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Visualizza la versione completa : Consulenza per confisca moto


matth78
03-09-2008, 22:41
Dunque, premetto che i fatti che riporto ora sono solo il frutto di una conversazione avuta con il mio vicino di casa, come tali risulteranno incompleti, ma qualora si rendesse necessario posso chiedere di essere più preciso.

Venerdì sera scorso è stato fermato, mentre era alla guida della sua moto (gs1150adv), ed è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 0,51 g\lt (dico bene? potrei confondere le cifre).
Mi ha detto che la legge prevede, altre ad una multa di importo variabile tra 1500 e 6000 euro (a lui 1500) la confisca del veicolo qualora si tratti di motociclo.

Quindi, in sintesi: processo penale e conseguente vendita all'asta della moto oltre alle varie multe (i 1500 di prima) e ammende conseguenti al processo.

E' tutto vero?

PS: non sono qui a indignarmi, a contestare la legittimità o meno di una legge, l'equità o meno di un provvedimento, o a piangere perchè per una cazzata succede un piccolo disastro economico, sono per la linea "se c'è una legge va rispettata" ma questa mi sembra una vessazione bella e buona per quel cittadino che in un modo o nell'altro si trovi in questa condizione, tenendo presente che se fosse nullatenente o chissà cosa non caccerebbe un centesimo...

Plo
03-09-2008, 22:58
Non ti posso rispondere da "esperto", ma pochi gg fa' su quotidiani davano conferma circa la vendita all'asta a seguito di confisca.

Rumpestump
03-09-2008, 23:04
Le sanzioni di cui parli si applicano per un tasso superioe a 1,5. Quindi probabilmente l'etilometro segnava 1,51 e non 0,51

barbarito
03-09-2008, 23:08
Al figlio di un mio conoscente è successa la stessa cosa.
Superato il tasso di pochissimo, la patente sospesa un mese, l'ammontare della multa non lo ricordo, ma la moto l'ha portata a casa con il furgone la sera stessa.

P.S. Mi ricordo un particolare curioso. Ha telefonato al papà alle 21.30 (dopo tutto l'ambaradan) per farsi riaccompagnare a casa. L'hanno fermato appena uscito dalla trattoria e ha giurato di aver bevuto un bicchiere di vino con i pizzocccheri. Vista l'ora posso crederci.
A quell'ora, secondo me, dopo cena, siamo tutti quanti fuori dai parametri.

Rumpestump
03-09-2008, 23:13
A beneficio di tutti per fare un pò di chiarezza sulle varie casistiche


1) Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 500 e 2 mila euro ed è prevista la sospensione della patente da tre a sei mesi.

2) Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 800 e 3200 euro, è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno ed è previsto l'arresto fino a 6 mesi (era 3 mesi).

3) Se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro l'ammenda è compresa tra 1500 e 6000 euro, è prevista la sospensione della patente da uno a due anni ed è previsto l'arresto da tre mesi a un anno (era fino a sei mesi). Inoltre, altra novità, "con la sentenza di condanna a richiesta delle parti (ossia con il cosiddetto patteggiamento, ndr), anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".

nopi
03-09-2008, 23:13
Le sanzioni di cui parli si applicano per un tasso superioe a 1,5. Quindi probabilmente l'etilometro segnava 1,51 e non 0,51
questo vale per le automobili e non per i motocicli e mi sembra molto ingiusta questa differenza tra auto e moto :mad: :mad: :mad:
per le moto basta 0,51 e non riesco a capire il motivo

c.p.2
03-09-2008, 23:14
A quell'ora, secondo me, dopo cena, siamo tutti quanti fuori dai parametri.

io se devo guidare no;)

Stefano63
03-09-2008, 23:16
Ciao matth78,

il tua amico dovrebbe risultare nel caso a);

a) Tasso alcolemico oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l. Multa di 500 euro, sospensione della patente da tre mesi a sei mesi, decurtazione di 10 punti-patente; in caso si provochi un incidente (anche senza feriti), pene raddoppiate e fermo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

b) Tasso alcolemico oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l: arresto fino a sei mesi (prima era fino a tre mesi); multa di 800 euro; sospensione della patente da sei mesi ad un anno; decurtazione di 10 punti-patente; in caso si provochi un incidente (anche senza feriti), pene raddoppiate e fermo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

c) Tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: arresto da tre mesi ad un anno (prima era fino a sei mesi); con sentenza di condanna (anche se si patteggia la pena) è disposta la confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato; multa di 1.500 euro; sospensione della patente da uno a due anni (revoca in caso di recidiva in 2 anni oppure se il reato viene commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di massa superiore a 3,5 t, ovvero di un complesso di veicoli, ad esempio auto+roulotte); decurtazione di 10 punti-patente; in caso si provochi un incidente (anche senza feriti) pene raddoppiate.

Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al
trasgressore a meno che risulti che abbia commesso in precedenza altre medesime violazioni (cioè sia stato multato per guida in stato di ebbrezza con un tasso di alcol nel sangue superiore a 1,5 g/l); qualora, invece, non è previsto il sequestro ed il veicolo non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Decreto legge 23 Maggio 2008 N° 92;

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pacchetto_sicurezza/decreto_sicurezza.pdf

Lamps, Stefano.

