Visualizza la versione completa : Targa Florida ?!?!
Oggi pomeriggio sulla tangenziale ovest di Milano sono stato superato da un SUV Ford Explorer ...
L'ho visto arrivare da dietro ... la cosa mi ha ovviamente incuriosito perche' da noi non se ne vedono ... mentre era ancora inquadrato dai miei specchietti retrovisori ho notato che non aveva la targa anteriore ... quando mi ha superato ho visto che aveva targa USA (Florida) ... non eveva altre targhe ...
Ma e' legale?
perchè non dovrebbe essere legale ? un mio parente ritornato in italia da new york ha tenuto la targa americana per 3 anni prima di passarla italiana e nemmeno lui aveva la targa davanti
Ma e' legale?
Se turista nulla di eccepibile, basta che abbia la patente internazionale, la patenmte USA non è valida per l'italia, se Italiano residente in Italia NO.
Che qualcuno poi viaggi con la fortuna di non essere fermato da personale competente, questa è un'altra storia.
piutosto ,le auto che hanno le targhe posteriori con il plexi di copertura tipo citroen maserati ,
possono girare visto che la legge italiana vieta ogni tipo di copertura ?
Se turista nulla di eccepibile, basta che abbia la patente internazionale, la patenmte USA non è valida per l'italia, se Italiano residente in Italia NO.
Che qualcuno poi viaggi con la fortuna di non essere fermato da personale competente, questa è un'altra storia.
ma se è cittadino americano che vuole ritornare in italia e non ha cittadinanza italiana ?
Ma e' legale?
Legale girare in Italia con la targa straniera o legale girare in Italia senza targa davanti? Senza targa davanti nn è legale, anche se l'ho fatto per tanti anni e nessuno mi ha mai detto nulla...
ma se è cittadino americano che vuole ritornare in italia e non ha cittadinanza italiana ?
Patente internazionale ed obbigo se richiede la residenza di fare anche le pratiche per cambio di targhe, e conversione della sua patente.
Presupposto di base, all'entrata in Italia, dichiarare in dogana (Arrivando da USA è estra CEE) l'importazione del veicolo e ti danno le targhe ZOL...ma siamo il paese dei furbi ed emmegey me lo conferma.
Come sempre è difficile accertare quanto sopra su strada, ma non impossibile, tutto dipende...
piutosto ,le auto che hanno le targhe posteriori con il plexi di copertura tipo citroen maserati ,
possono girare visto che la legge italiana vieta ogni tipo di copertura ?
che intendi con plexi di copertura sulle targhe delle citroen?
la patenmte USA non è valida per l'italia
strano, negli states ho guidato con la patente italiana senza problemi
citroen maserati:
http://www.carspotting.de/userfiles/85/Citroen-Citroen-Maserati_4132.JPG
Ma che vi siete fumati?
Ma quale sarebbe il problema di un auto USA in Italia?
Non avete mai visto un'auto con targa non EE UU che circolano da noi?
Quindi?
????????
strano, negli states ho guidato con la patente italiana senza problemi
Pure io!
Però ero in Texax e non in Florida...
alebsoio
19-09-2012, 08:06
Mi sa che Pmiz si riferiva alla mancanza della targa anteriore.
Secondo me dovrebbe avere tutte e due le targhe....
Alex :)
Mah ... mi sono informato ed in effetti pare si apossibile circolare per max. 1 anno con le targe originali (se scritte con caratteri "occidentali") ...
Per quanto riguarda la mancanza della targa anteriore, pare che una direttiva Europea non la renda obbligatoria.
Questa direttiva pero' non e' stata ancora recepita in Italia ... (ovviamente se una direttiva Europea e' "sburocratizzante" rispetto alla nostra, le nostre alte sfere fanno fatica a digerirla ... ).
magari sono mezzi di dipendenti delle ambasciate/consolati/basi americane in italia
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceStradale/indice/articolo.647.4.0.22.html per le targhe...
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceStradale/indice/articolo.647.4.0.24.html per le patenti extra...
in molti stati usa la targa davanti non e' prevista.
In canada tutte le auto sportive avevano un plexi fume' sulla targa dietro tale da renderla completamente nera a 10 metri.
