Quellidellelica Forum BMW moto  il più grande forum italiano non ufficiale

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Wotan 02-03-2008 15:34

Quote:

Originariamente inviata da Guanaco (Messaggio 2674495)
...

Anche se non hai postato la norma che dimostra la tua ragione (come spiego più avanti), ritengo doveroso risponderti, perché ho approfondito l'argomento e sono giunto alla seguente conclusione:

Guanaco ha sostanzialmente ragione.
Non a proposito del fatto che è vietato chiamare "paraschiena" un paraschiena non omologato (in effetti non lo è), ma sul fatto che è vietato vendere paraschiena non omologati (in effetti lo è).



Nel link da te postato (http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp) c'è una direttiva, la 89/686/CE, che tratta in generale i dispositivi di protezione individuale.
Come tutte le direttive CE, quest'atto non ha valore di legge negli stati membri, bensì di semplice raccomandazione, finché essi non la recepiscono con atti normativi propri.
Perciò mi ero messo a caccia del relativo decreto di attuazione; inizialmente non l'avevo trovato, ma in realtà esso esiste eccome: è il D. Lgs. 475/92, successivamente modificato con il D. Lgs. 10/97 (qui il testo coordinato delle due norme), che si riferisce a quasi tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale), esclusi i caschi e le visiere, oggetto di una normativa a parte.
Ho studiato tale documento a fondo (è abbastanza lungo), e mi pare chiaro che il problema non sta tanto nel fatto che non si possa chiamare "paraschiena" un paraschiena non omologato, bensì nel fatto che addirittura non è possibile immettere sul mercato un DPI (comunque denominato) senza che esso soddisfi le disposizioni di carattere tecnico europee e/o nazionali vigenti (e dunque, nel caso dei paraschiena, la EN 1621-2) o, in assenza di tali norme, senza che esso sia conforme aii requisiti minimi indicati nell'allegato II al decreto stesso.
Se tale mia lettura è corretta (e stavolta credo proprio di sì...), Guanaco ha ragione, Axo ha torto e con lei hanno torto tutte le aziende che immettono in commercio protettori comunque denominati privi di omologazione.

Il mio atteggiamento, basato su una convinzione errata, era dovuto alla preoccupazione di evitare l'insorgere di eventuali problemi legali a carico di QdE.
Fermo restando che occorre sempre essere prudenti nel formulare accuse contro terzi, mi sembra che questo non sia un caso del genere, pertanto mi scuso con slow_ahead e con Guanaco per la durezza dei toni da me adottata.

E' ovvio che tocca a me pagare, e offro anche il secondo giro.

Provvedo ad inserire le varie norme riguardanti la materia nella pagina dei link sulla sicurezza e, data l'importanza della questione, vado a modificare i miei post per evidenziarne le inesattezze.

KappaElleTi 02-03-2008 17:26

Ma perchè?

Adesso il paraschiena è diventato un DPI??? Da quando?

e anche guanti stivali ecc ecc...???

A me non risulta, anzi a ben vedere mi risulta che NEPPURE IL CASCO da moto sia considerato un DPI ai sensi dell'art.12 del già citato D.Lgs

mambo 02-03-2008 17:42

Quote:

Originariamente inviata da Wotan (Messaggio 2677445)
...Se tale mia lettura è corretta (e stavolta credo proprio di sì...), Guanaco a ragione, Axo ha torto e con lei hanno torto tutte le aziende che immettono in commercio protettori comunque denominati privi di omologazione.

Il mio atteggiamento, basato su una convinzione errata, era dovuto alla preoccupazione di evitare l'insorgere di eventuali problemi legali a carico di QdE.
... pertanto mi scuso con slow_ahead e con Guanaco per la durezza dei toni da me adottata.

Wotan...i miei rispetti...:!::!::!:

KappaElleTi 02-03-2008 20:02

tanto per dire..

è la stessa UNI che indica le sue norme come "volontarie"

http://www.uni.com/uni/controller/it...tociclismo.htm

volontarie significa NON obbligatorie

Come mai poi Motociclismo abbia fatto questa crociata contro AXO anzichè pubblicare una inchiesta seria su quello che compare sui vari siti nel paragrafo sicurezza e protezioni....beh qui si va nel sesso degli angeli

Guanaco 02-03-2008 23:06

x Wotan

Hai sviscerato la questione, come io non ho fatto e come non sarei arrivato a fare.
In effetti, ho mancato di indicare i precipui decreti attuativi da te invece ben individuati (con tanto di specifica a parte per caschi e visiere). Ne convengo pienamente.

In quanto alla definizione di "paraschiena" io credo che la questione sia sostanzialmente implicita nella normativa medesima.
In altri termini, se un'azienda chiama "paraschiena" un dispositivo privo di marcatura CE e privo di omologazione nazionale contravviene alle normative vigenti, in quanto quel dispositivo lo mette in vendita con una definizione che lo fa rientare in una lista di prodotti per cui è prevista la conformità a taluni requisiti minimi.

