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Autovelox e 5 punti in meno
Ciao raga ,
ieri mi è arrivato un verbale per eccesso di velocità in centro abitato. Rilevati 77 km/h che con la tolleranza di Legge mi mangiano un tot di € e di punti. Il verbale porta i seguenti riferimenti : art. 201 comma 1 bis lettera E DL 285 del '92 Legge 214 del '03 art. 384 comma 1 lettera E regolamento 495 del '92 Nn sono stato fermato , l'infrazione nn mi è stata contestata e il verbale arrivato a casa nn contiene foto e nn specifica la presenza e l'ubicazione del controllo elettronico di velocità Mi richiedono gli estremi della patente per procedere alla decurtazione. Secondo voi , posso tentare qlc cosa? Chiedo la foto per prova e poi pago o faccio ricorso? Grazie in anticipo e ciao Bert |
Dovresti tornare sul posto e verificare per quanto possibile il posizionamento del cartello che avverte del controllo di velocità.
La foto la puoi richiedere. Quanto alla decurtazione sappi che "se ti dimentichi" di comunicare chi era alla guida ti arriva un altro multone (nel mio caso altri 250€!) e non ti vengono decurtati punti. Altri motivi per fare un eventuale ricorso non li conosco. |
Ciao,
anche a me ne e' appena arrivata una (93 kmh contro 70 consentiti) per un totale di 148 EUR + 5 punti. Nel verbale, oltre a specificare che la foto puo' essere visionata alla stazione di polizia, c'e' scritto che in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente c'e' una multa da 200 a 1.000. Penso che (spero di non sbagliarmi) ci sia differenza tra il fatto di comunicare che 'la moto e' usata da piu' persone per cui non ci e' spossibile risalire alle generalita' del conducente' e quello di non comunicare niente; nel primo caso dovrebbero 'affibbiare' la multa (pizzo) minima e' cioe' 200 EUR. Provero' a fare cosi' e poi incrocero' le dita. |
Io risponderei che durante i vari giri ogni tanto vi scambiate le moto e non sei in grado di sapere chi fosse alla guida in quel preciso momento.
Se ti arriva la seconda sanzione, puoi fare ricorso. ( non ti possono multare per un'informazione che potresti essere oggettivamente impossibilitato a fornire ) |
partendo dal presupposto che la legge non ammette l'ignoranza (della stessa) il proprietario del mezzo dovrebbe sapere sempre chi guida il (suo) mezzo: chi, quando e dove
credo quindi che il pizzo aggiuntivo arriva senza possibilità di repliche |
Puoi tentare il ricorso per i seguenti motivi:
- mancata segnalazione dell'autovelox: prima ci devono essere i segnali (fissi o mobili) e devono essere ripetuti in presenza di ogni incrocio laterale (altrimenti tu potresti arrivare da una strada laterale e non vedere la segnalazione) - taratura dell'apparecchio: ogni autovelox deve essere tarato da un ente certificato. In italia neppure esistono! - mancata fermata dopo l'eccesso di velocità: normalmente ti devono fermare subito dopo (altrimenti sarebbe troppo comodo mollare l'autovelox a fare multe...). Solo in poche strade (eg: autostrada, superstrade) c'è l'effettiva impossibilità di fermare subitro il trasgressore ma QUESTE DEVONO ESSERE SEGNALATE IN UN APPOSITO ELENCO. Se la strada dove ti hanno beccato non è compresa in questo elenco puoi fare ricorso. |
Lo sò che il propietario deve sapere chi guida e dove, ma in caso di cambio moto come fà a sapere il km preciso di dove ha scambiato il mezzo?
Quindi è un'informazione che potresti essere oggettivamente impossibilitato a fornire, e non possono multarti per questo |
x romargi
-Verifico domani la presenza di segnali -Nel verbale si dichiara "autotaratura" dello strumento -Dove posso trovare l'elenco delle strade a "fermata nn obbligatoria" ? Cmq grazie a tutti Bert |
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La prima cosa da fare è richiedere la foto,manda un fax con la richiesta al nr del comando che trovi sul verbale con allegato il verbale stesso e scrivici il tuo indirizzo mail,te la spediscono subito.