Tricheco
19-09-2012, 11:51
a me me pias
Come già ricordato, per un anno puoi tenere la targa straniera, poi devi nazionalizzare il mezzo. Un collega della stanza obsoleta ha girato per un anno con una 90s targata new york... Il problema sta solo nel trovare chi in Italia ti assicura un'auto con targa estera: non è impossibile, ma non è né facile né economico...
Oggi a Milano con areaC e altri limiti, c'è la caccia furbetta alla targa straniera: i leasing tedeschi ormai non si contano più, e le targhe extraCEE sono in continuo aumento.
ehm... sicuro?
http://www.quellidellelica.com/vbforum/showthread.php?p=6962362#post6962362
flagalli
19-09-2012, 12:59
Vicino a casa mia a Torino c'è il consolato panamense, il console gira con un Tuareg targato panama
Massimo54
19-09-2012, 13:11
In Florida non è prevista la targa anteriore e quindi non viene neanche stampata, se il conducente è americano non vedo quale sia il problema
piutosto ,le auto che hanno le targhe posteriori con il plexi di copertura tipo citroen maserati ,
possono girare visto che la legge italiana vieta ogni tipo di copertura ?
Si, possono girare, visto che la targa dentro il pexiglass è quella ANTERIORE e non posteriore.
E poi non era pexiglass, ma policarbonato.
COmunque è una cosa che andrebbe approfondita, visto che molte Ferrari non prevedono la targa anteriore, tanto da costringere il proprietario ad appoggiarla sul cruscotto.
Comunque si vedono tante stranezze in giro.
Davanti all'Hotel Hassler a Roma ho visto una bellissima Mercedes 280 SE 3.5 con targa EE.
La targa EE si può dare solo allo straniero che acquista un'auto in Italia e la può utilizzare per un anno prima di esportarla nel suo paese di residenza.
Ehm ... la Mercedes in questione avrà, come minimo, una quarantina di anni !!!
No mica cosí Orso.
Chiedi a Remo..che lui ha la targa EE
inviato con il mio Tapadoic
Se l'ha Remo, la voglio pure io !
fra giacomo
19-09-2012, 13:43
l'immatricolazione con targa EE
L'immatricolazione EE è una possibile agevolazione, soprattutto di ordine fiscale, di cui il residente all'estero può servirsi a certe condizioni.
Si tratta di una vera e propria targa doganale di cui possono beneficiare solo i residenti all'estero. L'articolo 134 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 dispone questa particolare procedura per la circolazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nei seguenti casi:
· in ordine al proprietario:
1. Cittadino italiano residente all'estero.
2. Straniero di passaggio.
· In ordine al veicolo
1. Importati temporaneamente[1]
2. Nuovi, acquistati per l'esportazione
A tali veicoli, esperite le formalità doganali, se dovute (non sono previste per i veicoli immatricolati nell'UE) vengono rilasciate, su richiesta dell'interessato e secondo le formalità previste dall'articolo 340 del del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (vedi in nota 15):
Ø una carta di circolazione provvisoria con validità di un anno (secondo però una circolare del Min.delle Finanze, per arginare fenomeni di evasione dell'IVA, l'immatricolazione provvisoria dei veicoli nuovi destinati all'esportazione in un paese comunitario o importati temporaneamente da un paese dell'UE, non può essere concessa per un periodo superiore a mesi quattro), eventualmente prorogabile per motivi eccezionali,
Ø una speciale targa di immatricolazione di seguito descritta:
p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta «EE», tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;
q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta «Rimorchio», il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta «EE», il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;
r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la scritta «EE», la lettera «R», cinque caratteri alfanumerici;
s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/v): riporta, nell'ordine, la sigla «EE», il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.
Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi in colore bianco il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione.
Ai fini del codice della strada, la circolazione oltre il termine di validità della carta di circolazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 134 comma 2 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285; non è ammesso il pagamento in misura ridotta, poiché è prevista la misura accessoria della confisca del mezzo. Si effettuerà quindi il sequestro cautelare del veicolo, ai sensi dell'art. 213 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285.