Per essere ancora più preciso: chiamare "paraschiena" o "protezione" o similari un prodotto significa assimilarlo a un DPI, cioè a un dispositivo di protezione individuale che, come tale, richiede dei criteri minimi di conformità.

Così, se una persona qualunque chiama il dispositivo in oggetto "paraschiena" usa semplicemente un termine del linguaggio tecnico corrente e tutti capiscono cosa intenda. Tuttavia, se lo fa un'azienda che vende quel dispositivo essa si assoggetta contestualmente e automaticamente all'obbligo di provvedere a un'omologazione.

Concordo sul fatto che nella sostanza il reato o presunto tale non risieda tanto nell'uso in sé di un termine improprio, quanto nella mancata omologazione. Il fatto, però, è - mi sembra - che le due cose vanno di pari passo, sono cioè indissolubili.

In effetti, se l'azienda vende lo stesso prodotto col nome generico di "imbottitura" non implica ch'esso appartenga alla lista dei citati DPI e quindi con quest'ultima definizione non dovrebbe infrangere alcuna regolamentazione vigente.

Alla fine è tutta una questione di come si girano le cose e di come si abbinano le parole ai comportamenti commerciali.

Detto questo, esprimere come stanno le cose mi è ora più semplice, perché le tue ricerche hanno fatto chiarezza. Diciamo che prima la questione delle "definizioni" la trattavo come implicita, mentre ora, alla luce delle tue delucidazioni, appare nella sua forma esplicitata.

Concludo questa mia presa di posizione sostanzialmente concorde alla tua, sottolineando la tua onestà intellettuale, la tua razionalità e la tua propensione ad anteporre la verità alla ragione individuale, doti molto rare di questi tempi.
Naturalmente, io non sono nessuno per avvalorare questi complimenti, ma ti prego ugualmente di accettarli, uniti alle mie scuse per averti dato l'impressione di esporre il forum a potenziali problemi di tipo giuridico.

Una sola osservazione: non avevi detto che i caratteri cubitali è meglio non usarli?

:lol:

Wotan 03-03-2008 01:13

Quote:

Originariamente inviata da Guanaco (Messaggio 2678142)
Una sola osservazione: non avevi detto che i caratteri cubitali è meglio non usarli?

:lol:

Infatti, il loro uso ironizzava proprio su tale fatto... :lol:

Wotan 03-03-2008 02:19

Quote:

Originariamente inviata da KappaElleTi (Messaggio 2677515)
Ma perchè?

Adesso il paraschiena è diventato un DPI??? Da quando?

e anche guanti stivali ecc ecc...???

A me non risulta, anzi a ben vedere mi risulta che NEPPURE IL CASCO da moto sia considerato un DPI ai sensi dell'art.12 del già citato D.Lgs

Quote:

Originariamente inviata da KappaElleTi
è la stessa UNI che indica le sue norme come "volontarie"

http://www.uni.com/uni/controller/it...tociclismo.htm

volontarie significa NON obbligatorie

Questo è quello che credevo anch'io fino all'altroieri.
Effettivamente, il casco è escluso dal D.Lgs. 475/92, come già ho detto nel mio post #61, ai sensi dell'art. 1 comma 4:
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell’allegato I
il quale allegato stabilisce quanto segue:
ELENCO ESAUSTIVO DELLE CATEGORIE DI DPI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA
1. DPI progettati fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine (caschi, scudi ecc.).
2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aereosol, armi individuali deterrenti, ecc.).
3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
- Le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
- L’umidità, l’acqua (guanti, ecc.);
- Il calore (guanti, ecc.).
4. DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.
Ma lo stesso D.Lgs. 475/92 stabilisce all'art. 1, che
1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.
e all'art. 4, che
1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutare l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
[...]
4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di recepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
[...]
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
[...]
Essendo la prima categoria composta da DPI "destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità", è ovvio che il paraschiena non rientra tra questi.
Pure esso non sembra rientrare nella terza categoria, in quanto questa, pur riguardante "i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente", è composta esclusivamente da poche voci rigidamente elencate, nelle quali il paraschiena non sembra inscrivibile.
Pertanto il paraschiena rientrerebbe nella seconda categoria, in quanto DPI ai sensi dell'art. 1 comma 2.
In quato DPI appartenente alla seconda categoria - ma pure se fosse la terza sarebbe lo stesso - il paraschiena è soggetto a tutto quanto previsto dal decreto, e in particolare all'art. 3:
1. I DPI non possono essere immersi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti dalla marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l’attestato di certificazione di cui all’articolo 7
.
[...]
4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l’impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario.
[...]
e all'art. 5:
1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE di cui all’articolo 7.
[...]
3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto dalla dichiarazione di conformità CE di cui all’art. 11.
con tutto il relativo corredo di sanzioni previsto dall'art. 14.

