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No. Io dico che:
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Wotan
questo è un DPI per la legislazione vigente http://sicurezza.uniss.it/index.php?h=1&cat=39 e il fatto che le norme UNI come evidenziato da maglio si riferiscano ai MOTOCICLISTI PROFESSIONALI non è un caso. Motociclismo per risparmiare avrà comprato per i suoi tester il modello non omologato e ora chiede il rimborso....:lol: |
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Quanto alle norme UNI citate da ilmaglio, esse si riferiscono a motociclisti professionali perché quello è l'oggetto delle UNI; vatti a vedere l'oggetto delle UNI EN 1621-1 (protezioni) e 1621-2 (paraschiena) e vedrai che non c'è alcun riferimento ai professionisti. |
amen
io rimango della mia idea, voi della vostra ;) P.S. non ho postato il link per il riferimento normativo, ma per la spiegazione dell'ambito di applicazione della categoria dei DPI, mi sembrava fosse chiaro |
Io avevo letto e ho riletto i post di Wotan. Mi sono stampato anche la direttiva e il decreto attuativo aggiornato. Lo stesso Wotan riporta:" ... Perciò mi ero messo a caccia del relativo decreto di attuazione; inizialmente non l'avevo trovato, ma in realtà esso esiste eccome: è il D. Lgs. 475/92, successivamente modificato con il D. Lgs. 10/97 (qui il testo coordinato delle due norme), che si riferisce a quasi tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale), esclusi i caschi e le visiere, oggetto di una normativa a parte. ..."
L'esclusione di caschi e visiere è prevista dall'allegato I al decreto legislativo, conforma alal direttiva, sull'Elenco esaustivo delle categorie di DPI che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva". L'allegato non precisa che caschi e visiere sono oggetto di normativa a parte. Non è facile districarsi ma riporto quanto segue: Art. 2 - Norme armonizzate e norme nazionali. 1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione CEE. 2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.[(v. nota)] 3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le norme nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto. 4. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 5. [ Rif. 1 ] I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II. Domando: dove stanno i decreti di cui al 2 e 3 comma, sui paraschiena? Ci stanno solo le norme UNI? Ma l'UNI - ente di diritto privato - elabora, propone, dispone, ascolta le lobby ... Insomma, ben disposto a cambiare impressione, ma ho ancora quella che nessuna norma impone l'obbligo di omologazione europea ai paraschiena, proprio per la palese e totale contraddizione tra ciò che risulta a tutti noi e il presunto obbligo. V. http://www.marcaturace.com/ricerca.h...ne+individuale: http://www.marcaturace.com/ricerca.h...me+armonizzate: elenchi norme armonizzate. |
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Ma veniamo al dunque: i famosi decreti esistono; il più recente che ho trovato è il DM 27 novembre 2006, che cita al suo interno (pag. 6 in basso) le UNI EN 1621-1 e UNI EN 1621-2. Direi che ormai il cerchio è chiuso: siamo il paese di Pulcinella. |
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Quello che quindi mi sembra mancare, come sopra già accennavo, è almeno la disposizone italiana che: - definisca il paraschiena motociclistico; imponga le norme di omologa più volte richiamate. Trovo poi curioso che caschi e visiere siano fuori dalla normativa più volte citata e vi rientrerebbero - residualmente - i paraschiena. In casi del genere si tende a ritenere:
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L'hai beccato Bravo! Vado a vedere.