Per completezza della trattazione si precisa che non vi sarà confisca del veicolo qualora, anche dopo l'accertamento della violazione, la validità della carta di circolazione venga prorogata, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.110 del 28 marzo/12 aprile 1996 e oggi recepito dallo stesso articolo 134.
Per le modalità del rilascio si veda l'articolo 340 del del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, il quale contiene disposizioni di carattere burocratico in ordine alla documentazione che l'interessato deve presentare[2].
Aspetti tributari
I veicoli targati EE risultano in regime di temporanea importazione, ai sensi dell'art 216 del DPR 23 gennaio 1973, n.43[3], ed in quanto tali sono applicabili le sanzioni previste dal codice doganale (DPR 43/1973).
I veicoli nuovi acquistati in Italia per l'esportazione ed immatricolati con targa EE, si considerano esportati all'atto dell'immatricolazione e pertanto soggetti al regime della temporanea importazione fino a che permangono sul territorio italiano.
Quindi, i veicoli con targa EE non possono essere condotti da residenti in Italia, a meno che a bordo non vi sia il proprietario; possono essere guidati da un suo congiunto entro il 3° grado di parentela o da un persona munita di apposita delega, sempre residenti all'estero; non occorre delega se il titolare è a bordo (vedi ipotesi precedente di importazione temporanea e relativa giurisprudenza in nota). Non possono essere destinati ad un uso commerciale.
L'immatricolazione dei veicoli in regime di temporanea importazione con la targa EE permette delle agevolazioni fiscali non indifferenti, quali l'esonero dal pagamento dell'IVA fino al momento dell'esportazione e agevolazioni sulla tassa di proprietà. Se si tiene conto che, in caso di esportazione, l'imposta non è dovuta nei Paesi di destinazione per i veicoli usati qualora siano decorsi almeno sei mesi dall'immatricolazione e siano stati percorsi più di 6000 km, è evidente la convenienza dell'operazione, che tra l'altro è più che legittima (salvo le limitazioni temporali inferiori a 6 mesi imposte dai ministeri con apposita circolare).
Il reato di contrabbando si concreta comunque qualora siano evasi i diritti doganali; quando tali diritti non sono dovuti non vi può essere reato. Nel caso di un veicolo immatricolato in un paese della Comunità non è prescritta alcuna tassa doganale né il rilascio di documenti doganali, stante l'abbattimento definitivo delle frontiere comunitarie dal 1 gennaio 1993.
Con circolare n.33/97, il Min. delle finanze ha reindirizzato ai servizi doganali la circolare 111/96 del min. dei trasporti, nella quale, oltre a porre il limite di scadenza della documentazione EE a 4 mesi (fa fede comunque il dato ricavabile dalla carta di circolazione e dalla targa), pone alcune ulteriori linee guida sulle modalità dell'immatricolazione provvisoria:
immatricolazione con targa EE di veicoli destinati all'esportazione in paesi terzi o importati temporaneamente da questi:
i cittadini stranieri o i cittadini italiani iscritti all'AIRE (in entrambi i casi residenti in paesi extracomunitari) di passaggio in Italia, per ottenere l'immatricolazione provvisoria dei veicoli in epigrafe, devono seguire le modalità previste nell'articolo 340 del del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (vedi nota precedente). Dalla bolletta doganale di temporanea importazione o di esportazione, l'ufficio preposto all'immatricolazione, desumerà il termine di validità di questa. Può essere disposta la proroga della scadenza del documento e delle targhe provvisorie a cura dell'ufficio provinciale MCTC sulla base del termine fissato dalla competente autorità dell'amministrazione delle dogane in calce alla bolletta doganale di cui sopra.
immatricolazione con targa EE di veicoli importati temporaneamente da paesi comunitari:
i cittadini stranieri o i cittadini italiani iscritti all'AIRE (in entrambi i casi residenti in paesi comunitari) di passaggio in Italia, per ottenere l'immatricolazione provvisoria dei veicoli in epigrafe, devono seguire le modalità previste nell'articolo 340 del del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (vedi nota precedente). Non produrranno la bolletta doganale in quanto non prevista e l'immatricolazione provvisoria non sarà rilasciata per periodi superiori ai 4 mesi, termine non prorogabile.
