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mary 29-09-2010 10:32

Parla con qualche responsabile, non andarci troppo " soft ".
Di Str 2 ne hanno sostituite tante, anche per lo scolorimento.
Cerca di farti sostituire pure i pantalono e prendi tutta Str 3...
Auguri.

axanar 29-09-2010 11:32

Quote:

Originariamente inviata da L'Emarginato (Messaggio 5165578)
Acquistata il 23/9/2008, portata stamane.
Già alla reception mi hanno fatto la capa tanta...ho fatto notare che sono solo sei giorni, siamo nel mese di acquisto, ed ho speso dei soldi importanti , almeno per me, che giustifcano una valutazione oggettiva del problema, nelle aziende serie intendo.

Chiaramente l'hanno presa e mi faranno sapere cosa dice il Pino BMW, o altro signore non ben specificato che sovraintende queste cose.
E' facile che mi diranno che sono fatti miei, e che me la posso tenere.
Restate sintonizzati...

se anno problemi fatti dare nome e cognome che ti ha rifiutato la sistemazione e/o sostituzione e manda una bella lettera a BMW Italia, come ultima spiaggia vai a Monaco con la fattura e te le fai cambiare al volo...
attendiamo notizie...

in bocca al lupo............

EnricoSL900 30-09-2010 00:12

Quote:

Originariamente inviata da Fabio (Messaggio 5165110)
Ah, ecco. L'ovvietà di parlare a vanvera.:mad:

Parlare a vanvera a volte evita di comprare... a vanvera. :lol:

oinot 30-09-2010 06:53

.....a volte preclude la possibiltà di decidere in maniera obbiettiva...

Fabio 30-09-2010 07:52

Quote:

Originariamente inviata da EnricoSL900 (Messaggio 5168846)
Parlare a vanvera a volte evita di comprare... a vanvera. :lol:

Ma quanto sei saggio! :confused:

Quote:

Originariamente inviata da oinot (Messaggio 5168988)
.....a volte preclude la possibiltà di decidere in maniera obbiettiva...

Condivido.;) Spesso è proprio l'esperienza che permette di non parlare e comprare a vanvera....

EnricoSL900 30-09-2010 23:11

Boh... io parlo a vanvera e non decido in maniera obiettiva, ma la mia giacca che costa un terzo di una BMW non si è scolorita, non ha mai imbarcato acqua nemmeno sotto veri e propri diluvi e ha protezioni degne di questo nome, mentre su spalle e gomiti delle rinomate giacche di cui parliamo ho visto imbottiturine in gomma sulla cui efficacia francamente nutro qualche dubbio... :confused:

Enzofi 30-09-2010 23:14

aldilà di questo profluvio di banalità, la garanzia é un diritto e non serve fare la voce grossa.
Per questi casi c'é la camera di conciliazione della Confcommercio, visto che l'importo in gioco é elevato.

L'Emarginato 06-10-2010 12:20

Buongiorno,
Vi ringrazio dell'attenzione e sottolineo il mio grandissimo rammarico nell'avere, ieri, ottenuto un bel pugno di mosche con tanto di sceneggiata da "parole ufficiali di BMW" pronunciate da un signore seduto al computer che neanche aveva inteso di che problema si stava parlando.

In poche parole sono stato contattato ieri dalla sede di Via Ammiano, perchè il vostro responsabile, tale sig. XXXX, aveva effettuato un'attenta valutazione della mia giacca, sentenziando che le tasche e nessuna altra parte della stessa giacca, soffriva di difetti.
Arrivato sul posto già alle 17.00, mi veniva ridata la giacca, bagnata sul davanti, poichè il test era stato condotto da poco tempo, con una lancia da pulizia auto, che ha colpito la giacca, preventivamente chiusa con della carta posta dentro le tasche.

Il risultato, a dire del sig. XXXX, era che la carta non si era bagnata.

Prendo atto di quanto mi viene detto e apro le tasche, scoprendo con una certa dose di malcelato sconcerto, di fronte al vs collega, che le tasche erano BAGNATE!

E' stato fatto un test, per dirmi che non si bagnavano le tasche, e di fronte a chi me lo diceva mostravo delle tasche bagnate, che per me è una situazione assurda e paradossale, direi vicina ai limiti di legge.

E' diventata persino tragica quando di fronte alla mie rimostranze per una palese "sciocchezza" come questa, veniva sminuita la cosa a semplice umidità (giustamente si stava asciugando) e volendo parlare con il tecnico che ha effettuato tale "prova" , le uniche parole che mi vengono dette sono "la sua giacca non mostra difetti e queste sono le parole ufficiali di BMW...".

Io sono oggettivamente SENZA PAROLE, un completo sul quale ho investito oltre 1.400 euro, ed un servizio post vendita di cosi bassa qualità, per un problema OGGETTIVO, dimostratoVi persino con lo stesso test che doveva farmi tacere sulla bontà della tenuta stagna delle tasche.

