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Ma le spese sono quelle legali, non il bollo, credo....
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Per quanto riguarda il termine di 150 giorni, a me risulta che decorra (a norma dell'art.201 CdS) dal momento dell'identificazione del soggetto. |
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se la sono presa comoda... cmq dall'accertamento è passato solo un mese, quindi.... :mad::mad::mad: |
Scusa Eagle ...forse mi sono espresso male.....certo no raddoppia la sanzione...anche perchè uno dimostra che effettivamente è stata pagata.....ovviamente ci sono il resto delle spese accessorie...capitò anche a me....riusci a risolvere la cosa andando diretamente dai VV.UU. ......
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Ah, ok, avevo capito male io. A me invece successe proprio così. Una multa presa da mia moglie (la prima, di moglie intendo...:confused:) e siccome non riuscirono a consegnarla ci fu la doppia notifica, che non pensammo nemmeno di dover pagare. Dopo un po' ci arrivò la cartella esattoriale col raddoppio della multa perché i VVUU avevano considerato le spese di notifica come parte integrante della contravvenzione e quindi, secondo loro, non avevamo pagato interamente la multa nel termine dei 60 gg... ovviamente ho vinto il ricorso e ricordo ancora la lavata di capo della vigilessa intervenuta all'udienza da parte del GdP, perché ne aveva le p..e piene di accogliere ricorsi per quel motivo. Tra l'altro era una straf..a... la vigilessa... :lol:
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150 gg
150gg dall'accertamento dell'infrazione
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Io mi fido di 4Ruote, che proprio nel nr. di gennaio 2010 risponde ad un lettore che il termine di 150 gg. non decorre dall'effettiva individuazione del trasgressore. E cita in merito anche la sentenza 255/1994 della Corte Costituzionale.
Ho quindi ulteriormente indagato: http://www.altalex.com/index.php?idstr=70&idnot=37489 e ho trovato questa sentenza di un GDP che rimanda ad altre sentenze della Corte Costituzionale. Ricapitolando: se non esistono impedimenti all'accertamento presso il PRA dell'identità del trasgressore (es. un passaggio di proprietà in corso), il termine di notifica, per l'ente accertatore, scatta dal giorno successivo a quello della avvenuta infrazione e si chiude con la consegna dell'atto all'ufficio postale. |
Articolo 201 C.d.S:
Notificazione delle violazioni. 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento:-p |
Una volta erano 90gg. Poi sono passati 150 e tra un po' se funziona così, avranno tutta la vita per notificartela. :(:(:(:(:(
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Quindi sono 151 gg. dalla data dell'infrazione.A meno che, come hai detto tu, ci siano passaggi di proprietà o cambi di residenza recenti. In questo caso i tempi si dilatano a dismisura..:mad::mad: |
Non vorrei sbagliare ma la notifica corrisponde al momento in cui ne vieni a conoscenza, in pratica quando firmi la raccomandata. Fai ricorso !!!
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Intendi dire che i 150 gg partono dalla data in cui sia stato identificato il trasgressore ?
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Intendo dire che la notifica, per l'ente accertatore, si ha nel momento in cui consegna l'atto all'ufficio postale.
Poi l'uff. postale impiegherà qualche giorno, in qualità di ufficiale giudiziario, a consegnare la multa notificandola, ma questi giorni non vengono considerati nel computo (almeno secondo le sentenze che ho linkato). |
Stavo cercando alcune sentenze che invece affermano il contrario..........purtroppo non le ho trovate......
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A conferma di quel che dico c'e' il fatto che il ricorso va fatto entro i 60 giorni dalla notifica , che si conta dal giorno in cui hai firmato per ricevuta la raccomandata e quiondi sei venuto a conoscenza dell'accertamento.............
Di piu' nin zo...................... |
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