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Il navi GPS?
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il controllo dell'ora di ingresso del biglietto lo fa la Stradale in caso di incidente. Qualche anno fa ho capottato la macchina in autostrada, nei pressi di Ronco Scrivia (A7) essendo entrato a Ge-Nervi, la mattina presto.
Quando, nel pomeriggio (dopo i controlli in ospedale), andai a ritirare la patente alla centrale della Stradale l'agente mi disse...azz...certo che eri entrato a Nervi 20 minuti prima, non andavi tanto piano (avevo dichiarato di andare a 110km/h quando in realta' andavo sui 150...)... Comunque, pacca sulla spalla e via, mi ando' bene.... PS: non c'erano ancora i punti. |
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e come fanno il calcolo della velocità? - hanno le tabelle di distanza dei caselli d'italia dalla piazzola del posto di blocco? - hanno l'orologio sincronizzato con quello dei caselli autostradali? |
Avverso il verbale di contestazione dell'infrazione è possibile presentare ricorso al prefetto o al giudice di pace "territorialmente" competente. Poichè è un diritto costituzionale poter ricorrere non si possono utilizzare metodologie di controllo che verifichino l'infrazione a cavallo di provincie diverse e per quanto riguarda i giudici di pace tra zone interessate dalla giurisdizione di diversi giudici, che per legge deve essere uno ed uno solo.
Per questo i tutor sono posizionati in modo da evitare il passaggio nel territorio di due o più giudici di pace. Altrimenti sarebbe impossibile presentare ricorso e pertanto i verbali risulterebbero nulli dall'inizio. |
Per un eventuale multa dovuta alla media calcolata tramite il biglietto autostradale si può fare tranquillamente ricorso e vincerlo. Gli orologi dei varchi non sono infatti omologati a tal scopo.
Poi sarebbe interessante sapere Bergh., se il Tutor ha agito in modalità media o in modalità autovelox (foto istantanea al passaggio). Dal verbale non si capisce con esattezza. Dovresti quindi andarti ad informare presso l'autorità. Inoltre occhio che i punti da decurtare con la nuova legge sono diventati 5 (e non più 2). Pensaci prima di dichiarare che alla guida c'eri tu ;) |
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La mia critica semmai è legata allo zelo dei Tutor che alle 2 di notte non fanno sconti, pensavo che al buio non fossero così precisi ma evidentemente mi sbagliavo. Spero di aver dato un piccolo contributo a chi, come me, non lo sapeva. :-o |
E' sicuro che i dati di entrata e uscita Telepass non valgono: come potrebbero utilmente valere, per esempio, per uno che entra a Milano, esce a Roma, fa 4 volte pipi', una benzina, e si ferma pure a pranzo? Ma quando non è fermo ... 200 all'ora! Troppe variabili incontrollabili. A parte che non è omologato a tal fine e non è gestito dalla Polizia.
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altro che consigli balordi su nonne zie e cugine al volante come si leggono in certi post! |
stessa discorso varrebbe per il tutor
puoi fare i 200 e fermarti in piazzola a fumarti una siga fra un varco del tutor e quello successivo |
I tutor non son casualmente collocati. Se poi ti fermi in piazzola o corsia di emergenza... la probabilità è assai ridotta, dato il tratto breve e senza aree di servizio, credo.
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Comunque se può essere di consolazione oggi a distanza di 4 gg è arrivata la 2a notifica di atto giudiziario da La Spezia. Morale altri 159€ per superamento del limite di velocità nei pressi di Carro (SP) quest'estate. Postazione fissa OKKIO!!
Due multe in 2 giorni consecutivi ed il bello e che avevo il Garmin acceso ma niente auricolare :( |
X concludere il discorso degli scontrini autostradali
Ecco la sentenza della cassazione 8certo nulla puo' di fronte a cotanto sapere di taluni)
Il disposto dell'art. 142 comma sesto del codice della strada (a mente del quale, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo ed i documenti relativi ai percorsi autostradali") va interpretato nel senso che l'inosservanza dei detti limiti puo' legittimamente essere acclarata "aliunde", dovendosi ritenere del pari attendibili modalità di accertamento anche meramente deduttive, affidate al prudente apprezzamento del giudice. Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2000, n. 6457 |
Brewer, possiamo continuare all'infinito....potevi anche tacere , ma il tuo malcelato livore è più forte della razionalità...
Per il disposto dell'art. 142, comma 6, cod. strada, per la determinazione dei limiti di velocità, sono considerate fonte di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate a ciò destinate, onde non è sufficiente che l'opponente si limiti a contestare la validità del rilievo essendo necessario che sia dimostrato ed accertato nel caso concreto un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità. Cass. civ., sez. III, 5 novembre 1999, n. 12324 Com. Aulla/Marcelli In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto autovelox), il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del codice della strada demanda l'espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12. Cass. civ., sez. I, 20 marzo 1998, n. 2952 Savorani/Pref. Ravenna Ai fini dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità degli autoveicoli, costituiscono fonte di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, in dotazione della polizia stradale e nella sua disponibilità, fino a quando non risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate, ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione. Cass. civ., sez. I, 11 luglio 1995, n. 7565 Pref. Venezia - Alessandri |
Livore?
ma tu sei pazzo... HAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA HHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAH AHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAH HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHA HAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHH AHAHAHAHAHHAHA HAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA HHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAH AHAHAHHAHA |
....hai ragione Brewer...sono pazzo...
http://www.quellidellelica.com/vbfor...23&postcount=5 :lol::lol::lol: |
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Poi, in certi casi e modi, il giudice può utilizzarlo (forse) .... Non la Polizia. |
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