Non mi aspetto un granchè da un'azienda che si comporta in questo modo con un cliente e lascia rispondere una persona seduta ad un bancone che guarda un monitor e sentenzia baggianate in nome e per conto di assenti, senza nemmeno essersi degnato di verificare quello che dicevo e che era la giacca davanti i suoi occhi con le tasche bagnate.

Spero che la mia esperienza Vi sarà utile, quanto lo sarà a me, che saprò farne tesoro nelle sedi più opportune.

Con sminuita stima, cordialmente.

Enzofi 06-10-2010 13:34

1400 eur giustificano ampiamente una causa in camera di concilizione o tramite il giudice di pace. Non devono averla vinta loro.

LP-65 06-10-2010 13:59

Considerati i fatti descritti la situazione mi pare quantomeno imbarazzante per la vergogna.
Le tasche sono dichiarate da BMW come stagne pertanto l' acqua NON deve entrare.
Io seguirei il suggerimento di Enzofi anche se temo che -date le premesse- possano essere capaci di attaccarsi con puntiglio alla data di scadenza della garanzia...

pv1200 06-10-2010 14:28

mi domando se uno butta via lo scontrino come fa a datare l'acquisto ai fini della garanzia

L'Emarginato 06-10-2010 14:29

Di cosa parli?

LP-65 06-10-2010 14:57

Quote:

Originariamente inviata da pv1200 (Messaggio 5189546)
mi domando se uno butta via lo scontrino come fa a datare l'acquisto ai fini della garanzia

No; quando acquisti un capo lo scontrino ti viene consegnato graffettato ad un cartoncino pieghevole marcato BMW ed il tutto deve essere conservato per comprovare l' acquisto del capo e la data in cui l' acquisto e' avvenuto proprio per il rispetto del periodo di garanzia che per legge in Italia ha validita di due anni salvo condizioni particolari offerte dalla casa (eventualmente eccedenti i termini di legge).

L'eventuale argomento della perdita dello scontrino non regge.
Se uno butta lo scontrino butta via la possibilita di dimostrare l'acquisto e quindi di far valere la garanzia.

axanar 06-10-2010 15:21

Quote:

Originariamente inviata da L'Emarginato (Messaggio 5189552)
Di cosa parli?

ma perché non scrivi a BMW Italia e racconti quello che è successo come si sono comportati e soprattutto specifichi i nomi? :mad::mad::mad:

secondo me se vai a Monaco fai prima.... :(:(:(:(

L'Emarginato 06-10-2010 15:27

Quella che ho copiato è la mail inviata a BMW Italia.

Andare a Monaco, potrebbe essere un'alternativa, devo valutarla anche alla luce della oramai scaduta garanzia biennale.

axanar 06-10-2010 15:36

Quote:

Originariamente inviata da L'Emarginato (Messaggio 5189814)
Quella che ho copiato è la mail inviata a BMW Italia.

OK!! non avevo capito che era un e-mail per BMW Italia...
tienici al corrente...........

oinot 06-10-2010 17:01

fagli causa e sputtana l accaduto su tutte le riviste specializzate.....sempre se ai tempi dell accaduto eri in garanzia....

PAGU 06-10-2010 17:27

Quote:

Originariamente inviata da L'Emarginato (Messaggio 5189814)
Quella che ho copiato è la mail inviata a BMW Italia.

Andare a Monaco, potrebbe essere un'alternativa, devo valutarla anche alla luce della oramai scaduta garanzia biennale.

Ci sono passato anch'io. lettera simile alla tua, ma non ho nemmeno ricevuto risposta. Se fossi avvocato gli farei una bella causa e li spu@@@nerei sulle riviste, ma siccome non lo sono, mi sono tenuto il completo così: Ormai Viola e con le tasche esterne che fanno acqua purtroppo.
mi sa che l'unica soluzione sarebbe di andare davvero a Monaco, in ogni caso ti faccio i migliori auguri

BUGS 06-10-2010 18:43

piccola precisazione:
La garanzia commerciale per i consumatori privati in europa è di 2 anni ( 24 mesi) però dal momento della scoperta del difetto si hanno 60 giorni ( 2 mesi) per darne notizia al venditore.
Quindi sei ancora nei tempi di legge

Fidati,ho un negozio, e conosco bene l'argomento ;)
comunque ecco qua il testo di legge, leggiti bene in particolare l'articolo 132 "Termini" è quello che ti interessa in particolare.
e ora vai e falli neri :lol::lol:


GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO Codice del consumo Dlgs 206/2005 Artt. 128-135

Art. 128. Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per: a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 3) l'energia elettrica; b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1; c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita'; d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

Art. 129. Conformita' al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura; d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 130. Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita'; b) dell'entita' del difetto di conformita'; c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 131. Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 132. Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto.La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 133. Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'. 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

Art. 134. Carattere imperativo delle disposizioni
1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Note all'art. 134: - L'art. 1519-sexies del codice civile e' il seguente: «Art. 1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'art. 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.».

Art. 135. Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.

Enzofi 06-10-2010 20:34

Quote:

Originariamente inviata da BUGS (Messaggio 5190484)
si hanno 60 giorni ( 2 mesi) per darne notizia al venditore.

però l'orologio andava fermato con una raccomandata RR


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 20:52.

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