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Fabrix 02-03-2012 17:44

Infatti il telepass lo devi avere a bordo. Per dimostrarlo non glielo devi però far vedere fisicamente ma è sufficiente avere una copia del contratto con indicata la targa della moto registrata su quel contratto.

Come dicevo uso il telepass sulla moto fino da quando era in fase sperimentale (e tra l'altro funzionava pure meglio di adesso) e soprattutto in quel periodo sono stato fermato diverse volte.

Mostrando la documentazione di cui sopra nessuno ha mai sollevato obiezioni.

paolok 02-03-2012 17:47

Nel mio caso l'hanno vuloto vedere fisicamente...

Fabrix 02-03-2012 17:49

ma tu avevi la copia adel contratto con la targa registrata?

paolok 02-03-2012 18:34

si ma non me l'hanno chiesto, volevano vedere solo il telepass

Fabrix 02-03-2012 18:53

l'avessero chiesto a me gli avrei fatto vedere il contratto come ho sempre fatto e come mi è stato detto di fare chiaramente dagli addetti del Telepass.

karlobike 02-03-2012 19:10

Anche a me stessa cosa, mi avevano fermato subito dopo il casello, dopo che la sbarra non si era aperta automaticamente, mi hanno chiesto i documenti e anche l'apparecchio telepass, io ero col k1100rs e l'avevo imboscato sotto alle griglie laterali, ho chiesto se potevo fare vedere il contratto ma niente da fare, meno male che la griglia è venuta via facilmente, altrimenti.... poi dopo che lo hanno visto mi hanno detto che potevo andare.
Il punto è che, secondo il codice della strada, per poter passare in una corsia telepass devi avere titolo di entrata, che in pratica vuol dire avere l'apparecchi a bordo.

Bruno1200 02-03-2012 19:10

Non ho capito bene; il telepass rimane fisso li dietro la cassa per cui se lo devo usare sull'auto non è così comodo o sbaglio?

pancomau 02-03-2012 19:14

solo per curiosità (visto che non ho telepass nè intendo prenderlo)... ma in quale parte del norme e condizioni viene indicato che bisogna esibirlo... (per assurdo non ho trovato neanche scritto che bisogna averlo sul veicolo... anche se è ovvio altrimenti non entri e non esci...)

comunque sarei un pò a disagio a pensare che per qualsiasi malfunzionamento (o scarico batterie) mi tocca smontare la moto!

karlobike 02-03-2012 19:31

art. 176 Decreto Legislativo 285/1992.
Leggi titolo di entrata,


chiedi a questo....
http://www.quellidellelica.com/vbfor...2&postcount=18

pancomau 02-03-2012 19:51

Sull'articolo 176 (che riporto sotto) si parla di "titolo" solo nei paragrafi che ho messo in grassetto , dove però dice solo che lo devi avere (telepass o biglietto), e che se non ce l'hai paghi dalla stazione di ingresso più lontana. La multa del comma 17 si riferisce a chi transiti senza fermarsi o cerchi di eludere il pagamento.
Tutto ciò non implica che io debba mostrare l'apparato ad un controllo casuale in mezzo all'autostrada.
Diverso è il caso di telepass non funzionante, ovvero quando la sbarra non si alza. In quel caso (se non ti fermi) è lecito supporre che tu non ce l'abbia (il titolo) fino a dimostrazione contraria (esibizione).


Art. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. E' fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.

7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196. (1)

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purchè muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purchè muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada (1).

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.886 a euro 7.546 (2).

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due mesi a sei mesi (3)(4).
________________________________________

(1) Comma introdotto dall'art. 80, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)
(2) Comma così sostituito dall'art. 28, legge 7 dicembre 1999, n. 472.
(3) Comma modificato dall'art. 20, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).


***********************

Regolamento Art. 176

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

6 - CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE (ART. 175, 176 C.S.)

Art. 373. - Pedaggi (art. 176 C.s.).

1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:

a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;

b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;

c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;

d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) i veicoli con targa G.d.F.;

f) i veicoli con targa C.F.S.;

g) i veicoli con targa POLIZIA PEN;

h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;

i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;

l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.

3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.

