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Una domanda, forse da "maiali" ?
....spiacente, nulla di pornografico :lol:
Mi capita sovente di notare la targa di chi mette le ruote nella terra. E' piccolissima, ridotta all'osso, spesso adesiva, ma in altri casi, ....scritta a pennarello. Tralasciando quelle troppo casalinghe, ...la targa "ridotta" alla dimensione del parafango, e' legale oppure e' un "taccone" per tenere al sicuro l'originale ? Ne ho viste identiche all'originale, solo di dimensioni ridotte. Se con la moto da enduro metto le ruote sull'asfalto, sono in regola con quella targa ? grazie mille ciao federico |
No, non sei in regola manco fuoristrada...
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guarda io montavo la fotocopia ridotta sul drz :confused:
alla fine ho rimesso l'originale dopo tutte le volte che le forze dell'ordine me l'hanno contestata... lascia su l'originale e amen (io gli ho messo dietro un supporto d'alluminio su cui ho rivettato la targa, per evitare che si pieghi o storti)...il guaio più grosso è se la perdi... |
grazie mille
federico |
OLAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa
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No, i vari numerini e numeretti, targhine e targhette NON SONO REGOLARI....ed è come se non avessi la targa...quindi ;)
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Quote:
federico |
per evitare di perderla è meno dannoso per il portafoglio tenerla nello zaino e girare senza (in off)
tutte le altre soluzioni portano al penale: contraffazione |
immagino che anche tenerla nello zaino sia abbastanza grave, o sbaglio?
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io infatti molte volte vedo tarhne attaccate sullo zaino o legate
io sul mio KLX tengo l'originale ma vibra parecchio anche su asfalto,devo cambiare portatarga al più presto..rifare tutto costa 80 euro!!!!!!!!!!:mad: |
Quote:
Articolo 100 CdS Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 6. (Abrogato). 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. 8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3. 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalità di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione. 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 lettera b). è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.842,00 a €7.369,00. 13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €23,00 a €92,00. 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. |
Quote:
solo se ti beccano , ma se c'hai un po di manico :) |
... che poi in tanti anni di off ho perso solo una volta la targa a causa di un montaggio del menga del portatarga: basta controllare i fissaggi ed aggiungere qualche bullode+dado+rondella larga al posto di rivetti e tappi di plastica, non saranno sicuramente quei 3/400 grammi in più a farti andare male in mula, al limite la sera prima basta mangiare meno :lol:
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Quote:
federico |
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