Rumpestump
03-09-2008, 23:21
questo vale per le automobili e non per i motocicli e mi sembra molto ingiusta questa differenza tra auto e moto :mad: :mad: :mad:
per le moto basta 0,51 e non riesco a capire il motivo
Non ho evidenza di tale distinguo. Dove lo hai letto?

webex
03-09-2008, 23:30
io se devo guidare no;)
Interessante per la statistica

Rumpestump
03-09-2008, 23:46
questo vale per le automobili e non per i motocicli e mi sembra molto ingiusta questa differenza tra auto e moto :mad: :mad: :mad:
per le moto basta 0,51 e non riesco a capire il motivo
Da quanto mi risulta le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono identiche per auto e moto.
D'altra parte esiste una norma preesistente del codice della strada che prevede la confisca del motociclo (e non dell'autoveicolo) che sia stato utilizzato per commettere un reato.
Poichè superare lo 0,51 g/lt è di fatto un reato, la polizia potrebbe di fatto aver applicato quella norma per procedere alla confisca del mezzo.
Per tua informazione è stata in passato posta la leggittimità costituzionale di tale norma. La corte Costituzionale non ha però rilevato tale incostituzionalità ed ha rimandato al legislatore di provvedere a produrre nuove norme che facessero chiarezza.
Ad oggi, per quanto mi risulta, non è stata prodotta alcuna norma che facesse maggior chiarezza sull'argomento specifico.
In altre parole, si può confiscare il motociclo a chi lo utilizzi per commettere qualsiasi tipo di reato.

dottblackjack
03-09-2008, 23:47
Sequestro ed in caso di successiva condanna confisca del veicolo solamente se con tasso alcoolemico da 1,5 g/lt. in su

Debbo dire che 1,5 g/lt. e guida in moto.....è abbastanza impossibile soprattutto il riuscire a tenerla in piedi :lol:

craa
03-09-2008, 23:52
questo vale per le automobili e non per i motocicli e mi sembra molto ingiusta questa differenza tra auto e moto :mad: :mad: :mad:
per le moto basta 0,51 e non riesco a capire il motivo

Anche a me pare strano, oltre che iniquo e incostituzionale!:confused:

nopi
03-09-2008, 23:54
sul sito della polizia di stato non parlano di limiti ma solo di guida in stato di ebrezza


http://www.poliziadistato.it/pds/primapagina/nuovo_cds/confisca_ciclomotori.htm

Rumpestump
03-09-2008, 23:58
Se vi interessa al numero 11 ho spiegato perchè si può confiscare la moto con solo 0,51 g/lt

Mansuel
04-09-2008, 00:01
Io quando bevo guido meglio, veramente! :lol:

L'unica volta che non ho potuto guidare è stato perché ho accidentalmente mescolato psicofarmaci e superalcolici :mad:

Ci ho provato, ma non riuscivo a ricordare come si mettevano le marce!!! :rolleyes:

P.S. per i benpensanti dal verdetto facile aggiungo che in 22 anni di patente non ho mai provocato alcun incidente ;)

barbarito
04-09-2008, 00:03
io se devo guidare no;)

Non sono un medico, ma secondo me per stare sotto il parametro non si dovrebbe bere nemmeno un bicchiere.
Ammetto che anch'io ho una paura fottuta dei controlli e, quindi, non bevo assolutamente!

Rumpestump
04-09-2008, 00:06
Io quando bevo guido meglio, veramente! :lol:

L'unica volta che non ho potuto guidare è stato perché ho accidentalmente mescolato psicofarmaci e superalcolici :mad:

Ci ho provato, ma non riuscivo a ricordare come si mettevano le marce!!! :rolleyes:

P.S. per i benpensanti dal verdetto facile aggiungo che in 22 anni di patente non ho mai provocato alcun incidente ;)
Però di anni per guidare ne hai ancora, quindi sarebbe meglio ridurre il rischio.
Anche perchè con l'età ci si rincoglionisce un pò anche senza alcool

Mansuel
04-09-2008, 00:15
Però di anni per guidare ne hai ancora, quindi sarebbe meglio ridurre il rischio.
Anche perchè con l'età ci si rincoglionisce un pò anche senza alcool

Si certo.

Mi fa solo ridere, o meglio piangere, che se alla guida di un furgone passo col semaforo rosso a centoallora in città ed ammazzo due persone non mi fanno nulla :(

Se invece bevo due bicchieri di vino e mi metto in sella alla moto senza ammazzare nessuno allora me la confiscano! :rolleyes:

Rumpestump
04-09-2008, 00:25
E' una delle mille storture del nostro sistema. Ciò non toglie che quando stai 'mbriaco ti sembra di guidare meglio. Di fatto ti stai solo divertendo di più di quando sei sobrio.
Dunque vai un pò più in scioltezza e magari hai i riflessi un pò rallentati: anche se te pare de esse Rambo :lol::lol::lol::lol:

gladio76
04-09-2008, 00:28
E' la famosa legge della confisca per la guida guida senza casco, in posizione non corretta, penne e per commettere reati di quqlche hanno fa....
E' stata cancellata quella parte che prevede la confisca per le moto in caso di violazione del cds, tipo impennate, guida senza casco ecc...
E' rimasta la confisca per tutti i reati commessi alla guida dei motoveicoli.
Guidare in stato di ebrezza anche 0.51 è reato, quindi confiscano le moto.
Anche se non sono di proprietà del trasgressore....