4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

6 - CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE (ART. 175, 176 C.S.)

Art. 374. - Soccorso stradale e rimozione (art. 176 C.s.).

1. L'attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

karlobike 02-03-2012 19:56

Quindi hai ragione tu, e quel berny che ha rischiato di pagare 354€ di multa è un'imbecille?

Bruno1200 02-03-2012 20:00

Quindi si evince che il titolo di viaggio per chi usa il telepass sia il telepass stesso. Il fatto di avere un contratto con riportata la targa del veicolo non basta, cioè se con me ho il contratto ma il telepass lo lascio a casa sono comunque in torto....

karlobike 02-03-2012 20:03

E sì, perchè se passi in una corsia telepass senza il telepass, è come se passassi in una corsia con casellante ma senza biglietto e senza fermarti quindi 16 e 17.

Bruno1200 02-03-2012 20:09

Però forse siamo un pò OT :confused:

pancomau 02-03-2012 20:12

Quote:

Originariamente inviata da karlobike (Messaggio 6513537)
Quindi hai ragione tu, e quel berny che ha rischiato di pagare 354€ di multa è un'imbecille?

Non ho detto questo... e berny non è "imbecille"... ma è solo "in torto" a non portarlo con se (e quindi lo hanno multato).
Io non ho detto che puoi girare senza telepass, ma che:
1) se ti fermi ai varchi quando non funziona

o

2) quando il telepass funziona

non mi sembra ci sia scritto che tu lo debba esibire.

Se invece non ce l'hai e passi senza fermarti e senza che la sbarra si alzi... allora sei in torto e la multa è corretta.

paolok 02-03-2012 20:47

Insomma...ti danno il telepass e poi lo puoi lasciare a casa?????
Mi sembra ovvio che lo devi avere a bordo e sei sanzionabile se non ce l'hai...se no cosa te lo danno a fare???

narok 03-03-2012 01:11

Sinceramente a me la signorina del Punto Blu mi ha dato precise istruzioni sulla necessità di allegare ai documenti della moto un foglio (fra i tanti che di consegnano quando stipuli il contratto) da mostrare alla polizia in caso di controllo ... pena una multa !
Ma adesso che Fabrix mi ci fai pensare, sicuramente su quel foglio (che porto sempre nei documenti della moto) è sicuramente riportata la targa della mia vecchia 1100 RT :rolleyes:

Mi sa che è il caso di fare un'altro passaggio al punto blu :(

Fabrix 03-03-2012 09:21

Quote:

Originariamente inviata da narok (Messaggio 6514091)
Sinceramente a me la signorina del Punto Blu mi ha dato precise istruzioni sulla necessità di allegare ai documenti della moto un foglio (fra i tanti che di consegnano quando stipuli il contratto) da mostrare alla polizia in caso di controllo ... pena una multa !
Ma adesso che Fabrix mi ci fai pensare, sicuramente su quel foglio (che porto sempre nei documenti della moto) è sicuramente riportata la targa della mia vecchia 1100 RT :rolleyes:

Mi sa che è il caso di fare un'altro passaggio al punto blu :(

Se non vuoi ripassare dal puntoblu puoi farlo online su http://www.telepass.it (basta che ti registri) da dove puoi modificare da solo le targhe abbinate ect etc

CALIFFO 03-03-2012 09:43

Quote:

Originariamente inviata da 60Luca (Messaggio 6507943)
Ritirata oggi dal 1 tagliando con i paramani Isotta trasparenti.
Praticamente non si vedono ,sono fatti molto bene,sono molto soddisfatto!:)

60Luca riesci a postare le foto della tua moto con i paramani Isotta montati ..........
Sono indeciso su cosa comprare e ieri ho visto anche gli Acerbis che non sono malaccio
Grazie
Califfo

settecentouno 03-03-2012 12:45

Pnco sei come il mio avvocato
Un mese fa sono passato per ben due volte senza che si aprisse la sbarra (tentativi di posizionamento telepass)
Ad ora nessuna multa ti chiedo vista la vista saccenza in merito, perché la sbarra corsia riservata moto é solo mezza ?per farti passare é poi multarti ?
Grazie


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