Insomma, non mi pare che sussistano dubbi sul fatto che un qualsiasi paraschiena, anche per uso non motociclistico, sia pur sempre un prodotto che ha la funzione di salvaguardare la persona che lo indossi da rischi per la salute e la sicurezza, e cioè un DPI; da ciò desumo il divieto di porre in commercio un oggetto di tal genere, indipendentemente dal suo nome o dall'ambito di applicazione in cui viene proposto.
Di sicuro ci sarà qualche avvocato che tenterà di dimostrare che è possibile vendere semplici imbottiture paraschiena non omologate, a patto di non chiamarle "paraschiena", ma dato che la norma non cavilla sulla denominazione, ma va dritto al sodo e cioè alla funzione, credo proprio che quest'avvocato avrà vita dura in tribunale.

salga 03-03-2008 08:53

Ciao.

Innanzitutto un grazie grande così a Wotan non solo perché ha sviscerato questo argomento spinoso, ma per tutti i suoi sforzi sulla sicurezza.

Volevo solo aggiungere una nota su un particolare modello di paraschiena, che potrebbe essere generalizzabile ad altri casi. Io ho un Dainese Back Space G2, che ha una targhetta "CE" incollata.

Dopo aver letto questo tread ho però avuto diversi dubbi sulla legittimità di tale targhetta, perché ho notato che non era conforme alla norma (non riporta il numero di normativa, il livello di protezione, e altri codici obbligatori).

Ho scritto a Dainese (nessuna risposta per ora), ma mi sono anche messo a studiare. Bene, ho scoperto che ci sono in commercio paraschiena che avevano fatto prove di omologazione prima che la EN 1621.2 fosse approvata in forma definitiva.

Beh, salta fuori che il Back Space G1/2 passò tali test nel 2000, e quindi è comunque commercializzato da Dainese come paraschiena, sebbene con una nota che riporta i parametri dei test di "omologazione", seppur riferiti a una "pseudo normativa" prEN 1621.2/2000 "applicable parts".

Insomma, da tutto questo credo di poter capire che il paraschiena che ho è equivalente ad un "Livello 1" delle attuali normative, e quindi dovrebbe essere decentemente protettivo.

Mi chiedo quante altre aziende hanno ancora in commercio paraschiena che hanno passato i test pre-norma.

ildanese 03-03-2008 09:50

Wotan, Guanaco...semplicemente i miei complimenti!! ;)

ilmaglio 03-03-2008 13:28

1) - Siamo sicuri che il D.Lgs.4.12.1992, n.475, Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, non riguardi solamente la sicurezza sul lavoro (cantieri, etc.)?

2) - UNI EN 13595-1:2004 - Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Requisiti generali
UNI EN 13595-1:2004 versione elettronica; lingua italiano EUR 41.5
UNI EN 13595-1:2004 versione su carta; lingua italiano EUR 41.5

UNI EN 13595-2:2004 - Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'abrasione da impatto
UNI EN 13595-2:2004 versione elettronica; lingua italiano EUR 27.0
UNI EN 13595-2:2004 versione su carta; lingua italiano EUR 27.0

UNI EN 13595-3:2004 - Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scoppio
UNI EN 13595-3:2004 versione elettronica; lingua italiano EUR 22.5
UNI EN 13595-3:2004 versione su carta; lingua italiano EUR 22.5

UNI EN 13595-4:2004 - Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Metodo di prova per la determinazione della resistenza al taglio da impatto
UNI EN 13595-4:2004 versione elettronica; lingua italiano EUR 22.5
UNI EN 13595-4:2004 versione su carta; lingua italiano EUR 22.5

http://webstore.uni.com/unistore/pub...berModifier=01

3) - Esiste qualcosa del genere anche per im paraschiena?:
DECRETO 8 ottobre 2004. Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli recanti omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00.


IL CAPO DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 [1], di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri;
Visto l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "nuovo codice della strada", che prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita' dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;
Visto l'art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, il sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI;
Vista la comunicazione in data 1° settembre 2004 della "Societé Nationale de Certification et d'Omologation SNCH" concernente il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, dell'omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00 secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Woodex tipo W 2003/05 fabbricato dalla Woodex Helmets S.r.l., via Vecchia Marina n. 83, 54038 Montignoso (Messina).
Considerato che solo i caschi recanti numero di serie superiore a 70400 non sono più coperti dall'omologazione menzionata.
Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [2], e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;
Visto l'art. 6, comma 2, lettere e) ed f) del citato decreto legislativo n. 172/2004 [3];

Decreta:
Art. 1.

Per le motivazioni specificate e' vietata l'immissione sul mercato di caschi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0144*00 commercialmente denominati W 2003/05 e recanti numero di serie superiore a 70400. Si dispone altresÏ il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004

ilmaglio 03-03-2008 14:13

Traduzione del test tedesco
 
questa la traduzione postata su un sito e piena di errori.. ma si capisce. ( lo sto correggendo piano piano...)