Ingiusto, ma all'occhio!!!!

gladio76
04-09-2008, 00:29
Leggo ora il msg 11 e quoto!

c.p.2
04-09-2008, 00:42
Interessante per la statistica
fai lo spiritoso?

fedmex
04-09-2008, 01:32
a parte la disparità di trattamento ( vagamente incostituzionale) comincio a pensare che i prossimi mezzi li prenderò in leasing o noleggio a lungo termine.

Rumpestump
04-09-2008, 01:44
a parte la disparità di trattamento ( vagamente incostituzionale) comincio a pensare che i prossimi mezzi li prenderò in leasing o noleggio a lungo termine.
Guarda che la Corte Costituzionale si è gia pronunciata in proposito (come spiegato sopra)

baronL63
04-09-2008, 02:11
Certo perchè bere è considerato un atto volontario ed è quindi colposo.
Io sono favorevole a queste norme, troppa gente in giro fatta di alcool o di droga, veramente troppi. In altri stati è anche molto peggio. Ad esempio in Russia non esiste limite appena bevi non puoi guidare.

sylver65
04-09-2008, 06:53
Certo perchè bere è considerato un atto volontario ed è quindi colposo.
volevi dire: DOLOSO!

Supermukkard
04-09-2008, 06:58
No voleva dire FESTOSO!

diegodg
04-09-2008, 08:01
Non sono un medico, ma secondo me per stare sotto il parametro non si dovrebbe bere nemmeno un bicchiere.
Ammetto che anch'io ho una paura fottuta dei controlli e, quindi, non bevo assolutamente!
Giusto per dare un'idea:
bevendo... un uomo di 70 kg raggiunge un'alcolemia di... una donna di 70 kg raggiunge un'alcolemia di...

1/4 di vino a 12°
0,5 g/litro uomo
0,6 g/litro donna

1/2 litro di birra a 7°
0,6 g/litro uomo
0,65 g/litro donna

100 cc di superalcolico a 40°
0,6 g/litro uomo
0,7 g/litro donna


Viene applicata la formula 0,0076 * gr * V/M * 0,70 (0,60 per le femmine), dove gr è la gradazione alcolica della bevanda, V è il volume in cc della bevanda e M è la massa corporea del soggetto.

Attenzione: questi valori sono il risultato di un calcolo puramente aritmetico

matth78
04-09-2008, 08:03
grazie a tutti per le risposte ;)

Zec
04-09-2008, 08:18
Mi fa solo ridere, o meglio piangere, che se alla guida di un furgone passo col semaforo rosso a centoallora in città ed ammazzo due persone non mi fanno nulla

Quà in Italia finchè non ci sarà la certezza della pena se ne fottono tutti

pierom
04-09-2008, 09:14
X fedmex
E' successo ad un mio amico: si è visto confiscare la macchina presa con formula buy back ....
la cosa estremamente comica è che : le rate continuano ad essere pagate dal nuovo proprietario e cioè lo stato e cioè noi tutti .... bello no ?

reka
04-09-2008, 09:23
ma la famosa legge sulla confisca non era stata segata? :confused:

Mansuel
04-09-2008, 09:43
Comunque ora mi compro uno come questo
http://www.giordanoshop.com/images/fotoinserzioni/2271/etilometro-alcol-test-0.jpg

così almeno so a cosa vado incontro...

Mansuel
04-09-2008, 09:48
C'è anche una simulazione per calcolare (http://www.diwinetaste.com/italiano/Etilometro.php) quanto si può bere e quanto si deve aspettare in base alle proprie caratteristiche, carino!

MarcoR
04-09-2008, 10:05
Ribadisco quello che ho sempre pensato. Mettiamo un limite ragoonevole e facciamo rispettare quello.

1. Nei paesi anglosassoni esiste un problema culturale con l'alcool, perché lì non bevono, si strafogano nell'alcool, anzi se a fine serata non sono stesi per terra non si divertono. Perciò il problmea lo devono affrontare in maniera radicale.

2. Mi hanno rotto con il dire che tra 0,5 e 1 sei già un pericolo per strada e sei alcolizzato. Io non mi sono mai lasciato mancare (prima) qualche bicchiere di vino e limoncello, quindi immagino fossi fuori di qualchecosa. Mai fatto incidenti o situazioni di rischio estremo.

3. Io credo che un tasso di 0,8 sarebbe più che ragionevole. E comunque fino a 1 rimarrei nell'ambito della multa, come fosse una multa per eccesso di velocità.
Ma come faceva notare qualcuno; in Italia non si ragiona sui limiti. Come con quelli di velocità se uno si schianta a 280 km/h si mette il limite a 50, quando bastava far rispettare i 90.


Ps aggiungo solo per scrupolo. Se devo guidare in moto invece preferisco essere sobrio o max un bicchiere. Non tanto per la paura di non tenere la moto, ma perché secondo me la guida alla moto ti obbliga a guidare per due: per te attiva e difensiva per gli altri, quindi massima lucidità.

pierom
04-09-2008, 11:25
quoto al 1000%

paolo b
04-09-2008, 11:26
(..) Mi hanno rotto con il dire che tra 0,5 e 1 sei già un pericolo per strada (..) Io credo che un tasso di 0,8 sarebbe più che ragionevole. E comunque fino a 1 (..)
In base a che conoscenze medico/scientifiche è "ragionevole" 0,8 invece che 0,5? Non partirebbero comunque i distinguo tra 0,79 e 0,81?

