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Non c'è il numero di motore sulla carta di circolazione, nessun controllo è possibile fare durante la revisione. L unica che può fare un controllo di abbinamento telaio motore è la casa madre su specifica richiesta consultando i propri database.
Per cui nessun si accorgerà mai che è stato sostituito il motore soltanto da un controllo esterno Inviato dal mio S55 utilizzando Tapatalk |
Detto questo, io ti consiglierei di farti fare una dichiarazione scritta dal venditore, dove verranno inseriti le generalità del venditore comprese anche degli estremi del documento, quelle del compratore, il numero del motore, la data della vendita, e il prezzo corrisposto. Personalmente non comprerei mai un motore da un venditore che si rifiuta di sottoscrivere questa dichiarazione, perché significherebbe che la provenienza è quanto meno dubbia.
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Sul mio libretto non c e il numero del motore.Ma c e una sigla iniziale.Una lettera.Che ti dice la serie del motore.La stessa lettera e sul motore prima del numero.Se la lettera non corrisponde hai su un altro motore.Quindi il controllo si puo fare pure da un controllo esterno.Non ho una bmw.Ho una KTM 950,a cui volendo si puo montare il motore del 990.Pure superduke,motore che ha libretto da 20 hp in piu,oltre a 57cc in piu.Un perito assicurativo o comunque qualsiasi addetto ai lavori puo rilevare facendo la verifica che ho scritto che il motore è stato cambiato.
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Infatti quella indica il modello del motore, io parlavo del numero di serie che non è indicato sulla carta di circolazione.
Premesso che il nostro amico non ha altre possibilità che montare il motore 2008, in caso di controllo, che non avviene mai, se non riuscisse a dimostrare la provenienza del motore, oltre all illecito amministrativo per aver montato un motore diverso, verrebbe denunciato penalmente per ricettazione, con la dichiarazione di acquisto cadrebbe tale reato ed il venditore dovrebbe lui dimostrare a sua volta la provenienza del motore. Inviato dal mio S55 utilizzando Tapatalk |
Alla fine volendo essere pratici, se si è certi che il motore non è di dubbia provenienza e si ha una ricevuta/certificazione del venditore, nonostante i possibili problemi è un rischio accettabile.
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Accettabile tra virgolette, in quanto è un controllo che non avviene quasi mai, ma comunque comporterebbe una serie di violazioni al cds con un notevole esborso economico, oltre ovviamente, al sequestro amministrativo del veicolo
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Se il motore fosse dello stesso tipo, diciamo che accertare questo tipo di violazione e quasi impossibile
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Il problema vero può venire fuori più che altro in caso di sinistro...e lì il rischio che l'assicurazione poi non copra è da valutare!
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Esattamente.
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Innanzi tutto, vi ringrazio tutti per le dritte e le osservazioni scaturite dalla mia richiesta.
Ho verificato e chiesto parere all'assicurazione, al concessionario BMW, e ad un amico vigile urbano abbastanza competente, ne è uscito che non ci sono problemi nel sostituire il motore, perchè viene considerato praticamente un ricambio. Del resto sul libretto di circolazione, non compare la numerazione del motore, ma solamente la cilindrata e la potenza. Lo stesso concessionario BMW può risalire al codice del motore solo dal numero di telaio e non viceversa. Oltretutto, lo stesso concessionario si era offerto di sostituire il motore con uno nuovo (ad un costo proibitivo). La stessa assicurazione, mi ha confermato che non essendo riportato il numero del motore sul libretto di circolazione, lo stesso viene considerato come un ricambio. Resta in sospeso solamente la questione della provenienza del motore e anche su questo non ci sono problemi perchè il venditore mi ha rilasciato una copia del certificato di demolizione della moto su cui era montato il motore. Il discorso della potenza è come dicevo nel post precedente, una questione che resta prevalentemente "sulla carta", in quanto il motore è veramente lo stesso della versione precedente, con qualche piccola miglioria di efficienza. ciao Marco |
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Dimenticavo una cosa importante:
Quando succedono incidenti che richiedono l'intervento delle Assicurazioni e dei loro periti, gli atti dell'incidente vengono trascritti in un apposito registro dell'ANIA, a cui possono accedere tutte le compagnie di assicurazione (e volendo tutti noi tramite i nostri agenti assicurativi). Questo per dire che in caso di vendita o di acquisto di una moto o di un'auto, è possibile sapere se il mezzo ha subito un incidente e il tipo di gravità. Quindi non c'è molto da fare sotterfugi, si verrebbe sgamati subito, con conseguente figura di m.... ;-) ciao Marco |
Guarda che il tipo di motore é riportato sulla carta di circolazionealla voce p5, io per esempio ho 12 2E J che é il bialbero.
Quello a mio parere deve coincidere, montando un boxer da 105 cv non corrisponderà più a quello indicato sulla tua carta di Circolazione. Poi non so se il codice é stampigliato sul motore, se così fosse un perito lo rileva. E ti assicuro che su queste cose le assicurazioni ci vanno a nozze Se il codice non c’è sul motore allora in effetti diventa difficile capire che l’hai sostituito. Altrimenti si arriva all’assurdo che uno potrebbe montare su un’auto un motore con il doppio dei cavalli senza conseguenze, invece é ovvio non sia così, l’auto non é più omologata con quanto ne discende |
Sul motore è apposto il.numero seriale, e soltanto la casa costruttrice può risalire al telaio abbinato. In caso di accertamenti ovviamente la casa costruttrice è tenuta a dare questa informazione
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In caso di cambio del motore, anche con uno identico, il veicolo andrebbe sottoposto alla verifica della motorizzazione Inviato dal mio S55 utilizzando Tapatalk |
Non occorre quotare il post integralmente...
