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sostituzione di un componente moto
domanda:
la sostituzione di un componente della moto nei due anni della sua garanzia, che periodo di garanzia prevede per il nuovo componente? ho cercato sul forum in merito ma non ho trovato la risposta, magari a qlc di voi è già capitato... lamps |
Per gli acquisti in genere, per legge, la garanzia è di 2 anni...per quanto riguarda veicoli, moto ecc. ecc. , non vorrei dire cazzate, la garanzia è in funzione anche del tipo di pezzo.......esempio.....le parti soggette ad usura (freni, frizione, ecc.) hanno garanzia ma, se dopo 8 mesi torni con la frizione bruciata, non è che te la cambiano così.....verificheranno se l'eccessivo consumo è derivato da un difetto tecnico o da un cattivo uso....
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Un componente sostituito in garanzia gode della garanzia "residua" della moto.
Se ti si rompe un pistone quando la moto ha 23 mesi di vita alla scadenza (il mese dopo in questo esempio) la garanzia sul pezzo sostituito si estingue insieme a tutta la moto. Non così per i componenti "che paghi", quali accessori o componenti ad usura. In questi casi la garanzia è diversa in base alle disposizioni del produttore (ad as. batteria solo 6 mesi, marmitte anche 5 anni ecc.). Questo è quello che so io, poi non so se è cambiato qualcosa. |
quoto Berghemrrader, dovrebbe essere così
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Quote:
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[QUOTE=Berghemrrader;3314639]Non così per i componenti "che paghi", quali accessori o componenti ad usura.
In questi casi la garanzia è diversa in base alle disposizioni del produttore (ad as. batteria solo 6 mesi, marmitte anche 5 anni ecc.)./QUOTE] Attenzione che la garanzia del produttore è una cosa , può durare quello che lui decide 6 mesi,5 anni ecc., ma bisogna considerare che c'è la garanzia del codice del consumo che viene data dal venditore e questa dura 24 mesi e credo che valga su qualsiasi pezzo che noi paghiamo. Dal codice del consumo Art. 130. Diritti del consumatore 1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita'; b) dell'entita' del difetto di conformita'; c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto. Art. 131. Diritto di regresso 1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Art. 132. Termini 1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. 4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Art. 133. Garanzia convenzionale 1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'. 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. 3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2,3 e 4 rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione. |
brutte notizie...
quindi se io ho cambiato un mono post in garanzia (ad un anno dall'acquisto moto) e ora ho lo stesso problema allo stesso mono... finita la garanzia della moto non varrà quella sul mono cambiato... comprare una moto da 15k e avere due mono da cambiare in 40k km - 30 mesi non è una bella cosa!!! |
Quote:
A questo punto guardati in giro e compra un mono Ohlins o altro, alla fine non paghi molto di più del componente originale e di certo sarà migliore di quello di serie (oltre a godere di una garanzia molto estesa, nel mio caso ben 5 anni!). |
premesso che non ho letto tutto il papiro della normativa di BUGS...Forse mi sfugge qualcosa....
a me risulta che tutti i ricambi originali godano di 2 anni di garanzia indipendentemente dalla scadenza della garanzia della moto. Ovviamente devi essere in possesso della ricevuta d'acquisto e il lavoro deve essere eseguito a "regola d'arte". Non è immaginabile che si sostituisca un ricambio a 2 mesi dal termine della garanzia della moto e se questo si rompe appena dopo non sia tutelato. |
I ricambi hanno 2 anni di garanzia ma solo se li paghi, se te li sostituiscono in garanzia questa finisce 24 mesi + 2 dall'acquisto della moto,auto o altro articolo.
PS:24+2 perchè dal momento della scoperta del difetto ci sono 60 giorni di tempo per farlo presente al venditore. |
Quote:
Se il conce ti sostituisce un ammortizzatore difettoso "entro il periodo della garanzia della moto" questo non ha affatto una garanzia propria perchè è parte integrante della moto, come se non te lo avessero mai cambiato. |
Fermi tutti...avete ragione, ho preso un'abbaglio !! :mad: :mad:
durante il periodo della garanzia della moto cambiando un ricambio la scadenza della garanzia dello stesso è al termine della garanzia della moto..AMEN |
mah...........
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