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Autovelox: qualche margine per ricorso?
Rettilineo di una SS lungo un chilometro in mezzo alla campagna, ore 22.45. Luna assente, tutto buio, procedo solitario in 6° marcia a 1500rpm a 75 km/h pensando a quanto è bello passeggiare una notte d'estate a scapito degli imbecilli che vanno a 150, quando un flash abbaglia la mia vista. Procedo ancora 150 metri e noto con fatica una pattuglia della municipale locale nascosta dietro il cespuglio di un Agip chiuso e buio, con ancora in mano la pistola laser per i rilevamenti. Tutto questo accadeva a fine Giugno scorso.
L'altro ieri mi arriva una raccomandata verde: guarda caso proprio nei 300 metri dove il limite di velocità è stato abbassato a 50 km/h sono stato "rilevato" a 75: 165€ di multa e -5 punti sulla patente. Tralascio i miei pensieri in merito... TRALASCIO! Ma... non c'è modo per ricorrere? Non ci sono appigli? Sono stato gabellato così, nel di dietro, senza possibilità di difesa? :confused: |
e dopo c'è qualcuno che si lamenta se vengono insultati...
sono senza parole |
Quoto giogio
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flash... laser... non mi torna qualcosa :confused:
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E' www.ricorsi.net !!!
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Informati magari c'è qualche appiglio....
Vergogna continua certi soprusi.... |
E dire che sono un cittadino attento e rispettoso e, come molti, non cretino! Non si può procedere a 50 km/h in un strada dritta chilometri, specie quando è deserta di notte! Metti un autovelox "invisibile" e gabelli il mondo! Forse lo fanno in qualche paese dell'est o in sudamerica ma, porco giuda, siamo in Italia! Poi ci credo che uno non porta più rispetto per le norme... e questo è il meno!
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Se posti il verbale che ti è stato notificato (cancellando i dati sensibili) posso darti qualche dritta. Altrimenti mandamelo in privato.
Sappi inoltre che l'autovelox deve essere segnalato e che i vigili non posso nascondersi. Di motivi per fare ricorso ce ne sono tanti, ma debbono essere correlati allo strumento utilizzato dagli accertatori. Ciao |
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DOmani ti commento a caldo cosa farò dopo aver aperto la mia "busta verde" ...
Comunque oggi in rete ho trovato un articolo per dice questa cosa: "Autovelox nascosti: truffa nei confronti degli automobilisti/motociclisti" Truffa ... Poi c'è la nuova legge, già approvata o in corso di approvazione, che toglie il "potere" alle polizie locali ed obbliga a mettere pattuglia ed apparato in vista. Bella lettera con ricorso al giudice di pace. Penso farò così. |
Anni fa, prima della patente a punti, mi successe una cosa simile sulla statale Romea, nei pressi di Pomposa dove, d'un tratto, i 70 km/h diventano, per circa duecento metri, 50. La pattuglia dei vigili era immediatamente dopo il limite dei 50... Come dire: manco il tempo di rallentare che già mi avevano beccato...
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Se è vero quello che dice il comunicato riguardo l'uso del telefonino alla guida: equivale a guidare in stato di ebrezza, allora è giusto che PS e PL usino i nostri soldi per "controllare" la velocità sulle rampe di accesso delle autostrade ... "dove il tasso di incidenti è estremamente elevato a causa dell'alta velocità" ...
Ci meravigliamo ? |
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Comunque ho verificato... a quella velocità il regime è di 1500 rpm... sorry ;) |
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eccolo qua: http://img406.imageshack.us/img406/4...atisensibi.jpg Preciso che la notte era buia (e non tempestosa), senza luna, senza illuminazione stradale, in mezzo alla campagna, con pattuglia nascosta dietro cespuglio che separa un distributore di benzina (in quel momento chiuso e spento) dalla SP. |
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Tanto per cominciare, sul verbale nn si fa riferimento ad alcuna taratura dello strumento di rilevamento della velocità..........
uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali; in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione; tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo. Questo potrebbe essere il primo presupposto per il ricorso............. l'autovelox era segnalato da un cartello almeno 400MT prima? |
Non parla del cartello di avviso, quindi se non c'era sei a posto, se c'era, fisso, guarda sul retro la data della delibera comunale di approvazione; inoltre non mi sembra le condizioni di traffico impedissero la contestazione immediata.
Sui punti hai due possibilità: 1) hai tutto il diritto di non ricordarti chi guidava, 2) puoi fornire i dati della nonna che non guida più. Per il punto 1 è facile un giudice ti dia ragione, visto che è quasi impossibile ricordarsi e non c'è l'obbligo di tenere un registro... magari per dare credibilità alla tua tesi chiedi di vedere la foto. quella del flash non l'ho capita, non sapevo i telelaser facessero flash a distanza... |
ancora.................
Si può eccepire il difetto di titolarità della polizia municipale ad esercitare attività accertativa e sanzionatoria lungo il tratto di strada interessato. Se si tratta di stada statale di proprietà di ente diverso dal comune e , pertanto, ai sensi dell’art. 12 del c.d.s, sottratta all’esercizio dei servizi di polizia stradale da parte della polizia municipale . Inoltre gli agenti di p.m. mantengono le attibuzioni di legge (art.5 l65/1986) solo nell’ambito del territorio comunale ed ogni attività amministrativa compiuta su territorio appartenente ad altro ente deve ritenenrsi priva di valenza giuridica, dunque il verbale opposto si può considerare inesistente, nullo o comunque inefficace. |
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