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Ah, dimenticavo: quello che ho scritto sopra vale anche per chi cambia le sospensioni...
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scusa Wotan non vorrei andare in OT ma....un conto è montare qualcosa di "illegale" un' altro di installare qualcosa di omologato atto a migliorare le caratteristiche dello stesso come freni e sospensioni, almeno secondo la legge (del 27 febbraio 2009, con D. attuativo del 10 settembre 2010) o sbaglio?
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:mad: |
Sì Nico, la legge 14/2009 ha dato la possibilità di omologazione del tuning.
Ma pensavo a tutti i casi privi di omologazione, e anche al caso (che mi riguarda direttamente) di sospensioni modificate per diventare revisionabili. |
La revisione per Art. 78 con ritiro del libretto è una "REVISIONE STRAORDINARIA" ed è specifica per la motivazione riportata sul verbale quindi mi è stato controllato esclusivamente il gruppo ottico, per completezza d'informazione questa revisione nulla ha a che fare con l'altra "ordinaria" che va comunque fatta allo scadere dei due anni dalla data della stessa.
Per quanto riguarda il montaggio in genere di accessori aftermarket (scarichi, frecce, specchietti ecc. ecc.) è possibile purchè siano omologati per lo specifico modello di moto e sia riportato sul certificato di omologazione, altrimenti in Vallarsa succede quanto già visto, se digitate "Carabinieri multe Vallarsa" vi si apre un mondo |
E dove ti hanno mandato a farla, in Motorizzazione, giusto?
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certo la "straordinaria" si fa in Motorizzazione perchè il libretto lo hanno loro inviato dai Carabinieri
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non sono citati..... Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.). 1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V (non fate caso a questa appendice perchè riguarda solo i mezzi di soccorso) al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge. 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. PS: sai che c'è chi non modifica niente per rigenerarli????? |
E da dove trai l'informazione che l'Appendice V al Titolo III sia valida solo per i mezzi di soccorso?
Senza contare che nell'elenco da te postato (art. 236 comma 2 Reg. Att.) mancano anche i fari... |
Lo xeno, se montato correttamente, è bello e oltretutto molto potente e utile su strada.
Io quando lo montai sul 1200 ne rimasi molto soddisfatto.Feci persino la prova dell'abbagliamento salendo sulla moto del mio amico guardando dallo specchio e poi incrociando. Però se risulta illegale e non c'è verso dimostrare la propria bonaria motivazione per averlo montato e quindi il pregio e la sua omologazione, è inutile. Si rischia un verbale grosso quanto un tagliando... read and written with |
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scusa Wotan hai ragione ho riportato male! però leggi attentamente questa discussione di P.S.... si parla di portatarga ma il concetto è identico..... uno è questo: Attenzione al 78, che non c'entra nulla con scarichi, frecce, specchietti ecc., che non sono caratteristiche costruttive, ma dispositivi d'equipaggiamento, disciplinati dal 72! Se questi mancano o siano difformi, si applica la sanzione del 72. L’art. 78, al comma 1, prescrive l’obbligo di visita e prova per: a) modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell’art. 71; b) modifiche ai dispositivi d'equipaggiamento indicati nell’art. 72; c) sostituzione o modifica del telaio. Il comma 1 ha carattere esclusivamente precettivo e non prevede sanzioni, desunte da altre norme, dal 3° comma in primis. Il comma 3 prevede la sanzione pecuniaria di 370 € in 3 distinte ipotesi: 1) veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate - nel certificato di omologazione o di approvazione - e nella carta di circolazione; 2) telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova; 3) telaio sostituito in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova. Quindi il 3° comma non si applica in TUTTI i casi previsti dal comma 1, né fa espresso riferimento agli artt. 227 e 228 del Regolamento di Esecuzione, che a loro volta richiamano le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli indicate nell'appendice V, che elenca le voci che il DTT deve sottoporre ad accertamento in sede di omologazione dell’intero veicolo. In base al principio di legalità (nulla poena sine lege) dell’art. 1 della L 689/81 (depenalizzazione), non si può applicare una sanzione che non sia espressamente prevista dalla norma che si presume violata e di cui non si può “allargare” il campo d’applicazione mediante associazioni di idee. Per le modifiche ai dispositivi di cui agli art. 71 e 72 sono previste specifiche sanzioni e, in ossequio al principio di specialità, si devono applicare quelle. Che, altrimenti, adottando sempre il 78/3 non troverebbero mai applicazione. Per certificati di omologazione o di approvazione non s’intendono quelli del veicolo, depositati c/o il Ministero dei Trasporti, ma quelli che l’utente, se circola con veicolo modificato, deve avere al seguito, onde permettere all’agente operante di accertare la conformità A titolo d’esempio: - Modifiche ai dispositivi di illuminazione di cui all’art. 72 (lett. a) o all’impianto di scarico (lett. b): il dispositivo dev’essere omologato e, dopo l’installazione, il veicolo va sottoposto a visita e prova per il rilascio del certificato di approvazione, ai sensi del 78/1. In caso contrario, si applica la sanzione prevista dallo stesso art. 72, che potrà concorrere con altre ipotesi, ad es. art. 155, nel caso in cui lo scarico, oltre che modificato/sostituito, fosse più rumoroso dell’originale o 153 c.9 nel caso di luci supplementari, neon ecc. Altrimenti si avrebbe l’assurdo, di una sanzione più mite (78 €) per chi circola SENZA quei dispositivi e una più pesante (357 € e ritiro CdC) per chi li ha, anche se non omologati. E l’assurdo di una sanzione uguale (370 €) per chi circola con frecce non originali e chi va in giro col motore truccato e potenza raddoppiata o con telai autocostruiti. - Portatarga: il termine non esiste nel CdS, ma solo nel Regolamento di Esecuzione (artt. 259 e 263, dalla lettura dei quali si deduce che il portatarga NON è soggetto ad omologazione). Non figura fra le caratteristiche costruttive riportate sulla carta di circolazione, né fra i dispositivi d'equipaggiamento di cui all'art. 72. Il Codice sanziona le ipotesi di targa contraffatta, mal posizionata o illeggibile, perché sporca, scolorita o manomessa. In questi casi esistono già gli artt. 100 e 102, che devono trovare applicazione in via prioritaria, stante il principio di specialità. l' altro questo: moto interessante....... Gli artt. 227 e 228 del Regolamento di Esecuzione, rispettivamente correlati agli artt. 71 e 72 del Codice, chiariscono che “Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo”. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. APPENDICE AL TITOLO III - APPENDICE V ART. 227 (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI) A - Masse, dimensioni ed allestimenti a) Massa in ordine di marcia (tara). b) Massa massima tecnicamente ammissibile. c) Masse massime sugli assi. d) Dimensioni massime di ingombro. e) Numero assi ed interassi. f) Carreggiate. g) Sbalzi massimi. h) Fascia di ingombro. i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti. l) Tipo della struttura portante. m) Carrozzeria. n) Attrezzature particolari. B - Prestazioni a) Determinazione velocità calcolata. b) Verifica della velocità massima. c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile. d) Determinazione consumo combustibile. e) Prova di accelerazione in piano. f) Spunto in salita. g) Rapporto potenza/massa. h) Massa rimorchiabile. i) Tipo della trasmissione e rapporti. C - Sicurezza attiva a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. b) Impianto elettrico. c) Avvisatori acustici. d) Tergiproiettori. e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi. f) Specchi retrovisori. g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza. h) Riscaldamento abitacolo. i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi. l) Porte (serrature e cerniere - pedane). m) Campo di visibilità del conducente. n) Tergilavacristallo parabrezza. o) Cerchi e ruote. p) Pneumatici e sospensioni. q) Sistemazione dei pedali di comando. D - Sicurezza passiva a) Urti e ribaltamento. b) Antifurto. c) Vetri di sicurezza. d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza. e) Paraurti per autovetture. f) Protezione posteriore anti incuneamento. g) Protezione contro lo spostamento del carico (1). h) Protezione laterale. i) Parafanghi. l) Calzatoie. m) Sterzo. n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi. o) Cinture di sicurezza. p) Sistemi di ritenuta bambini. q) Appoggiatesta. r) Sporgenze esterne. s) Limitazione all'impiego di determinati materiali. t) Resistenza cabine. u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti. v) Paraspruzzi. z) Recipienti semplici a pressione. E - Protezione ambientale a) Antidisturbi radio. b) Rumorosità esterna veicoli a motore. c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata. d) Posizione tubo di scarico. e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico. F - Norme per particolari categorie di veicoli a) Caratteristiche delle autoambulanze. b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico. c) Caratteristiche degli autobus. d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci. e) Caratteristiche delle autocaravan. f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza. g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia. h) Caratteristiche dei ciclomotori. i) Caratteristiche dei quadricicli a motore. l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi. m) Caratteristiche dei filoveicoli. G - Disposizioni fiscali a) Alloggiamento targa. b) Potenza fiscale. c) Potenza fiscale dei motori elettrici. d) Targhette e iscrizioni. e) Marcatura di identificazione del motore. f) (Omissis). H - Varie a) Tachimetro. b) Cronotachigrafo. c) Retromarcia. d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati. e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi. f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione. g) Identificazione comandi, spie, indicatori. h) Portabagagli. i) Portasci. l) Antenna radio o radiotelefonica. ^ ^ ^ Ignoro il motivo per cui l'alloggiamento della targa sia annoverato fra le disposizioni fiscali. Bisogna però osservare che le caratteristiche elencate nell'Appendice V sono quelle prese in esame per l'omologazione di un nuovo veicolo, cioè quelle che devono essere valutate dal DTT quando una Casa presenta un nuovo modello al pubblico. Alcune devono necessariamente essere presenti (sistema frenante, sterzo, retromarcia ecc.). Altre, se presenti, devono essere conformi alle specifiche omologate (portasci, antenna ecc.). Con le "caratteristiche costruttive" riportate nella carta di circolazione ai fini del 78 non c'entrano niente. L'equivoco nasce dalla dicitura comune "caratteristiche costruttive", ma il 78 è chiarissimo: le modifiche vietate sono quelle al telaio e alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione (numero marce, tipo di alimentazione, potenza massima, misure pneumatici ecc.). L'alloggiamento targa non è riportato nella carta di circolazione. Nondimeno il 78 c'entra "di sponda" perchè l'alloggiamento della targa è quasi sempre una parte strutturale del veicolo (portellone posteriore, paraurti, parte del telaio della moto ecc.).. |
Quote:
L'art. 72 si applica solo se uno dei dispositivi in esso elencati manca o non è conforme. Secondo me, ci sono casi in cui i due articoli sono sovrapponibili. In tal caso andrebbe applicato l'art. 72, come giustamente dici. Ma resta il fatto che a Massimo54 hanno applicato l'art. 78, pur essendo il faro uno dei dispositivi indicati nell'art. 72. Come la mettiamo? |
heee a me sembra chiaro....