IMHO lo "scaglionamento" attuale italiano è invece abbastanza ragionevole ed "equo" nell'individuazione delle fasce.. lo è meno nell'entità delle sanzioni, specie quelle della "prima fascia".. dove sarebbe sì "ragionevole" introdurre/affiancare un test tipo quello usato negli Stati Uniti, od una prima "ammonizione" seguita da sanzione effettiva se si viene ri-trovati positivi a breve.

Riporto una tabella che presumo si riferisca alla media (è errata?)
Alcolemia / Effetti
0.000 - nessuno
0.200 - i riflessi sono leggermente disturbati e aumenta la tendenza ad agire in modo rischioso
0.300 - le manovre e i movimenti vengono eseguiti più bruscamente
0.400 - la percezione sensoriale è ridotta a causa di un elaborazione mentale più difficoltosa
0.500 - il tempo di reazione passa da 0,75 secondi ( tempo medio di un guidatore sobrio ) a 1,5 secondi
0.600 - i movimenti e gli ostacoli vengono percepiti con ritardo e si riduce la facoltà visiva laterale
0.700 - facilità nel commettere errori anche di grave entità durante la guida
0.800 - i tempi di reazione notevolmente allungati
0.900 - forte diminuzione della capacità di valutare distanze, ingombri, movimenti
1.000 - lo stato di ebbrezza è chiaramente visibile, mancanza di attenzione, il livello di capacità visiva è minima, i tempi di reazione sono molto lunghi.

http://www.aci.it/index.php?id=314
http://www.iss.it/ofad/alco/cont.php?id=103&lang=1&tipo=4



PS: "sicuro" che non ti darebbe nessun fastidio avere dietro, magari su una statale, un bel TIR il cui conducente, a pranzo, si è appena bevuto 1/2 litro di birra e due grappe (tasso di 0,82 per un uomo di 80 kg su un etilometro on-line).. o che lo stesso avesse fatto il pilota dell'MD80 sul quale sei appena salito?

dcsr75krapfen
04-09-2008, 11:37
leggere il camma 2 sexies plis :mad:

articolo 213: Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

2.Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. (1)

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. (2)

2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto. (2)

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria. (2)

2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. (5)

2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne. (5)


3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio. (1)

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (3).

5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.] (4)

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

----------------------------------------------------
(1) Comma sostituito dall'art. 38 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n.168 del 17 agosto 2005 di conversione del decreto-legge 115/2005

(2) Comma inserito dall'art. 38 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003.

(3) Così modificato dall'art. 19, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.

(4) Comma abrogato dall'art. 38 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003.

(5) Comma inserito dalla legge n.168 del 17 agosto 2005 di conversione del decreto-legge 115/2005

(*) V. anche quanto stabilito dai commi 2-13 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003:

2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio.

3. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.

4. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.

5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata è corrisposta nell'anno 2004.

7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile.

9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.

11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procederà altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto art. 213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprietà del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (2 ottobre 2003; n.d.r.) sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Nano
04-09-2008, 12:39
0,0076 * gr * V/M * 0,70

Che bello, se ingrasso fino a 500 Kg posso bere un litro del mio whisky preferito e rientrare nei parametri!

fedmex
04-09-2008, 12:50
Premetto che non ho letto la sentenza della corte costituzionale ma leggendo il comma al riguardo sembra ( purtroppo solo sembra in questo paese di m...) che se il veicolo è intestato ad altro soggetto estraneo alla violazione, non avviene la confisca. Il che del resto è anche ovvio stante la natura personale della pena. E vorrei anche vedere il contrario: neanche negli ex paesi comunisti vi era una un esproprio di beni altrui!
Cmq mi informo meglio su quella sentenza anche se qui la differenza di trattamento è più sottile

reka
04-09-2008, 12:58
Che bello, se ingrasso fino a 500 Kg posso bere un litro del mio whisky preferito e rientrare nei parametri!
non proprio.. dovresti mettere la "massa" forma, il grasso non "diluisce" l'alcool :P

Mansuel
04-09-2008, 14:26
Che bello, se ingrasso fino a 500 Kg posso bere un litro del mio whisky preferito e rientrare nei parametri!

Ma non riusciresti a salire su moto o auto! :(

Ti devi fare una biga motorizzata :lol:

andreawake
04-09-2008, 15:15
questo vale per le automobili e non per i motocicli e mi sembra molto ingiusta questa differenza tra auto e moto :mad: :mad: :mad:
per le moto basta 0,51 e non riesco a capire il motivo
Questione di equilibrio?

andreawake
04-09-2008, 15:17
Comunque io se devo guidare che sia auto o moto, se sono fuori città non bevo per niente

gladio76
04-09-2008, 15:22
La confisca della moto avviene anche se non ti appartiene, quella della macchina no.

Bostik
04-09-2008, 15:38
quello che fa girare di più i cogli@ni è che per i poveri cristi di motociclisti c'è questa confisca, mentre chi si droga, beve a ettolitri e travolge la gente sulle strisce o salta semafori facendo stragi.......... non la confisca e neanche la galera.
I nostri legislatori non sono stati in grado in 50 anni di fare una legge seria per la confisca dei beni a mafiosi ( ci vogliono almeno 20 anni per confiscare qualsiasi cosa a un mafioso) e per noi, detto e fatto.....
Non c'è qualche avvocato tra di noi che sa di qualche pronunciamento del consiglio di stato nel merito ???
E comunque adesso che so di questa questione ci stò più attento sul bere...

craa
04-09-2008, 15:45
:confused: Se è veramente come sembra i provvedimenti di confisca saranno subissati di opposizioni basate sui rilievi evidenti di incostituzionalità!
Rciordate quel che è successo con la confisca per guida senza casco?
Ci vorrà, come sempre, solo molto tempo! :confused:
Purtroppo ciscuno stato ha il legislatore che merita!:mad:

paolo b
04-09-2008, 15:54
Il "padre" di questa norma -se non erro- è ancora in Parlamento.