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Beh, se il decreto esiste ha ragione Wotan
che uomo, che uomo!!!!:D:D Sostanzialmente non si può chiamare paraschiena, ciò non impedisce ad una azienda come SPIDI di pubblicizzare in una sezione apposita del sito, denominata SAFETY LAB (ustia che nome) dispositivi di protezione non omologati... |
Credo sia utile riportare il testo del decreto, con le premesse e la parte degli allegati che ci interessano:
D.M. 27 novembre 2006 (1), Quarto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2006, n. 282, S.O. (2) Per il quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate vedi il D.M. 7 dicembre 2007. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE; Viste le direttive n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica la direttiva n. 89/686/CEE relativa alla marcatura CE, n. 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 e la n. 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti modifiche alla predetta direttiva n. 89/686/CEE; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive sopra citate; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto 17 gennaio 1997, concernente la pubblicazione di un primo elenco di norme armonizzate; Visto il decreto 4 giugno 2001, concernente la pubblicazione di un secondo elenco di norme armonizzate; Visto il decreto 13 febbraio 2003, concernente la pubblicazione di un terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate; Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 91 del 19 aprile 2006; Vista la decisione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 80 del 17 marzo 2006; Considerata la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 128/1998 in data 26 novembre 2004 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) concernente la pubblicazione delle norme tecniche di sicurezza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento dei riferimenti delle norme armonizzate attualmente applicabili; Considerata la necessità di pubblicare tra le norme europee armonizzate anche i corrispondenti testi italiani di alcune di maggiore interesse per gli utilizzatori e consumatori; Decreta: Articolo unico 1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il quarto elenco riepilogativo di norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale. 2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco riepilogativo dei titoli delle norme europee armonizzate e delle norme italiane corrispondenti. 3. L'allegato II, parte integrante del presente decreto, contiene i testi delle norme nazionali che traspongono le norme europee armonizzate di maggiore interesse per gli utilizzatori ed i consumatori. All. 1 * ...omissis… EN 1621-2:2003 ……C 91 19-04-2006 ….Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Paraschiena - Parte 2:Requisiti e metodi di prova …….UNI EN 1621-2:2004 …. 06-10-2005 ...omissis… EN 1621-2:2003….. C 91 19-04-2006 ………………..Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Paraschiena - Parte 2:Requisiti e metodi di prova …………… UNI EN 1621-2:2004 ……….. 06-10-2005 ...omissis… * La presunzione di conformità conferita dalla norma EN 420: 2003 in merito al punto 1.2.1.1. dei requisiti essenziali di salute e sicurezza e relativa al tenore di Cr(VI) dei materiali per guanti dipende dal limite di rilevazione del metodo di prova del Cr(VI), che deve essere inferiore o pari a 3 mg/kg. Le norme UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso la sede UNI di Milano in via Sannio 2, 20135 e presso la sede UNI di Roma in via delle Colonnelle 18, 00186, sito internet www.uni.com. Le norme CEI sono reperibili per consultazione e vendita presso la sede CEI in via Saccardo 9 - 20134 Milano. Sito internet www.celiweb.it All. 2 ** ...omissis… UNI EN 1621-1 …. 1999 ….. Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Requisiti e metodi di prova per protettori contro l'impatto ...omissis… ** Del presente allegato si riporta soltanto l'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme europee armonizzate di maggior interesse per gli utilizzatori ed i consumatori. |
hmmm interessanti queste norme , per leggerle pero' tocca indossare dei sospensori rigorosamente omologati :):)
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Infatti. E' ancora da capire bene cosa manca per rendere effettiva e generale l'applicazione delle norme europee ovvero se, come e perchè sia possibile chiamare o no paraschiena ... paraschiena non omologati. Io credo che ci sia dietro qualche furbizia italiota, fin dalla disciplina. Oppure, come già ha detto Wotan, son le comuni prassi ... Nessuno controlla, nessuno "sanziona", nessuna denuncia. Sarebbe il cittadino a doversi destreggiare nei meandri normativi italioti ed europei.