Ecco i risultati del test effettuato sui paraschiena

ACERBIS ATLANTIS 59 € 109,90
Test: Centrale 15.23 kn / Laterale 26.32 kn
Tipo: gommapiuma semirigida
Fissaggio: tramite cinghiette
Taglia: unica
Peso: 790 grammi
Certificazione: secondo prEN 1621-2 rispetta Classe 1, non indica la distanza spalla/anca

Giudizio: molto rigido, non si addatta molto alla schiena. Esiste solo di una misura. Libretto di istruzioni poco chiaro e con descrizioni sulla sicurezza lacunoso. Il limite di 18 kn è rispettato sull'impatto centrale, superato abbondantemente sul lato . In compenso una buona impenetrabilità . Poca aerazione, quindi d'estate avrete caldo. Difficile da indossare sotto un giubbino di pelle atillato.

ACERBIS REDLINE NET GILET € 114,95
Test: Centrale 45.60 kn / Laterale 28.60
Tipo: plastica rigida
Fissaggio: integrato nel gilet
Peso: 720 grammi
Taglia: S/M e L/XL
Certificazione: secondo prEN 1621-2 rispetta Classe 1

Giudizio: Gilet comodo e leggero, però la protezione è rigida. Non si lascia portare confortevolmente con guida sportiva, nè turistica. Si porta tranquillamente sotto qualsiasi abbigliamento da moto. I valori sono indiscutibilmente insufficienti in particolare ci sono degli incastri rivolti verso il corpo che in caso di urto diretto amplificano la pressione.

ALPINESTARS TECH BACK PROTECTOR € 139,95
Test: Centrale 10.96 kn / Laterale 31.21 kn
Tipo: Plastica rigida con interno elastico
Fissaggio: tramite cinghiette
Peso: 1260 grammi
Taglia: S, M, L
Certificazione: secondo pr EN 1621-2 rispetta classe 1

Giudizio: Molto rigido e molto lungo. Per chi guida stradali è consigliata una taglia in meno per evitare di toccare il collo, essendo molto lungo. Si adatta molto bene al corpo grazie alle tre regolazioni del fissaggio. Buona aerazione. Centralmente assorbe bene gli urti, mentre perde molto verso i lati. Buona impenetrabilità su tutta la superficie. Ottime finiture.

ARLEN NESS MDF 770 € 199,95
Test: Centrale 47.99 kn / Laterale oltre 50 kn
Tipo: plastica rigida
Fissaggio: integrato nel gilet con cintura parareni
Peso: 1240 grammi
Taglia: da S a XXL
Certificazione: non rispetta nessuna norma CE

Giudizio: Molto vicina al corpo. Si adatta a ogni movimento del corpo ed è facilmente indossabile sotto i capi in pelle. Protezione molto scarsa, unica nota positiva una ottima impenetrabilità , perciò il prezzo risulta fuori luogo.

AXO PROTECTOR JACKET € 139,90
Test: Centrale 42.97 kn / Laterale oltre 50 kn
Tipo: plastica rigida
Fissaggio: integrato nel gilet con cintura parareni
Peso: 1100 grammi
Taglia: M, L, XL
Certificazione: non rispetta nessuna norma CE

Giudizio: Un po' spigoloso ma buona vestibilità essendo integrato nel gilet. Facilemente indossabile sotto capi in pelle. Unico vantaggio è l'ottima impenetrabilità , per quanto riguarda l'assorbimento è praticamente inesistente. Giunture esposte verso il corpo, perciò rischio di aumentare la pressione ulteriormente.

BMW RUECKENPROTEKTOR 2 € 129
Test Centrale 5.18 kn / laterale 7.30 kn
Tipo: Plastica rigida + gomma piuma
Fissaggio: tramite cinghiette
Peso: 1050 grammi
Taglia: da S a XL
Certificazione: secondo prEN 1621-1 classe 2

Giudizio: Realizzazione eccellente, si adatta a ogni posizione del corpo, adatto a ogni tipo di guida, da stradale a turistica. Essendo molto sottile è indossabile anche sotto la pelle più aderente. Unico a proteggere anche la clavicola. Le protezioni potrebbero schiacciare il collo in posizione estrema.
Ottimo assobimento degli urti grazie alle ampie superficie di protezione. Ottima anche la protezione contro le penetrazioni. Poco aerato. Ottima lavorazione, buon rapporto prezzo/qualità ..

BUESE BODYGUARD € 49,90
Test: Centrale 11.76 kn / laterale 19.15 kn
Tipo: placca elastica con gomma piuma
Fissaggio: tramite cinghiette
Peso: 880 grammi
Taglie: non indicato
Cerificazione: secondo prEN 1621-1 classe 2

Giudizio:
Molto rigido. Non si addatta molto al corpo. In caso di guida turistica non aderisce al corpo. Le cinghiette per il fissaggio non sono posizionate bene. Di dimensioni abbondanti si adatta più ad essere indossato con tessuti che con la pelle. Buona protezione centrale, minore verso l’esterno. In relazione alle dimensioni la superficie protettiva è molto bassa. E’ difficile trovare la taglia giusta.