Se nella foto ci sono altri veicoli, contesti e te la tolgono sicuro. Dalla foto puoi risalire al punto esatto e verificare se la postazione era regolare. |
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ma la responsabilità dovrebbe significare anche questo, IMHO ... nel senso che all'autorità frega niente se tu non lo sai, tu lo devi sapere e se sei in difetto sei sanzionabile (in quanto intestatario del mezzo e di conseguenza capro espiatorio) |
L'ultimo autovelox arrivato l'anno scorso mi dimenticai (dimenticato veramente... non appositamente) di mandare la dichiarazione di chi era alla guida.
Mi arrivò 4 mesi dopo un ulteriore verbale da 250 euro. Pagato pure quello. |
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Possono esserci speranze, invece, per la questione della mancanza della presegnalazione e per la non visibilità della postazione: l'organo accertatore dovrà dimostrare davanti al giudice di pace di aver posizionato la postazione in maniera visibile e di aver correttamente disposto la segnaletica prevista. |
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ATTENZIONE, perché in quest'ultimo caso la notifica è illegittima, poiché solo il servizio postale nazionale (cioè le Poste Italiane) è soggetto autorizzato in via esclusiva al recapito tramite raccomandata degli atti amministrativi e giudiziari. Vedasi, come significativo precedente giurisprudenziale, la sentenza n. 20440 del 21 settembre 2006 della Sez. I della Cassazione Civile. |
Si' ma se la multa arriva due mesi dopo, e se uno prestasse la moto ad altri, e' credibilissimo non sapere chi fosse alla guida.
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Codice civile, art. 815. Beni mobili iscritti in pubblici registri. I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili. Codice civile, art. 832. Contenuto del diritto. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Codice della strada, art. 196. Principio di solidarietà. 1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione. Codice della strada, art. 197. Concorso di persone nella violazione. 1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente. |
Nella speranza che questo LINK possa ridimere la questione:
http://www.overlex.com/stampa.asp?id...bella=sentenze |
grazie per gli ultimi due post, mi hanno risparmiato qualche decina di minuti di google ;)
il codice è chiaro, la sentenza della Cassazione pure: "La Corte di Cassazione con la sentenza n.13748 del 12/06/2007 partendo dall’ormai famosa, sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che: in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dagli art. 126 bis, secondo comma, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, rispondendo necessariamente dell’eventuale incapacità di identificare detti soggetti, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente." ... e poi c'è anche l'interpretazione non ufficiale che mi sembra sensata che burdell :mad: |
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Ecco la sentenza del Giudice di Pace di Moncalvo del 17/12/2005: http://www.ricorsi.net/Giurisprudenz...mbre-2005.html |
ROMANGI dal 2005 ad ora qualcosina è cambiata!!!!
ovviamente proprio per evitare di perdere i ricorsi!!!!!!!! :(:( |
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E visto che sei così bene informato forse riesci a rispondere al mio dubbio: "io pago la multa ma per la decurtazione dei punti dichiaro il mio nominativo e quello di un mio amico affermando che quel giorno ci siamo scambiati la moto più volte e non siamo in grado di risalire al guidatore. In teoria io non ometto di dichiarare il guidatore - ne dichiaro addirittura due - cosa capita? In teoria non dovrei pagare la seconda multa e salverei i punti. |
ROMANGI tu devi dichiarare un nominativo!!
se non dichiri il nominativo perchè non puoi risalire al conducente non ti decurtano i punti ma ti appioppano una sanzione dai 200 ai 1000 euro!!! la sanzione è stata aumentata e resa obbligatoria proprio per evitare che alla fine non ci fossero "colpevoli" |
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La LEGGE è UNA! E dice che gli autovelox DEVONO ESSERE TARATI E CERTIFICATI!! E non è un'interpretazione ma è una LEGGE!!!!!!!! |
Luca hai ragione, ma ora per fare ricorso tu devi avere una perizia tecnica che dimostri la mancata taratura dell'apparecchio!!!! ..... e cmq ha ragione anche wildweaseal perchè gli apparecchi di ultima adozione (non ricordo il modello) non hanno necessità di essere tarati!
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