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Io mi andro' a rileggere con più attenzione quanto hanno scritto Motociclismo e Axo perchè ho ancora due impressioni o dubbi:
Motociclismo può esser stato tardivo e morbido Axo può aver malamente utilizzato un "buco" normativo. Poi, ci sono le "lotte" fra i produttori, che incidono sull'elaborazione e sula vincolatività effettiva delle norme tecniche di omologa, e qui è ancora più difficile caèpire. Poi, ci son anche i fondi di magazzino da smaltire ... Comuque, noi abbiamo l'arma segreta: Wotan! |
Onestamente, non ce l'ho fatta a leggere nel dettaglio tutti i post dall'ultimo mio intervento... E' anche una questione di tempo (che non ho). Non vorrei quindi fare interventi a sproposito, ma in seguito a una rapida lettura trovo tre considerazioni di principio da fare:
1) Scrive Wotan: Di sicuro ci sarà qualche avvocato che tenterà di dimostrare che è possibile vendere semplici imbottiture paraschiena non omologate, a patto di non chiamarle "paraschiena", ma dato che la norma non cavilla sulla denominazione, ma va dritto al sodo e cioè alla funzione, credo proprio che quest'avvocato avrà vita dura in tribunale. Mi chiedo se sia così. Forse quella è proprio una scappatoia, come quella di chiamarli "paraschiena", ma nel contempo indicando a chiare lettere che non sono omologati. Motociclismo si lamenta del fatto che la Axo li abbia venduti con un nome improprio (DPI per cui si prevede l'omologazione), ma la rivista sembra per contro accettare la dicitura "imbottitura". Devo pensare che i suoi avvocati abbiano studiato la questione. Suppongo che sapere come stanno le cose a questo riguardo sia importante per capire fino a che punto le aziende possono "giocare" con le parole (come "imbottitura", appunto). 2) Scrive ancora Wotan: Mah, a me la questione pare semplice: nessuna legge impone di indossare un paraschiena per andare in moto, ma come ho spiegato nei post #61 e #67, c'è una norma che stabilisce l'obbligo di omologazione per i paraschiena (e in generale per tutti i DPI di seconda e terza categoria) prodotti e/o immessi in commercio in Italia. Questo è proprio l'aspetto sul quale insistevo. Il fatto che un prodotto non sia obbligatorio per un certo utilizzo non comporta affatto che lo stesso non debba rientrare in una classe di omologazioni. Sono due aspetti distinti. Il legislatore intende (almeno sulla carta) tutelare l'acquirente, indipendentemente dal fatto che l'acquisto sia o non sia contemplato come obbligo nel quadro di una normativa sulla circolazione. 3) C'è una normativa comunitaria e una nazionale. Quale prevale? Che io sappia, prevale quella nazionale se è più restrittiva e se riguarda condizioni particolari o locali (ad esempio: domeniche senz'auto o similari). Decreti a parte, il quadro generale è però regolamentato da leggi europee, valide per tutti gli stati membri. In termini informatici vale per 'default'. In altre parole: prima di tutto e come condizione minima il marchio CE, poi, nel caso, la disciplina nazionale. Il dispositivo venduto da Axo è privo anche della sola marcatura CE. |
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Ma che succede se questa ditta vende un paraschiena non omologato chiamandolo, che so, "pippo"? Le ipotesi possono essere le seguenti.
Insomma, più vado avanti nello studio della normative e meno mi pare possibile eludere l'obbligo dell'omologazione semplicemente denominando "pippo" un protettore; l'unico modo per evitarlo è non tentare di spacciare tale prodotto per un qualche cosa che protegge, neanche solo blandamente, il corpo da urti, cioè fare esattamente come negli USA. |
Per maggior informazione, riporto l'elenco delle norme tecniche europee relative al mondo delle moto (escluse quelle relative ai caschi):
Tali norme quindi non vincolano la stragrande maggioranza di noi - giusto Vigliac istruttore e Barbasma spaccamaroni professional :lol: - e, soprattutto, non vincolano i produttori di abbigliamento motociclistico, che possono immettere in commercio indumenti privi di omologazione in quanto destinati a motociclisti non professionali. Non a caso, le mie giacche, di marca Dainese e BMW, non sono omologate, a parte ovviamente le protezioni e i paraschiena, rispondenti alle EN 1621-1 e EN 1621-2 (per la cronaca, tutti in classe 1, la meno protettiva). E non sono nemmeno marcate CE, propabilmente perché in sé e per sé non possono essere considerate DPI: sono giacche e basta.. Ma l'esistenza di tali norme ci dice che esiste abbigliamento motociclistico omologato come DPI, quindi capace di fornire una resistenza certificata allo strappo, all'abrasione, al taglio ecc. Chi tiene alla propria pelle dovrebbe richiedere capi rispondenti a tali specifiche e non accontentarsi di ciò che trova sul mercato, anche se rispondente alla legge. Tra l'altro, questa è la risposta al dubbio di KappaElleTì contenuto nel post #62. Su tutta la materia della sicurezza nell'abbigliamento motociclistico, consiglio la lettura di quest'articolo che ho trovato sul sito UNI, che spiega anche come leggere l'etichettatura di sicurezza. |
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