CIMA RUECKENPROTEKTOR € DA 32.90
Test: Centrale 24.81 kn / laterale 24.82 kn
Tipo: Plastica rigida
Fissaggio: cinghiette
Peso 580 grammi
Taglie dalla 5 alla 9
Cerificazione: non rispetta nessuna norma CE

Giudizio: Molto poco elastico, si adatta poco alla parte anatomica. Solo i paraspalle fanno buona impressione. Buona impenetrabilità , non suscita entusiasmo in fatto di assorbimento. Poco aerato.

CLOVER BACK PRO 1 € 70.95
Test: Centrale 14.37 kn / laterale 24.60 kn
Tipo: placca elastica con gomma piuma
Fissaggio: cinghiette
Peso: 530 grammi
Taglia: M, L, XL
Certificazione: rispetta EN 1621-1 (che si riferisce ai paragomiti e pertanto non ha validità per i paraschiena)

Giudizio: Molto rigido e scomodo, in compenso molto leggero. Non si adatta molto al corpo e poca traspirabilità . Assorbimento accettabile al centro, si riduce di molto ai lati. Curiosità : Certificato in base alla norma sbagliata. Perciò il giudizio non è molto preciso. Non convince nemmeno per impenetrabilità . Più adatto al tessile che alla pelle.

CLOVER BACK PROTECTOR € 99.95
Test: centrale 23.66 kn / laterale oltre 50 kn
Tipo: placca elastica con gomma piuma
Fissaggio: cinghiette
Peso: 600 grammi
Taglia: L
Certificazione: rispetta EN 1621-1 (che si riferisce ai paragomiti e pertanto non ha validità per i paraschiena)

Giudizio: Molto comodo e poco appariscente. Si adatta ottimamente a ogni posizione del corpo. Si porta molto bene anche sotto giubbini in pelle atillati. Ottima impenetrabilità lungo la spina dorsale. I valori di assorbimento sono al limite nella parte centrale, però drammaticamente basso sui lati. Certificazione errata. Pertanto non si può esprimere un giudizio appropriato.

DAINESE SAFETY JACKET 21 € 270
Test: centrale 8.00 kn / laterale 18.34 kn
Tipo: Plastica rigida
Fissaggio: da integrare tramite cerniera alla giacca
Peso: 1490 grammi
Taglia: S – XL
Certificazione: I paragomiti rispettano la prEN 1621-1. Paraschiena non rispetta norma CE

Giudizio: Unità di protezione per tutta la parte superiore del collo, si adatta perfettamente ai movimenti del corpo. Studiata appositamente per la guida sportiva si integra perfettamente sotto una tuta in pelle, ma anche con prodotti in tessuto. Paraschiena con protezione stretta però molto allungata. A impatto centrale buon assorbimento, cala un po’ verso l’esterno però ancora nei limiti. Una certificazione sarebbe necessaria se non altro per il prezzo del prodotto.

DAINESE WAVE € 125
Test: centrale 8,16 kn / laterale 20.84
Tpo: Plastica rigida con inserti di Alluminio
Fissaggio: cinghiette
Peso: 630 grammi
Taglia M e L
Certificazione: rispetta la norma prEN 1621-2 classe 1

Giudizio: Una “tavola†rigida, anche se si indossa confortevolmente. Si adatta bene ai movimenti, meno ai profili della schiena. Molto ben areato, si indossa senza problemi anche nei giorni più caldi.
Buon valore di assorbimento centrale, in drammatico calo man mano che si va verso l’esterno. In relazione alla taglia ha poca superficie protettiva. Buona impenetrabilità anche se il fissaggio delle protezioni alla placca ha dei punti sporgenti.

FORCEFIELD BACK PROTECTOR DA € 74
Test: centrale 6.61 kn / laterale 6.42 kn
Tipo: placca elastica con gomma piuma
Fissaggio: cinghiette
Peso: 780 grammi
Taglia: da XXS a L
Certificazione: rispetta la norma prEN 1621-2 classe 1

Giudizio: Aderenza al corpo molto convincente, si indossa anche sotto tute in pelle aderenti. Adatto a tutti i tipi di guida. Ottima areazione. Ottime rifiniture e lavorazione. Valori di prova ottima con ottimo assorbimento degli urti. Consigliato l’acquisto.

GOBIKES BONES € 49
Test: centrale 29.27 kn / laterale oltre 50 kn
Tipo: plastica rigida con gomma piuma
Fissaggio: cinghiette
Peso: 770 grammi
Taglie: L / XL
Certificazione: nessuna

Giudizio: Comodo da indossare, si adatta ai profili della schiena e si adatta bene ai movimenti del corpo. Essendo sottile si indossa anche sotto indumenti aderenti. Poca aerazione. Buona impenetrabilità . Assorbimento completamente insufficiente, ai lati addirittura assente.