Vediamo di dare una info risolutiva invece di tanti pareri personali. MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 43 CIRCOLARE N. 74/81 Prot. n. 1018/4325 - A051 Roma, 2 giugno 1981 OGGETTO: Sostituzione del motore con altro di tipo diverso. 1 - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Con circolare n. 57/79 prot. n. 1169/4310/4325 - A048 del 20 luglio 1979, questa Amministrazione ha dato notizia della decisione n. 510/79 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Lazio ha riconosciuto la legittimità delle disposizioni emanate da questo Ministero che escludono la possibilità di sostituire il motore con altro di tipo diverso su veicoli aventi anzianità superiore a sette anni. Il Consiglio di Stato, cui era stato proposto appello per l'annullamento della sentenza del T.A.R., si è ora anch'esso pronunciato favorevolmente all'operato di questa Amministrazione respingendo - con decisione n. 148/81 della sua Sezione VI, qui notificata ufficialmente - l'appello, considerato che il Ministero dei trasporti, con le sue disposizioni, ha operato un apprezzamento tecnico non soggetto al sindacato giurisdizionale di legittimità. Nel confermare, pertanto, la piena validità delle disposizioni emanate al riguardo ed in particolare delle circolari n. 68/77 (1) e n. 57/79, si forniscono delucidazioni di dettaglio in merito a circostanze specifiche manifestatesi successivamente all'emanazione delle circolari stesse. 2 - SOSTITUZIONE MOTORI SIMILARI Si verifica con una certa frequenza - ed il fenomeno è stato particolarmente riscontrato in sede di revisione dei veicoli - che il motore, o quanto meno il suo monoblocco, venga sostituito con altro similare, per lo più di uguale cilindrata, prodotto dalla stessa fabbrica per un diverso modello del medesimo tipo di veicolo (ad esempio: per la Fiat 500 il motore 110 D 000 anziché 110 F 000 o viceversa, per l'Alfa Romeo Giulia 1300 il motore AR 00539 in luogo di quello AR 00530 o viceversa). Nell'ipotesi di cui sopra, rilevato che, per i veicoli di anzianità superiore a sette anni, sussistono spesso obiettive difficoltà di reperimento di motori o monoblocchi di tipo identico a quello installato all'origine, si consente che in questi casi, in deroga a quanto prescritto al punto 9) della circolare n. 68/77 (1), possa essere ammessa la sostituzione ed aggiornata la carta di circolazione prescindendo dall'anzianità del veicolo, sempre che: - rimanga invariato il tipo (scoppio o diesel) di alimentazione del motore, - non si verifichi aumento di cilindrata e/o di potenza superiore al 10%, - siano rispettate le prescrizioni della circolare n. 68/77 dell'8 novembre 1977 (1). 3 - AUTOVEICOLI DI PROVENIENZA MILITARE Si è avuta occasione di riscontrare che talvolta autoveicoli ceduti dal Ministero della difesa (particolarmente del tipo Fiat Campagnola o Alfa Romeo Matta) o da altri Enti assimilabili vengono presentati per l'immatricolazione con targa civile dopo che su di essi è stato sostituito il motore originario a scoppio (di cui di norma sono dotati gli automezzi militari) con altro a ciclo diesel. Il Ministero della difesa è pertanto invitato con lettera in pari data ad indicare, nei dispacci di cessione dei propri veicoli (come fanno i Comandi militari U.S.A. in Italia) la data di fabbricazione e le caratteristiche tecniche (o, quanto meno il tipo del motore) dei veicoli ceduti. Qualora vengano ancora esibiti dispacci non contenenti i necessari elementi ed il modello di veicolo che è stato ceduto risulti prodotto sia nella versione con motore a scoppio che in quella con motore a ciclo diesel, l'ammissione a visita e prova del veicolo provvisto di motore diesel dovrà essere subordinata alla presentazione, a cura del richiedente, di una documentazione integrativa da cui risultino i necessari elementi per individuare il tipo del motore, rilasciata dall'Ente cedente od eventualmente dalla Fabbrica costruttrice. In mancanza della documentazione relativa al tipo di motore ovvero laddove il motore risulti sostituito con altro di diverso tipo, la richiesta di ammissione a visita e prova con sostituzione del tipo di motore potrà essere vagliata, con le consuete modalità (ammissibilità tecnica, documentazione di provenienza del nuovo motore), soltanto qualora risulti inconfutabilmente che il veicolo non abbia comunque circolato da più di sette anni. IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Gaetano Danese Quindi, cambia il motore senza patemi. |
Sostituzione motore
Grande dino.
Grazie. |
Dalla circolare di cui sopra, si evince che in caso di cambio di motore con uno similare prodotto dalla stessa casa, va comunque aggiornata la carta di circolazione, ciò significa che il veicolo in questione deve essere sottoposto all accertamento della motorizzazione. Come detto poc'anzi
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Riguardo l'aspetto incidenti, assicurazioni, indennizzi, ecc. vale sempre che "regola" che per avere problemi bisogna dimostrare che c'è correlazione tra le cause dell'incidente e la modifica apportata al veicolo. |
Per ulteriore chiarimento (e poi dismetto la modalità burocrate e vado a divertirmi smontando una pinza posteriore) aggiungerei che l'eventuale numero del motore non fa parte dei dati di identificazione di un veicolo.
Art. 74 C.d.S. Dati di identificazione 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione: a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso; b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato. 2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso. 3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso. 4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3. 5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.674 ad euro 10.700. |
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