Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

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barbablu 19-04-2012 11:25

[QUOTE=Marvel;6634320??
sul libretto sono riportati?
QUOTE]

sulla mia auto che sono di serie no sulle altre non so

Marvel 19-04-2012 11:42

il K1600 ha il lavafari???

Comunque almeno il GS (le altre bmw non so) ha il sistema di regolazione manuale dei fari.

Teo Gs 19-04-2012 11:49

...oramai ci sono....sei consapevole che sono fuorilegge.....io li lascerei...regolandoli in modo da non dare troppo nell'occhio ;) !!!

FARAONE 19-04-2012 12:54

Quote:

Originariamente inviata da romargi (Messaggio 6633573)
In questo caso un po' di moralismo ci sta... a me dà abbastanza fastidio quando incrocio un motociclista xenomunito con i fari alti! Se monti la centralina non me ne può fregare di meno, se ti incrocio con lo xeno invece mi rompi i maroni!

C sono centinaia di scarichi decatalizzati che fanno venire il cancro, pochi moralisti pero' alzano gli scudi.. Un faro DEVE essere regolato in modo da non infastidire. Scontato. Dopodiche' puo' diventare persino un deterrente per gli incidenti. Il motociclista vede prima gli ostacoli. Viene visto prima dagli altri utenti della strada. Cmq come sempre e' una questione di business. Quando diventera' di moda cambieranno la normativa ad hoc per proporli come accessorio originale..

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Gecko 19-04-2012 13:23

Il mio GS li ha su da ormai 6 anni e non ho mai avuto alcun problema (i moralisti sappiano inoltre che il db-killer è su di una mensola in sala... :lol: ).

Qualche sera fa sono rimasto in coda per alcuni km dietro ad una macchina dei CC con tutta la potenza di fuoco anteriore al massimo e non è successo alcunché...:confused:

feromone 19-04-2012 13:32

Mah! diciamo allora che vale la legge del silenzio assenso...per cui se le forze dell'ordine non contestano nulla la cosa diventa legale...ah! non lo sapevo.
Comunque che scrivo a fare che tanto a me dei vostri xeno m'importa 'na sega!
Montate dei pali della luce sul cupolino che così vedete anche meglio ahahahaahh!

1100 Gs forever - oppure vi scambiano per zoccole eheheheheh!

Piadeina 19-04-2012 13:36

Una cosa importante che non è stata scritta per il montaggio xenon: quant'è la gradazione!?
Te lo chiedo perchè anch'io li ho montati e non ho mai avuto problemi nemmeno in sede di revisione semplicemente perchè ho usato delle gradazioni che sono bianchissime, cioè 4500K massimo 5000K!
Se hai queste gradazioni, tranquillo che non ti verrà contestato nulla perchè alla fine gli organi preposti al controllo decidono di procedere solamente se uno ha una luce tendente all'azzurro (non solo xenon, ma anche sulle lampade normali!) ;)

1965bmwwww 19-04-2012 13:43

Esatto..quoto per gradazione xeno...una volta per un controllo mi hanno contestato delle posizioni azzurrate mentremdello xeno che e' 4500 k non gliene e' fregato niente.....avevo come ricambi le posizioni a led chiare cambiate al volo e tutto a posto....poi se i fari sono regolati correttamente e a qualcuno danno fastidio uguale....forse alla notte e' meglio che stiano a casa.....;)
Anche nella lt ci sono di serie e non ha lavafari ma ha la regolazione manuale dell'assetto....
Cmq tra poco ci saranno le lampade a led che andranno ancora meglio quindi problema risolto.....:)

Maxrcs 19-04-2012 14:30

Estratto Del regolamento ece r48:

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica all’omologazione di veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, nonché dei loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e delle macchine agricole o forestali, e delle macchine operatrici.

La moto è sanzionabile se abbaglia, se la luce non è bianca.
Max


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Maxrcs 19-04-2012 15:11

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Giurisprudenza

La sanzione prevista dall’art. 78, 3º comma, nuovo c.s., è applicabile unicamente qualora la modifica alle caratteristiche costruttive si riferisca a quelle contestualmente indicate sia nel certificato di omologazione o di approvazione, sia nella carta di circolazione (fattispecie relativa alla sostituzione del volante originario con uno di tipo «sportivo»).
Giudice di pace Santhià, 18-11-2000. Arch. circolaz., 2001, 409

L’art. 78, 3º comma, cod.strad. configura come illecito amministrativo la circolazione con veicolo modificato rispetto alle caratteristiche risultanti dalla carta di circolazione che non abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, finalizzate all’approvazione delle modifiche apportate a dette caratteristiche costruttive; tale verifica non può essere sostituita dalla revisione prevista dall’art. 80 stesso codice, che consiste in un controllo periodico avente la diversa finalità di accertare che nel veicolo ad esso sottoposto sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che il veicolo stesso non produca emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Cass., sez. III, 30-05-2000, n. 7186. Arch. circolaz., 2000, 749

Il gancio di traino non costituisce modifica alle caratteristiche delle autovetture tale da comportare l’obbligo della preventiva visita e prova, in quanto tale obbligo è previsto solo per le caratteristiche indicate dall’appendice a quel titolo, e cioè «per gli organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati».
P. Orvieto. Orvieto, 17-01-1997. Rass. giur. umbra, 1997, 114