GOBIKES ZERO € 79
Test: centrale 47.99 kn / laterale oltre 50 kn
Tipo: plastica rigida con gomma piuma
Fissaggio: all’interno della giacca
Peso: 1260 grammi
Taglia da S a XXL
Certificazione: paragomiti secondo EN 1621-1, paraschiena nessuna certificazione

Giudizio: caratteristiche simili al modello base. Unica nota positiva la impenetrabilità .

GOETZ GIALI BACK PROTRECTOR CK € 119.95
Test: centrale 9.91 kn / laterale 9.61 kn
Tipo: fascia elastica di gomma piuma con placca in carbonio
Fissaggio: cinghiette
Peso: 750 grammi
Taglia: unica
Certificazione: rispetta la norma prEN 1621-2 classe 1

Giudizio: Protettore con superficie rigida molto ampia. Molto aderente al corpo, leggermente rigido con guida sportiva. Si tende se indossato sotto il cuoio. Ideale con capi in tessuto e guida turistica eretta. Assorbimento della pressione decisamente buono, secondo noi potrebbe rientrare nella classe 2. In più ottima impenetrabilità della placca in carbonio in zona spina dorsale.

HEIN GERICKE HIPROTECT - SHIRT € 109.95
Test: centrale 8.97 kn / laterale 9.96
Tipo: Piastra di polistirolo
Fissaggio: da inserire nella “maglia di protezioneâ€
Peso: 890 grammi
Taglia: dalla M alla XL
Certificazione: rispetta la norma prEN 1621-2 classe 1

Giudizio: Giacca straordinariamente leggera che offre protezione completa. L’alternativa a indumenti in tessuto con protezioni difficilmente adattabili. La piastra di polistirolo assomiglia a una tavola, però con ottimi risultati di assorbimento sia centrale che laterale. Poco areato. Buona possibilità di fissaggio.

POLO PROLIFE € 49.95
Test: centrale 6.20 kn / laterale 16.62 kn
Tipo: plastica rigida con gomma piuma
Fissaggio: cinghiette
Peso: 790 grammi
Taglia: da S a L
Certificazione: rispetta la norma prEN 1621-2 classe 2

Giudizio: Pur essendo rigido, si indossa comodamente. Protezione ampia nelle spalle, si adatta bene con guida turistica, meno con guida sportiva. Poca areazione. Più adatta a capi larghi di tessuto che alla pelle.

RUKKA BACKPAD € 95
Test: centrale 10.85 kn / laterale 13.59 kn
Tipo: piastra di gomma in struttura a rete
Fissaggio: cinghiette
Peso: 1120 grammi
Taglie: M / L
Certificazione: non ha certificazione. La confezione indica la norma EN 1621-1 che riguarda i paragomiti

Giudizio: Rigido e ingombrante, difficile da indossare. Non si adatta al corpo. Si indossa facilmente sotto la pelle. Si fissa bene al corpo. Ottima aerazione grazie alla struttura a griglia. Poca protezione in caso di penetrazione, in compenso ottimo assorbimento del colpo. Anche se non è certificato, ha tutte le caratteristiche per esserlo.

SCHLIER RACING € 59.90
Test: centrale 37.79 kn / laterale 16.62 kn
Tipo: plastica rigida con gomma piuma
Fissaggio: cinghiette
Peso: 680 grammi
Taglie:

a seconda
Cerificazione: nessuna

Giudizio: Pur essendo rigido è comodo da indossare e si adatta bene al corpo di chi lo indossa. Si porta anche sotto la pelle. Grazie alla corazza buona impenetrabilità . Valori discordanti per quanto riguarda l’assorbimento. Insufficiente al centro, nella norma ai lati.

SPIDI AIRBACK € 159.90
Test: centrale 22.37 kn / laterale 13.16 kn
Tipo: plastica rigida
Fissaggio: cinghiette
Peso: 900 km
Taglie: da M a XL
Certificazione: rientra in classe 1 della EN 1621-2

Giudizio: Molto ingombrante, sembra di indossare una tavola. Meglio con guida sportiva che turistica. Difficilmente utilizzabile con la pelle. Nessuna areazione. Ampia superficie con buona impenetrabilità , ma scarso assorbimento. Molto meglio verso l’esterno. Le giunture sono direzionate verso il corpo, quindi maggior rischio di ferimento.

