggi?
Insomma, non serve ad unca? Zergio? |
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l'art 97 comma 6 e 14 non prevede il sequestro per confisca ma solo il fermo 60gg per chi CIRCOLA e una semplice sanzione di 38€. ...............e non è manco facile dimostrarlo perchè serve una perizia di una persona perita. il sequestro per confisca è solo per che fabbrica o vende ciclomotori irregolari. 97 comma 5 e 14. si chiama tarallucci&wine. la prossima modifica (già bloccata perchè non ci stanno con i tempi)* sarà la stessa assurda accozzaglia di controsesensi. *Sen. Ciccolani, della Maggioranza, ha sottolineato l'assoluta mancanza dei tempi tecnici indispensabili ad assicurare un'approvazione definitiva del disegno di legge prima della pausa estiva, considerato che l'assegnazione è avvenuta soltanto nella giornata di ieri e che anche un eventuale ricorso alla sede deliberante richiederebbe l'attivazione di una procedura regolamentare che non si potrebbe esaurire in questa settimana. |
carobambino quando vendi l'auto ritiri le targhe che tieni ferme( se non hai un altta auto a cui appiopparla) oppure vai in motorizzazione e gli dici (negli orari d'uffico) che all'auto nuova gli assegnino la tua vecchia targa.
Nè più nè meno di quello che avviene coi ciclomotori targati con la targa di sei cifre ( non il targhino che ne ha 5) |
Suppongo che per l'utente non vi sia un vantaggio diretto, se non forse qualche agevolazione per la vendita del veicolo all'estero. Sono portato a pensare che questa modifica sia utile al fine di tagliare un po' di passaggi obsoleti nell'ambito dei vari uffici al fine della tracciabilità dei rapporti tra i veicoli e i proprietari. Le ricerche per gli addetti ai lavori saranno più brevi e le responsabilità meglio delineate. Credo.
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Anzi, rende piú complicato tracciare data ed etá delle auto/moto. Bene. grazie babbo zergio della spiegazione :wink: |
comunque Zergio scherzava.
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...bene bene bene.........................staremo ancora più attenti.....
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adesso che partiamo troveremo in autostrada il cartello limite 150 nella zona dei tutor? |
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vieni da noi in Liguria dove sulla Serravalle-GE (A7) e viceversa ci sono dei tratti con tutor a 80 .... c'è da addormentarsi !!!!!!!!!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes: |
e vale la pena andare in autostrada x andare a 80???
non ci sono strade alternative? magari anche qlk curva in più??? |
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ti do ragione, ma 80 km orari, in autostrada....
non negate che a volte andar così piano è anche pericoloso!!! o dico caççate? |
Ma come, scusate!! Tutte le case aumentano cilindrate e potenze e questi ritoccano il codice della strada?? E dove li sfrutto io i cv e i cc?? Ma come si permettono?? :(:(:(
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L'aumento di cilindrata e potenza, inoltre, non è direttamente proporzionale all'aumento delle velocità massime. Basta guardare i 1600 di HD per farsene un'idea. :):):) |
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se le cose stanno davvero così... :!: |
Si vabenissimo, ma non parliamo di correre, parliamo di 80 km/h in media, veramente teroppo piano!
Le curve pericolose per i camionisti sono indicate con i 60, e ti assicuro che in macchina le fai senza problemi a velocità ben superiori! Comunque spero passi la proposta, è una riequilibratura della legge piuttosto sensata. |
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