Solo l’utilizzo del gancio di traino fa rientrare la massa autovettura-rimorchio nella definizione di autotreni di cui all’art. 54, lett. h), cod.strad., quali «complessi di veicoli costituiti da due unità distinte» (una delle quali motrice), agganciate, delle quali una motrice e pertanto solo in tal caso il gancio di traino deve essere preceduto dalla visita di prova.
P. Orvieto. Orvieto, 17-01-1997. Rass. giur. umbra, 1997, 114

La sanzione prevista dal 3º comma dell’art. 78 nuovo c.s. per il caso di circolazione con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, è applicabile a prescindere da qualsiasi nesso di causalità con la responsabilità del verificarsi di un incidente stradale (fattispecie di circolazione avvenuta con pneumatici diversi da quelli prescritti dalla carta di circolazione).
P. Macerata-Civitanova Marche. Macerata-Civitanova Marche, 03-02-1995. Arch. circolaz., 1995, 732

L’inoltro della domanda di omologazione di modifiche alle caratteristiche strutturali indicate sul documento di circolazione, non è sufficiente a consentire la regolare circolazione del veicolo, essendo necessario a questo fine il superamento della prescritta visita a prova.
P. Bologna. Bologna, 15-11-1993. Arch. circolaz., 1994, 526

Regolamento

236. (Art. 78 Cod. Str.) Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell’appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l’ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest’ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l’ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l’ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge (1).
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l’impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d’esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l’ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta (2).
3. L’aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d’approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all’ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l’emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici (3).
------------
(1) Comma così modificato dall'art. 139, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Il primo periodo del comma 2 è stato così sostituito dall'art. 139, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(3) Comma aggiunto dall'art. 139, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Giusto per farsi un idea...
Max



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FARAONE 19-04-2012 15:15

Andate in pace. AMEN

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feromone 19-04-2012 15:16

E quindi?

1100 Gs forever - si può montarlo o no?

Maxrcs 19-04-2012 15:29

E quindi la moto è sanzionabile se le luci anabbaglianti abbagliano ( scusate il gioco di parole) o non sono del colore previsto dalla legge, vedi luci di posizione blu, lampade azzurre e quant'altro.
Poi se qualcuno trova qualche legge che dica il contrario la posti pure, per me gli xenon si possono montare.
Max



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ugo 19-04-2012 16:49

Quote:

Originariamente inviata da Maxrcs (Messaggio 6635192)
............ per me gli xenon si possono montare.
Max



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Per me, invece, no.

Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica sicurezza
Prot.llo nr. 040008023 Rep 121A-1
OGGETTO: Chiarimenti e disposizioni operative.-
1. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art. 72 CdS),
2. Modifiche costruttive (art.78CdS.).

KIT XENO:
E’ vietato installare kit Xeno su PARABOLE DI FARI non concepite per tale scopo perché modificano le caratteristiche funzionali dei proiettori principali, che vengono omologati con la lampada alogena con cui sono stati progettati.

È vietato trasformare un proiettore alogeno in un proiettore allo Xeno: In Europa è consentito montare aftermarket SOLO sistemi completi di proiettori allo Xeno, costituiti da: un set di proiettori omologati (alcuni con il contrassegno E1 sul trasparente frontale), una correzione automatica dell’assetto fari e un impianto lavafari (disposizione secondo la normativa ECE R48 e § 50 STVO, comma 10).

Ogni proiettore ottiene l’omologazione insieme alla sorgente luminosa (alogena o allo Xeno) con la quale deve funzionare. Se la sorgente luminosa viene sostituita con una non omologata e non prevista dall’omologazione del proiettore, questa omologazione decade e insieme ad essa anche il permesso di circolazione del veicolo (§19 STVZO, comma 2, frase 2, Nr. 1).

Maxrcs 19-04-2012 17:49

Peró la normativa ece r48 riguarda veicoli con almeno 4 ruote...



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pacpeter 19-04-2012 18:16

ci mancava il discorso xeno........ che bello...........

sempre i soliti discorsi.........

ma cazzo! montateli , fate come vi pare, ma non giustificatevi inventando stranezze varie!!! e sopratutto non cercate di convincere gli altri che sia legale.

Maxrcs 19-04-2012 18:25

Veramente io non cerco di convincere nessuno, come detto prima, se leggi, ci sono delle leggi che rimandano a dei regolamenti comunitari. Ognuno legga e si faccia la propria idea in merito, io non impongo nulla a nessuno, ho solo postato delle leggi. Se la discussione t'infastidisce salta e passa ad altro.
Max


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Gasusa 19-04-2012 18:29

Quote:

Originariamente inviata da Il Maiale (Messaggio 6633106)
La moto con gli xeno é fuorilegge, poi tutti i ma i se e il resto non conta.

esatto, toglia tutto

Maxrcs 19-04-2012 18:42

Si è fuori legge. Recependo un articolo comunitario dove il motoveicolo non è contemplato.


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pacpeter 19-04-2012 18:51

1- non mi riferivo a te
2- cerca di rivolgerti con più educazione


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