UVEX PROTEKTORENWESTE DA € 99.95

Test: centrale 9.10 kn / laterale 11.39 kn
Tipo: : Piastra di polistirolo
Fissaggio: da inserire nella “maglia di protezioneâ€
Peso: 490 grammi
Taglie: da XS/S a XL/XXL
Certificazione: rientra in classe 1 della EN 1621-2

Giudizio: Giubbino molto leggero. Ideale sia con i tessuti che con la pelle. Non c’è areazione. Il prodotto è lo stesso della Hein Gericke. Buon assorbimento. In caso di caduta è da sostituire.

http://www.motobikers.net/forum/viewtopic.php?t=15842

KappaElleTi 03-03-2008 14:22

Quote:

Originariamente inviata da KappaElleTi (Messaggio 2677766)

Come mai poi Motociclismo abbia fatto questa crociata contro AXO anzichè pubblicare una inchiesta seria su quello che compare sui vari siti nel paragrafo sicurezza e protezioni....beh qui si va nel sesso degli angeli


ecco, appunto...:confused:

Bravo Maglio ;)

bugiardo 03-03-2008 14:43

Quote:

Come mai poi Motociclismo abbia fatto questa crociata contro AXO anzichè pubblicare una inchiesta seria su quello che compare sui vari siti nel paragrafo sicurezza e protezioni....beh qui si va nel sesso degli angeli
nn condivido affatto l'anzichè , in Motociclismo hanno avuto l'evidenza che Axo (segnalato nella loro campagna per il paraschiena ) vendeva un oggetto nn omologato e hanno messo in guardia i lettori .

Parlare di crociata è completamente fuoriluogo , il caso è sorto solo per la reazione di Axo , che invece di fare ammenda del proprio comportamento ha preferito minacciare di azioni legali motociclismo.

Certamente spero che ora la verifica si allarghi con un inchiesta fatta a fondo almeno sui principali paraschiena presenti sul mercato , ma nn sta ne in cielo ne in terra una volta che qlc1 viene preso con le mani nel sacco ci si appelli al fatto che tanto è tutto un casino.......cosa doveva fare Motociclismo ? Finchè nn aveva pronta di una seria inchiesta sui paraschiena doveva nn segnalare nulla ?

ilmaglio 03-03-2008 14:57

Quote:

Originariamente inviata da bugiardo (Messaggio 2679555)
il caso è sorto solo per la reazione di Axo , che invece di fare ammenda del proprio comportamento ha preferito minacciare di azioni legali motociclismo.

Su questo sono abbastanza d'accordo.Axo avrebbe dovuto entrare nel merito ed esporre la sua "linea".
Comunque, a parte Axo e Motociclismo:
  • è obbligatorio o meno vendere parascheina omologati? E' secondo quale norma tecnica?
  • c'è un fondamento all'affermazione di coloro che dicono che i paraschiena omologati resistono meglio agli impatti "morbidi" e quelli non omolgati a quelli "duri"?
E io aggiungo:
  • se c'è una omologa classe 2, per me tutte le "grandi ditte" almeno dovrebbbero vendere solo paraschiena omologhe Classe 2 o render ben chiaro non solo l'omologa ma la classe di omologazione.
Commento finale: si ... Axo .... Ma le riviste di settore da quando dormono? E perchè tutti noi abbiamo questi dubbi?
Perchè le riviste hanno validamente contribuito a mantenere al confusione, la scarsa informazioni.

KappaElleTi 03-03-2008 14:58

Quote:

Originariamente inviata da bugiardo (Messaggio 2679555)
...........

Questa caro mio, bisogna essere proprio boccaloni o in malafede per bersela

Credi che Motociclismo non sappia che tre quarti dei produttori di abbigliamento motociclistico vende protezioni non omologate? Di cui una buona fetta anche di paraschiena del modello completamente identico a quello commercializzato da Axo? Manco se fosse un articolo pubblicato da Donna Moderna potrei pensarlo :lol:

Invece dedica due paginoni di toni aspri sull'ultimo numero proprio ad una Ditta singola....ed il risultato? Fai una ricerca su un motore di ricerca con "protezioni omologate" e vedrai decine di topic su vari forum nella prima pagina di ricerca...tutti a parlare di Axo....

Questo è giornalismo spazzatura, e in più torno a ripetere...a che pro?

Wotan 03-03-2008 15:05

Quote:

Originariamente inviata da ilmaglio (Messaggio 2679343)
1) - Siamo sicuri che il D.Lgs.4.12.1992, n.475, Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, non riguardi solamente la sicurezza sul lavoro (cantieri, etc.)?

Sì, il D.Lgs. 475/92 riguarda esplicitamente tutti i DPI, tranne i caschi e le relative visiere. E' chiaro che è pensato tenendo conto anche e soprattutto della sicurezza sul lavoro, ma non si limita ad essa.

Quote:

Originariamente inviata da ilmaglio (Messaggio 2679343)
3) - Esiste qualcosa del genere anche per im paraschiena?:
DECRETO 8 ottobre 2004. Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli recanti omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00.