Un pò di mail per invitarlo -garbatamente!- a prendere atto della distorsione introdotta ed a porvi rimedio?

chribu
04-09-2008, 15:55
ricordo che la leggina sulla confisca si applica anche nel caso che il conducente del motoveicolo non tenga ENTRAMBE LE MANI sul manubrio .. giusto così..la prossima volta che salutate qualcuno..... :mad::mad:

Sampei
04-09-2008, 15:56
Allora da esponenente forze dell'ordine. Il limite di 0.5 g/l per motocicli è appositamente differenziato da quello 1,5 degli autoveicoli su apposito decreto attuativo in modifica al CDS (non chiedetemi il numero, non sono in ufficio). Vale a dire che fino a 1,5 l'auto non ve la levano ma con la moto basta 0.51. Ripeto, sul decreto è appositamente differenziata la casistica tra motociclo e autovettura. La causa è facile da capirsi, una moto ha 2 ruote ed è suscettibile di maggiore facilità nel perdere il controllo del mezzo anche con un basso tasso alcolemico.

Lone Land
04-09-2008, 15:57
Chi è costui...?

Sampei
04-09-2008, 15:58
Dici a me?

drbig
04-09-2008, 16:02
la confisca per il motociclo è prevista in quanto per tutti i REATI (cioè che prevedono sanzioni penali e la guida in stato d'ebbrezza è un reato anche a 0,51 sia per auto che moto) che sono stati commessi a bordo di motoveicoli è prevista come sanzione accessoria la confisca del veicolo.
Ricordo anche che da poco c'è stata una modifica al codice della strada che considera REATO e quindi punibile penalmente il rifiuto agli accertamenti sul tasso alcolico quindi occhio prima di prendere in mano la moto dopo una bella bevuta;)

Lone Land
04-09-2008, 16:04
Chi è costui...?
no, no... :-p
Chiedevo chi è che ha partorito questa norma così illuminata... :cool:

drbig
04-09-2008, 16:07
ricordo che la leggina sulla confisca si applica anche nel caso che il conducente del motoveicolo non tenga ENTRAMBE LE MANI sul manubrio .. giusto così..la prossima volta che salutate qualcuno..... :mad::mad:

quello che dici non è corretto, prima il codice della strada prevedeva la confisca ora prevede il fermo amm.vo del motoveicolo di 60gg per chi impenna, non sta seduto correttamente ecc...credo sarà davvero improbabile che trovi una persona che applichi tale sanzione semplicemente perchè saluti qualcuno :confused:

paolo b
04-09-2008, 16:10
(..) Il limite di 0.5 g/l per motocicli è appositamente differenziato da quello 1,5 degli autoveicoli (..) La causa è facile da capirsi (..)
Fantastico... :confused:

Mi domando però se non era altrettanto "facile a capirsi" - a questo punto- che non è esattamente la stessa cosa far danni con un mezzo che pesa 250 kg ed uno che ne pesa 1500...

matth78
04-09-2008, 16:16
Io rimango perplesso, non discuto la norma ma trovo che la confisca di un bene non sia corretta, in questo caso.

Faccio un po di esempi reali:

Io guido una moto intestata a mio padre=no confisca, giusto?
io guido un'auto intestata ad un leasing=no confisca giusto?
Mio padre guida una moto intestata a me=no confisca, giusto?
Sempre mio padre guida un'auto intestata all'azienda=no confisca, giusto?
Il mio amico guida la sua moto=confisca, sempre giusto?

Per ciò il trattamento non è da considerarsi paritario.

Per ciò mi pare una colossale minchiata (ammesso che quanto scritto prima sia effettivamente rispondente al vero) una norma così concepita.

paolo b
04-09-2008, 16:19
(..) chi è che ha partorito questa norma così illuminata.

Qui
http://www.osimobikers.it/fmiconfisca.htm
una cronitoria della norma (che pure a me, nei termini esposti, pare una "colossale minchiata")

matth78
04-09-2008, 16:24
non volevo essere frainteso e preso per moderato, per ciò ho usato una terminologia che esprimesse con chiarezza il mio punto di vista :)

Mauro62
04-09-2008, 18:08
E se uno si comportasse così a cosa va incontro?

1)porta sempre appresso una bottiglia di grappa
2)al momento in cui viene fermato, parcheggia correttamente e solo dopo essere fermo e col motore spento, tracanna una abbondante sorsata prima di scendere dall'auto facendosi vedere bene nell'atto di bere
3) saluta cortesemente l'agente e a richiesta si sottopone all'alcool test.
4) ad esito positivo dichiara di non aver bevuto prima ma solo dopo aver fermato l'auto e di essere intenzionato a aspettare di rientrare nei limiti prima di mettersi nuovamente alla guida.

Non si è sottratto al test e non possono dimostrare che guidasse ubriaco, dove è l'inghippo se esiste?

gladio76
04-09-2008, 18:10
Loro dicono di non averti visto bere.

