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Albye 20-01-2010 18:46

Ma le spese sono quelle legali, non il bollo, credo....

EagleBBG 20-01-2010 19:11

Quote:

Originariamente inviata da Animal
alla vine veniva emessa una cartella esattoriale per non corretto pagamento .....per cui...con nuovamente l'importo della multa più tutte le varie spese accessorie.......la gente si recava con il bollettino pagato convinti di aver assolto al pagamento...peccato che (in buona fede) il pagamento non era totalmente corretto...

Scusa Animal, mi permetto di contestare questa cosa perché ci ho vinto un ricorso. Il mancato o ritardato pagamento delle spese di notifica NON comporta il raddoppio della sanzione ma solo gli interessi e spese accessorie relativi al solo importo delle spese di notifica non corrisposte. I vigili ci provano e la gente non lo sa e paga. Se fai ricorso vinci.

Per quanto riguarda il termine di 150 giorni, a me risulta che decorra (a norma dell'art.201 CdS) dal momento dell'identificazione del soggetto.

Poncia 20-01-2010 19:39

Quote:

Originariamente inviata da ffrabo (Messaggio 4413573)
i 150 gg decorrono dalla data precisa in cui l' ente che ha emesso la sanzione ha accertato la tua identità".

scusa prendo la multa ad agosto e loro si accertono della mia identità dopo 4 mesi e poi mi mandano il verbale??
se la sono presa comoda...
cmq dall'accertamento è passato solo un mese, quindi.... :mad::mad::mad:

Animal 20-01-2010 19:56

Scusa Eagle ...forse mi sono espresso male.....certo no raddoppia la sanzione...anche perchè uno dimostra che effettivamente è stata pagata.....ovviamente ci sono il resto delle spese accessorie...capitò anche a me....riusci a risolvere la cosa andando diretamente dai VV.UU. ......

EagleBBG 20-01-2010 20:23

Ah, ok, avevo capito male io. A me invece successe proprio così. Una multa presa da mia moglie (la prima, di moglie intendo...:confused:) e siccome non riuscirono a consegnarla ci fu la doppia notifica, che non pensammo nemmeno di dover pagare. Dopo un po' ci arrivò la cartella esattoriale col raddoppio della multa perché i VVUU avevano considerato le spese di notifica come parte integrante della contravvenzione e quindi, secondo loro, non avevamo pagato interamente la multa nel termine dei 60 gg... ovviamente ho vinto il ricorso e ricordo ancora la lavata di capo della vigilessa intervenuta all'udienza da parte del GdP, perché ne aveva le p..e piene di accogliere ricorsi per quel motivo. Tra l'altro era una straf..a... la vigilessa... :lol:

AleAdv 20-01-2010 20:25

150 gg
 
150gg dall'accertamento dell'infrazione

Paolo Grandi 20-01-2010 21:33

Io mi fido di 4Ruote, che proprio nel nr. di gennaio 2010 risponde ad un lettore che il termine di 150 gg. non decorre dall'effettiva individuazione del trasgressore. E cita in merito anche la sentenza 255/1994 della Corte Costituzionale.

Ho quindi ulteriormente indagato:

http://www.altalex.com/index.php?idstr=70&idnot=37489

e ho trovato questa sentenza di un GDP che rimanda ad altre sentenze della Corte Costituzionale.

Ricapitolando:

se non esistono impedimenti all'accertamento presso il PRA dell'identità del trasgressore (es. un passaggio di proprietà in corso), il termine di notifica, per l'ente accertatore, scatta dal giorno successivo a quello della avvenuta infrazione e si chiude con la consegna dell'atto all'ufficio postale.

Clayteo 20-01-2010 21:58

Articolo 201 C.d.S:

Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i
residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta
giorni dall’accertamento
:-p

bobvvf 21-01-2010 17:07

Una volta erano 90gg. Poi sono passati 150 e tra un po' se funziona così, avranno tutta la vita per notificartela. :(:(:(:(:(

doc raf 21-01-2010 21:00

Quote:

Originariamente inviata da Paolo Grandi (Messaggio 4414669)
Ricapitolando:

se non esistono impedimenti all'accertamento presso il PRA dell'identità del trasgressore (es. un passaggio di proprietà in corso), il termine di notifica, per l'ente accertatore, scatta dal giorno successivo a quello della avvenuta infrazione e si chiude con la consegna dell'atto all'ufficio postale.

>
Quindi sono 151 gg. dalla data dell'infrazione.A meno che, come hai detto tu, ci siano passaggi di proprietà o cambi di residenza recenti. In questo caso i tempi si dilatano a dismisura..:mad::mad:

ennebigi 21-01-2010 21:23

Non vorrei sbagliare ma la notifica corrisponde al momento in cui ne vieni a conoscenza, in pratica quando firmi la raccomandata. Fai ricorso !!!

ennebigi 21-01-2010 21:27

Quote:

Originariamente inviata da Clayteo (Messaggio 4414753)
Articolo 201 C.d.S:

Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i
residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta
giorni dall’accertamento:-p

Ok, cio' conferma quanto detto prima........... senza firma niente notifica..........

Paolo Grandi 21-01-2010 21:30

Quote:

Originariamente inviata da ennebigi (Messaggio 4418063)
Non vorrei sbagliare ma la notifica.................

No, sarebbe troppo facile. Leggi bene sopra...;)

ennebigi 21-01-2010 21:34

Intendi dire che i 150 gg partono dalla data in cui sia stato identificato il trasgressore ?

Paolo Grandi 21-01-2010 21:44

Intendo dire che la notifica, per l'ente accertatore, si ha nel momento in cui consegna l'atto all'ufficio postale.

Poi l'uff. postale impiegherà qualche giorno, in qualità di ufficiale giudiziario, a consegnare la multa notificandola, ma questi giorni non vengono considerati nel computo (almeno secondo le sentenze che ho linkato).

ennebigi 21-01-2010 22:08

Stavo cercando alcune sentenze che invece affermano il contrario..........purtroppo non le ho trovate......

ennebigi 21-01-2010 22:12

A conferma di quel che dico c'e' il fatto che il ricorso va fatto entro i 60 giorni dalla notifica , che si conta dal giorno in cui hai firmato per ricevuta la raccomandata e quiondi sei venuto a conoscenza dell'accertamento.............
Di piu' nin zo......................

Paolo Grandi 21-01-2010 23:01

Quote:

Originariamente inviata da ennebigi (Messaggio 4418181)
A conferma di quel che dico c'e' il fatto che il ricorso va fatto entro i 60 giorni dalla notifica , che si conta dal giorno in cui hai firmato per ricevuta la raccomandata e quiondi sei venuto a conoscenza dell'accertamento.............

E' vero, per fare ricorso, quelle sono le tempistiche. Ma appunto è una cosa diversa (letto in giro anche questa distinzione). La giurisprudenza ha distinto i due piani temporali.


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