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...ti è andata bene...perchè il ricorso, come ti dicevo, non sospende la sanzione (parlo di quello al Prefetto)...per cui.....amenochè non chiedi formalmente la sospensione...ma non è d'ufficio...è a richiesta...
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Per quello che io lo faccio sempre al GdP :lol:
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paga , che ce n'e' bisogno !! non hai visto come e' messa l'italia ?? io farei cosi' nonostante fossi nella tua stessa condizione , cioe di avere la certezza di vincere il ricorso col giudice di pace
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limite dei 50. nella prima facevo 89km/h nella seconda ho dato gas e ho fatto 96km/h.
170€ e 3 punti lam prima e 500€ e 6 punti la seconda con sosp. patente. a voi ogni commento |
in che zona le hai prese?
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per commentare bisognerebbe vedere dov'è il limite dei 50... a volte ci sono tratti dove 50 è un limite fin troppo alto, altre volte ti trovi i 50 su strade che sono vere e proprie tangenziali. Questi ultimi ti fregano perchè sovrapensiero si è portati a guidare regolando la velocità secondo la propria percezione di sicurezza e controllo, in relazione anche al traffico. Il fatto che spesso alle contravvenzioni non corrisponda una reale situazione di pericolo provocata ma che piuttosto il limite sia stabilito con imperizia o dolo è quantomeno seccante.
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ahahahahhahaha...però quelle non vanno mai in prescrizione...o quasi...il Prefetto invece , mi pare che entro 120 gg deve rispondere....se non lo fa, (capita mooolto spesso nelle grandi città) vale il silenzio assenso...per cui!...Zam!!....la multa è andata!! |
Ricorri !!!!!
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Se però il prefetto ti risponde, solitamente son mazzi: sono uno a cui piace rischiare poco, quindi mi affido ai giudici di pace. Ogni tanto mi è andata bene, un paio di volte mi è toccato pagare :(
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Intanto, se si trattava dello stesso tratto di strada e di orari ravvicinati, si potrebbe trattare di un'unica infrazione (art. 198 cds http://www.codicestradainfantino.it/...li/Art.198.htm) e quindi sanzionabile solo una volta. Il semplice errore materiale sulla data di nascita non è rilevante, se il contravventore è ugualmente identificabile (nome, cognome e indirizzo corretti).
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Perchè si tratta di un errore formale. Il trasgressore è identificato.
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In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
Scuccia....la cosa è relativa a questo genere di infrazioni...e NON a gli eccessi di velocità.... |
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...se dovessimo abitare nello stesso stabile, la differenza la farebbe la data di nascita.... |
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E' il contrario: se ci si ritrova nell'ambito "delle aree pedonali urbane e nelle zone etc. etc." ogni singola infrazione conta singolarmente. In tutti gli altri casi vale il primo comma.
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Art. 198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. ...scusa...ora l'ho letto meglio.... Allora....nel comma 1 si riferisce ad una una azione che viola più disposizioni...ossia, : Divieto di sosta, magari in curva, magari in giorno di mercato, magari contromano.... Per cui...lasciando la vettura in quella posizione, in un colpo solo hai violato più nirmative! (correggimi se sbaglio)...a qusto punto, mi sembra di interpretare, che paghi la sanzione più alta fra tutte, aumentata fino al triplo. |
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