OroMatto
04-09-2008, 18:13
Comunque io se devo guidare che sia auto o moto, se sono fuori città non bevo per niente

Queste leggi mi sembrano davvero troppo permissive, bisognerebbe proibire anche di fare sesso, sport e mangiare fino ad almeno 3 ore prima dell'uso della moto. Tutte attività che senza alcuna ombra di dubbio possono affaticare e/o indurre sonnolenza e quindi interferire con la normale guida del motociclo rendendone estremamente pericoloso, per se e per gli altri nel raggio di almeno 500 metri, l'utilizzo.

Molto meglio ancora sarebbe la confisca di tutte le moto sul territorio nazionale e 6 mesi di carcere preventivo per tutti i motociclisti dato che questi mezzi a due ruote possono essere utilizzati per compiere degli scippi.

Tutti chiusi a chiave dentro casa a guardare le televisioni del cavaliere bandanato, basta con questa pessima abitudine di andare in giro.

antomar
04-09-2008, 18:21
http://www.poliziadistato.it/pds/stradale/etilometro/il_codice.htm

Alvit
04-09-2008, 20:28
Non capisco come funzionino li da voi i controlli all' etilometro.
cosa succede se invitato a soffiare nell'apparecchio uno categoricamente si rifiuta?

Sampei
04-09-2008, 20:39
Per Paolo b.
ho visto moto investire auto a velocità anche non astronomiche e uccidere gli occupanti della vettura. Ricordo una hornet che ha preso in pieno una punto che usciva da una strada laterale. Velocità stimata della moto intorno ai180 kmh. La punto per l'urto si è ribaltata ma gli occupanti erano già deceduti perchè una moto di 200 kg intorno ai 200 kmh è praticamente come un treno....il motociclista è ancora vivo.

Berghemrrader
04-09-2008, 22:22
Venerdì sera scorso è stato fermato, mentre era alla guida della sua moto (gs1150adv), ed è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 0,51 g\lt (dico bene? potrei confondere le cifre).
Mi ha detto che la legge prevede, altre ad una multa di importo variabile tra 1500 e 6000 euro (a lui 1500) la confisca del veicolo qualora si tratti di motociclo.

Poveraccio...
Ribadisco quanto ho affermato di recente: http://www.quellidellelica.com/vbforum/showthread.php5?t=185049

Rumpestump
04-09-2008, 22:30
Di nuovo: ho spiegato il perchè della confisca della moto al post numero 11.

La sentenza della corte Costituzionale di cui a quel post la trovate qui (ammesso che abbiate voglia di leggerla tutta)

http://www.studiolegalelagreca.it/dblog/articolo.asp?articolo=53

twincam
04-09-2008, 23:25
In effetti il ragionamento del post 11, che evidentemente è quello della Polizia, non fa una grinza; è il frutto di un semplice sillogismo: se commetti un reato con la moto te la confisco, se bevi troppo è un reato, quindi se bevi troppo te la confisco.
Questo spiega anche la confisca di un motoveicolo non di proprietà: viene confiscato come strumento di un reato e non come punizione accessoria.

calcas
04-09-2008, 23:43
insomma quindi la confiscano anche se non è tua?
se non la confiscano la intesto a mia moglie, subito.
sai un campari ci scappa ogni tanto.

Rumpestump
04-09-2008, 23:49
insomma quindi la confiscano anche se non è tua?
se non la confiscano la intesto a mia moglie, subito.
sai un campari ci scappa ogni tanto.
La macchina solo se è tua, la moto anche se è dello "sfigato" che te la presta

silversurfer
05-09-2008, 00:04
Il discorso è semplice mi sembra...

quando si prende la moto NON si deve bere, punto.

E mi pare pure giusto.

Rumpestump
05-09-2008, 00:10
Il discorso è semplice mi sembra...

quando si prende la moto NON si deve bere, punto.

E mi pare pure giusto.
Anche quando si prende la macchina
IMHO

twincam
05-09-2008, 00:10
A questo punto però mi chiedo (conscio che stiamo facendo dei discorsi teorici):
Se mi rifiuto di eseguire il test commetto si un reato ma non connesso alla guida della moto; quindi non dovrebbe scattare la confisca e se ho una moto di un certo valore la cosa ci può anche stare, se SONO CERTO di avere bevuto troppo.

Rumpestump
05-09-2008, 00:16
A questo punto però mi chiedo (conscio che stiamo facendo dei discorsi teorici):
Se mi rifiuto di eseguire il test commetto si un reato ma non connesso alla guida della moto; quindi non dovrebbe scattare la confisca e se ho una moto di un certo valore la cosa ci può anche stare, se SONO CERTO di avere bevuto troppo.
Se ti rifiuti di sottoporti all'alcool test commetti un reato e scatta il fermo amministrativo del veicolo (qualunque esso sia) per 180 giorni.
Multa da 1500 a 6000 €, arresto da tre mesi a un anno e sospensione della patente da 6 mesi a due anni. Quest'ultima sanzione penso verrà applicata con il massimo della pena

silversurfer
05-09-2008, 00:18
Quindi il discorso di Twin è giusto, conviene rifiutarsi se si è certi di aver bevuto.

twincam
05-09-2008, 00:20
Mmmmmhhh........ NON è un affare! :-(

silversurfer
05-09-2008, 00:21
Se evita la confisca...potrebbe esserlo.