immatricolazione con targa EE di veicoli destinati ad essere immatricolati in altri paesi comunitari:
i cittadini stranieri o i cittadini italiani iscritti all'AIRE (in entrambi i casi residenti in paesi comunitari) di passaggio in Italia, per ottenere l'immatricolazione provvisoria dei veicoli in epigrafe, devono seguire le modalità previste nell'articolo 340 del del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (vedi nota precedente). Non produrranno la bolletta doganale in quanto non prevista e l'immatricolazione provvisoria non sarà rilasciata per periodi superiori ai 4 mesi, termine non prorogabile. Al momento della scadenza dell'immatricolazione provvisoria il proprietario del veicolo deve provvedere all'immatricolazione definitiva nel paese comunitario di destinazione, ovvero, se l'immatricolazione avviene in Italia deve essere corrisposta l'IVA sul valore del mezzo riferibile al momento dell'acquisto.
Il limite temporale di 4 mesi è stato rimosso secondo una successiva circolare del Min.Trasp. n.63/98, visti i disagi che tale limite poneva per chi era costretto a protrarre il proprio soggiorno in Italia per motivi di studio o di lavoro. Considerati i continui cambiamenti di indirizzo disposti dai vari ministeri, si tenga comunque conto della scadenza rilevata sui documenti o sulla targa stessa.
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[1] Il codice prevede tale ipotesi di rilascio di targa EE, anche se bisogna precisare che i veicoli in tale regime circolano normalmente per un periodo di 6 mesi senza particolari formalità. Probabilmente si riferisce alla possibilità di estendere, con tale procedura, la circolazione fino ad un anno, eventualmente prorogabile, salvo le eventuali imitazioni imposte dal Ministero dei trasporti e da quello delle finanze. Fa fede comunque la scadenza prevista sui documenti provvisori (targhe EE e relativa carta di circolazione
[2] 340. (Art. 134 Cod. Str.) Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.
2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b), è la seguente:
a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;
b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (340), (allegato B o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. È consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);
c) dichiarazione di conformità o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (341).
3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b) e la carta di circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
[3] 216. Importazione ed esportazione temporanea di veicoli in uso privato.
Il Ministro per le finanze può stabilire che per l'importazione temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di New York giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la L. 27 ottobre 1957, n. 1163, nonché degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956 approvata e resa esecutiva in Italia con la L. 3 novembre 1961, n. 1553, si prescinda dalla emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie.
I mezzi di trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana; per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni citate nel predetto comma resta ferma l'applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli autoveicoli nazionali e nazionalizzati nuovi di fabbrica acquistati da persone residenti all'estero in soggiorno temporaneo nel territorio doganale, che siano stati immatricolati mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'art. 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché a quelli acquistati dalle forze militari alleate o dal personale da esse dipendente, che siano stati immatricolati mediante le speciali targhe dei comandi alleati di stanza in Italia, in applicazione della convenzione di Londra 19 giugno 1951 approvata e resa esecutiva con la legge 30 novembre 1955, n. 1335. Tali autoveicoli sono considerati esportati all'atto della immatricolazione, restando assoggettati al regime della temporanea importazione durante la successiva permanenza nel territorio predetto .
Il Ministro per le finanze può altresì stabilire che per la esportazione temporanea dei veicoli stradali, degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alle convenzioni indicate nel primo comma si prescinda dalla emissione di documenti doganali.
Per i mezzi di trasporto indicati nei precedenti commi il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati, sempreché siano custoditi con l'osservanza delle condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle finanze
Si, possono girare, visto che la targa dentro il pexiglass è quella ANTERIORE e non posteriore.
E poi non era pexiglass, ma policarbonato.
COmunque è una cosa che andrebbe approfondita, visto che molte Ferrari non prevedono la targa anteriore, tanto da costringere il proprietario ad appoggiarla sul cruscotto.
so che anche un modello mi sembra giapponese degli anno 90 aveva il plexi nella targa posteriore che dopo poco diventava gialla e non si vedeva una mazza ,ma era regolare :confused: mmmmmm bàhhh
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Traduzione italiana Team: vBulletin-italia.it |