Che io sappia no.
Ma potrebbe benissimo esistere, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 475/92:
4. Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata.
[...]
7. Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti all’esame CE del tipo, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantire il ritiro dal mercato.

ilmaglio 03-03-2008 15:19

Io non ho studiato tutta la complicata questione. Tuttavia le stesse parole possono avere significati diversi a seconda del "contesto", ovvero, in questo caso, a seconda della materia disciplinata per cui il paraschiena motociclistico potrebbe non essere un DPI ai sensi del decreto legislativo in questione.
Ora, di fronte al D.Lgs. n. 475 esiste - è ciò che mi rende dubbioso - una situazione di fatto notoriamente equivoca (per il presunto DPI motociclistico), anzi che esclude l'obbligatorietà del paraschiena e che comprende casi di paraschiena non omologati, da tempo normalmente in vendita.
Ma, insomma, altro che Paese di Pulcinella!
Il minimo che si possa dire è che se c'è obbligo teorico ma senza controlli e senza sanzione, almeno di fatto l'obbligo del paraschiena omologato io credo che non ci sia.
Teniamo presente che - se ci fosse un obbligop di vendita di soli paraschiena omologati - le ditte venditrici potrebbero esser chiamati a risarcire danni in caso di incidente.

Ritengo poi che si può anche sostenere che - se non esiste l'obbligo di uso del paraschiena - imporre l'omologa potrebbe addirittura essere antiproduttivo: infatti, meglio un paraschiena non omologato che niente!

bugiardo 03-03-2008 15:28

Quote:

Questa caro mio, bisogna essere proprio boccaloni o in malafede per bersela
Nn credo di essere un boccalone e assicuro di nn essere in malafede .

Brutto iniziare un post con la premessa "insulto tutti quelli che nn sono d'accordo".

Io sono fermamente contrario sempre , nn solo in questo caso, a chi ragiona dicendo si sara' pure colpevole o scorretto , ma sai quanti fanno cosi' ?

Io mi fermo al primo pto : è colpevole o scorretto , il seguito del discorso è un argomento a parte , che nn c'entra nulla con il fatto che ql1 nn si è comportato bene.

Motociclismo ha evidenziato una cosa che nn andava ? Ha fatto bene ! Senza se e senza ma .

Possono fare molto di + ? nn ci sta dubbio . ma nn posso rompere le balle quando fanno qlcs di giusto .

Nn capisco questa difesa d'ufficio del comportamento di Axo , forse perche' le aziende sono esposte a sottili ricatti da parte delle riviste del settore ? Questo accade un po in tutti i campi ma chi ha le carte in regola nn puo' venire attaccato su nulla, e cmq , colto in fallo nn risponde nel modo in cui è stato fatto .

ho fatto una ricerca 'paraschiena axo '

http://www.twenga.it/dir-Sport,Abbig...ne-dorsale-814

KappaElleTi 03-03-2008 15:36

Quote:

Originariamente inviata da bugiardo (Messaggio 2679718)

Io mi fermo al primo pto : è colpevole o scorretto

Io non la penso come Wotan e come voi.

Ma veramente credete che ci siano decine e decine di aziende che investono in ricerca e prodotto e lo commercializzano in tutta Europa, senza che nessuno in tutta europa gli dica che è illegale?

vanno a cercare il colorante nello gnomo della Mattel, misurano il livello di sbiancante nelle mutande coreane e il cazzabubbolo nel dentifricio dei cinesi venduto in 10 confezioni massimo per anno......

e poi ci sono aziende come AXO SPIDI e tutte quelle citate sopra che producono oggetti illegali per la sicurezza stradale? e nessuno, non solo in Italia, ma in tutta la Comunità Europea, gli dice niente?

Da quando? Dal '92?

AHAHAHAHAHAHAHAHAH

maperfavore....torniamo sulla terra perfavore

Wotan 03-03-2008 15:39

Quote:

Originariamente inviata da ilmaglio (Messaggio 2679687)
Ora, di fronte al D.Lgs. n. 475 esiste - è ciò che mi rende dubbioso - una situazione di fatto notoriamente equivoca (per il presunto DPI motociclistico), anzi che esclude l'obbligatorietà del paraschiena e che comprende casi di paraschiena non omologati, da tempo normalmente in vendita.
Ma, insomma, altro che Paese di Pulcinella!
Il minimo che si possa dire è che se c'è obbligo teorico ma senza controlli e senza sanzione, almeno di fatto l'obbligo del paraschiena omologato io credo che non ci sia.
Teniamo presente che - se ci fosse un obbligop di vendita di soli paraschiena omologati - le ditte venditrici potrebbero esser chiamati a risarcire danni in caso di incidente.

Ritengo poi che si può anche sostenere che - se non esiste l'obbligo di uso del paraschiena - imporre l'omologa potrebbe addirittura essere antiproduttivo: infatti, meglio un paraschiena non omologato che niente!

Mah, a me la questione pare semplice: nessuna legge impone di indossare un paraschiena per andare in moto, ma come ho spiegato nei post #61 e #67, c'è una norma che stabilisce l'obbligo di omologazione per i paraschiena (e in generale per tutti i DPI di seconda e terza categoria) prodotti e/o immessi in commercio in Italia.
Credo che il fatto che prodotti del genere siano prodotti e venduti tranquillamente sia dovuto a semplice ignavia degli organi competenti, aiutata dall'assenza di obbligo all'utilizzo del paraschiena. Non a caso sui aschi sono più severi.


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