Rumpestump
05-09-2008, 00:22
Quindi il discorso di Twin è giusto, conviene rifiutarsi se si è certi di aver bevuto.
Dipende, in genere la cosa che il giudice tiene maggiormente in conto nella determinazione della pena è il comportamento del reo. Non collaborare viene ritenuto in genere un comportamento da sanzionare pesantemente, dunque ti potrebbe condannare a un anno di arresto e darti 6000 € di multa (oltre a sospenderti la patente per due anni e farti pagare le spese processuali e la multa per la rimozione della confisca)
Fatti un pò i conti...

silversurfer
05-09-2008, 00:32
E comunque la confisca non la eviti, a meno di metter la moto a nome di tua nonna:

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico:

a) arresto da tre mesi ad un anno

b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro

c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti

d) confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

I miei conti li ho fatti...al massimo una birra media leggera e aspettare mezz'ora prima di ripartire :)

paolo b
05-09-2008, 07:36
Per Paolo b. ho visto moto investire auto a velocità anche non astronomiche e uccidere (..)
Non ne dubito. Resta il fatto che statisticamente, negli incidenti, i più "forti" non sono certo i motociclisti; e l'iniquità del fatto che se mi trovano alla guida della moto a 0,51 me la confiscano mentre se mi succede sul camper (che pesa 32 quintali) questo non succede a me pare tanto evidente che non dovrebbe nemmeno essere oggetto di discussione. D'altra parte è il frutto della solita logica "emergenziale" (e raffazzonata) italiana: una norma nata e voluta per una ben precisa area gegrafica che "fa danni" in tutto il paese.

fedmex
05-09-2008, 11:37
Oggi mi informerò meglio da colleghi penalisti. Resto comunque della mia idea e la sentenza della corte costituzionale dovrebbe essere stata superata dall'intervento normativo. Dubito fortemente che basti 0,51 per la confisca della moto e non solo per la disparità di trattamento ma perchè in primo luogo viene disposto il sequestro e dopo in sede di condanna viene applicata l pena accessoria della confisca.
Quindi dubito fortemente che per veicolo si intenda solo "autoveicolo".
Caro Sampey è il caso che noi tutti controlliamo meglio. Io cercherò quella modifica al CDS che dici ma ti esorto a fare altrettanto perchè non vorrei avere ragione io e torto tu se e quando la applicherai.

gladio76
05-09-2008, 11:48
No, il codice della strada prevede espressamente che chi commette un reato alla guida del motociclo è punito con la confisca dello stesso.
Mi sembra limpido. Art. 213.

fedmex
05-09-2008, 12:13
Prima di dire c@zzate mi studio la cosa. A occhio la sentenza della Corte mi suona strano perchè occorrerebbe vedere i ricorsi ai Gdp che hanno dato adito al ricorso di incostituzionalità.
Di fatto facendo riferimento al famoso comma del 213 voi dite:
La norma prevede la confisca delle moto in caso di commissione del reato. Guidare in stato di ebbrezza è reato. Quindi...confisca
A parte che dubito fortemente del principio della confisc in quanto la costituzione non prevede la confisca ma altri pochi e tassativi casi di perdita della proprietà è quel "commettere un reato" che mi suona strano.
Comunque vi saprò dire.

dcsr75krapfen
05-09-2008, 12:32
è chiaro e limpido l'art. 213 in caso di reato confisca e guidare in stato di ebbrezza è un reato. punto. non c'è discussione.

gladio76
05-09-2008, 12:59
Che possa essere incostituzionale è un'altro discorso.
Per ora non è stata dichiarata l'incosituzionalità dell'art. 213.
Poi si può discutere sul "commettere reato" riferito alla guida in stato di ebrezza è un altro discorso, utile se dovrò fare ricorso.

fedmex
05-09-2008, 14:25
Dunque.
In attesa di ricevere risposta da miei colleghi penalisti e premesso che il mio ramo è completamente altro, ho sfruttato la pausa pranzo per studiare la cosa e allo stato sono gelato perchè sembra che in effetti sia così.
1) sopra il 1,5 grammi litro nulla quaestio: confisca ai sensi dell'art. 240 c.p.
Si può statuire tuttavia che la Costituzione prevede casi tassativi per la perdita della proprietà e che la confisca non rientra. La vedo difficile ma dato il caso disperato tentar non nuoce
2) sopra 0,50 g/l. Sembrerebbe che in effetti ci sia la confisca. Una confisca diversa da quella sopra in quanto risulta essere una misura accessoria ( c.d confisca amministrativa) ma pur sempre - di fatto - una confisca.
Tra parentesi ecco quanto contenuto nella CIRCOLARE Prot. n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26 maggio 2008 ( MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ) al punto 1.2 " .....Resta, invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art. 213, comma 2-sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), sia commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato nell'ultimo periodo del punto 1, della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3.8.2007."

Discorso sentenza corte costituzionale citata ( 345 del 2007 ).
Molte volte mi è capitato di leggere sentenze del genere. In buona sostanza quando non vogliono prendere posizione usano la dicitura " ..è compito del legislatore la cui discrezionalità bla bla bla". Non dimentichiamo che sono uomini anch'essi e nè migliori nè peggiori di altri. E come gli altri sono " italiani" ( nel bene o nel male). Quindi - di norma - o il provvedimento è totalmente aberrante e vi è un movimento forte e ampio che preme o altrimenti se ne lavano italicamente le mani.
Se il movimento dei consumatori, motociclisti e altri premessero seriamente, le cose ( forse) cambierebbero.