...L’art. 78, al comma 1, prescrive l’obbligo di visita e prova per: modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell’art. 71; modifiche ai dispositivi d'equipaggiamento indicati nell’art. 72; sono contemplati nei presente art quindi si dovrebbero applicare questi con le relative sanzioni. ..mentre per questo: c) sostituzione o modifica del telaio. si applica la sanzione dell' art 78 :lol: |
art. 71:
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 158,00 a euro 639,00. art 72: chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00. quindi non è solo per mancanza del dispositivo, ma anche per la non conformità! |
Insisto: Massimo54 NON ha modificato il telaio.
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esatto non è quello che stò evidenziando?
per me dovevano si applicare il 78 per obbligo visita e prova ma l' ammenda dell art 72: ) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti. chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00. |
Giurisprudenza
La sanzione prevista dall’art. 78, 3º comma, nuovo c.s., è applicabile unicamente qualora la modifica alle caratteristiche costruttive si riferisca a quelle contestualmente indicate sia nel certificato di omologazione o di approvazione, sia nella carta di circolazione (fattispecie relativa alla sostituzione del volante originario con uno di tipo «sportivo»). Giudice di pace Santhià, 18-11-2000. Arch. circolaz., 2001, 409 cioè da quello che capisco io l' art78 si può applicare solo su caratteristiche che sono riportate anche sul libretto... motore telaio gomme ecc |
Sì, ti ho capito.
Ma il vigile ha pensato di fare diversamente. Avrà sbagliato? Non lo so, ma l'ha fatto. E visto che il testo dei due articoli si presta a difficoltà d'interpretazione, probabilmente è accaduto molte altre volte. Rileggendo attentamente, in effetti i due articoli prevedono cose diverse: Art. 72 Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti Art. 78 Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1 del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti Non è la stessa cosa. Provo a scremare. - Se il dispositivo manca: art. 72 - Se il dispositivo c'è, ma non è conforme alle disposizioni: art. 72 - Se il dispositivo non funziona: art. 78 - Se il dispositivo è irregolarmente installato: art. 78 Resta sempre il fatto che al nostro amico hanno applicato l'art. 78. |
scusa se insisto:lol: domani magari mi applico con la giurisprudenza....ora son monto:lol:
l' art. 78 rimanda agli art 71/72 ma in realtà per applicare lo stesso art 78 si dovrebbe prevedere un collaudo e resto in loco,...cioè difficile rilevare per strada un ammortizzatore modificato o mal funzionante, e comunque sarebbe possibile contestarlo quindi sembra sia possibile applicarlo solo su "irregolarità che sono riportate sulla carta di circolazione, se rileggi i testi che ti ho riportato della P.S vedrai che lo confermano.......;) per me Massimo può facilmente far ricorso.....e pagare "solo" 80e :) |
Per Gpepe e Pacifico
Per Gpepe e Pacifico che domani si incontrano con ripettivi amici della MCTC, una domanda.
Dato che una lampada allo Xenon, montata su un faro con lente poliellissoidale risponde ai requisiti di intensità luminosa prescritti : • pur non essendo omologata per lo specifico veicolo; • data la lacuna legislativa per i motocicli (lavafari ad alta pressione e sospensioni autolivellanti). Perché non giocare d'anticipo e richiedere una "visita e prova" con xenon montato per poi circolare liberamente con autorizzazione accompagnatoria o apposita dicitura riportata su carta circolazione? |
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