Discorso " chiaro e limpido".
Qua dubito e ho avuto conferme che gli avvocati che fanno ricorso si appellano a questo. Il commettere reato e la funzione della confisca è subordinato all'uso del mezzo. Se io scippo una vecchietta in moto ( per esempio ) la moto viene confiscata perchè è servita per commettere il reato.
Da un certo punto di vista è ovvio che la commisione del reato presume un veicolo e che la fattispecie del reato si manifesta alla guida di un veicolo ( fino ad arrivare alla altra aberrante sentenza Cassazione penale n. 37631 per cui "...in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talchè è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto”.).
Tuttavia se il bene giuridico tutelato dal reato della guida sotto l’influenza dell’alcool è rappresentato dalla sicurezza delle persone nella circolazione stradale, la ratio della sanzione accessoria ( ossia dell'articolo 213 cds in questione ) è altra e diversa ( e riconducibile alla più generale idea di confisca dettata dal 240 c.p.( e non vi annoio al riguardo).

Morale della favola: sembrerebbe che la risposta sia positiva. Se si guida un motoveicolo o un ciclomotore con tasso alcolico superiore al minimo ( 0,50 g/l ) si rischia ( eufemismo per non dire "si incorre sicuramente" ) la confisca del mezzo.
Ovviamente si può fare ricorso. COn il Gdp medio è una partita persa in partenza ma... mai arrendersi.

Ovviamente dopo questa sconvolgente scoperta non avrò mai più nulla di intestato. Del resto i romani dicevano " si vis pacem para bellum".
Che tristezza

dcsr75krapfen
05-09-2008, 14:32
per fedmex:

ed io cosa avevo detto?????....:lol::lol::lol:

l'art. 213 è chiaro e limpido.

p.s. lascia stare i penalisti che non capiscono una mazza ed ingarbugliano tutto.... :angel10:

280eoltre
05-09-2008, 14:45
Scusate la domanda cel caz zo.....ma per superare il tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 grammi per litro, quanto bisogna bere?

Er Francese
05-09-2008, 15:28
Ciao a tutti,

scrivo poco qui in cantina pero volevo chiedervi qualcosa sulle nuove sanzioni per l'alcool alla guida :

Ci sono due cose che per esempio in Francia non esistono sulle sanzioni :

1) il sequestro del vehicolo
2) la sanzione portate al tasso di 1.51 se positivo al 0.51 IN MOTO (discriminazione che sia giusta o non)

Non voglio discutere quindi se giusto o non.....voglio solo sapere se alcuni di voi sanno se in Spagna, Germania e altri paese UE ci sono queste due cose scritte sopra ?

Grazie in anticipo...

Cia'

Joe Falchetto
05-09-2008, 16:54
Fedmex, io credo (da non giurista) che la cosa vada considerata in questi termini:

Art 240 cp:
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Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono ... a commettere il reato....
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Art. 213 comma 2 sexies
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2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne. (5)
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Credo quindi che la confisca del corpo del reato sia solo stata resa obbligatoria anzichè facoltativa, per il giudicante.


EDIT: questo vale a prescindere di chi sia il proprietario del veicolo - corpo di reato. Quindi il veicolo viene confiscato anche se è in leasing o intestato alla nonna.

Opinione personale: per me sarebbe meglio mettere il tasso alcolemico limite a zero come fanno in tanti posti. Però sto facendo il gay col culo degli altri, dato che non bevo...

matth78
05-09-2008, 16:56
io bevo e mi piace ma anche io credo che l'unica soluzione sia il tasso zero. Resto però contrario alla confisca di un bene.

Joe Falchetto
05-09-2008, 17:01
Non saprei proprio Matth.

La guida in stato di ebbrezza ha destato un allarme sociale meritevole di tutela penale. E a quel punto l'auto (o moto) è tanto un corpo di reato quanto la pistola usata per un omicidio.

Io -liberale- sarei più incline ad inasprire le pene per chi cagiona incidenti, ma non esito a dire che chi si mette in strada bevuto è un pericolo pubblico che va fermato, anche se altrimenti è una brava persona ed anche se in buona fede crede di "reggere l'alcool".

Joe Falchetto
05-09-2008, 17:05
Off topic per sdrammatizzare (o no?):

qualche anno fa assistetti ad un incidente tra una ragazza bevuta ma non eccessivamente (0,5 giusti) ed uno che era completamente andato.
Il tipo dava in escandescenze al punto che lui stesso chiamò i vigili per far fare alla ragazza l'etilometro.

Ovviamente lo fecero anche a lui, e lo mandò a fondo scala.

Quando smisi di ridere, mi resi conto di quanto l'alcool possa inficiare la capacità di giudizio.

Marzi
05-09-2008, 17:14
L'aneddoto è da enciclopedia :lol:

Pensa mazzate sui maroni che si è dato il giorno dopo!

Mansuel
06-09-2008, 20:19
Notizia di oggi.

Camion vede pallone finire in strada, frena ma bambino gli si butta sotto e muore.

Al test viene misurato quasi 1,5 e viene buttato in galera.

Quindi come si vede non basta andar tranquillo se si è bevuto, perché la sfiga è dietro l'angolo... :(

Motozappa
07-09-2008, 12:41
comunque all'asta la moto non la riprendi più io le seguo ogni tanto e c'è gente che praticamente ci lavora ci sono giri e rigiri impensabili vengono dall'est europa con soldi in contati se avete la fortuna di averla in confisca nel box ......................... ti consiglio vie alternative