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Originariamente inviata da paolo b
Mi autocito, ad uso degli utilizzatori di "borsa singola" ai quali fosse sfuggito.
Non che abbia mai visto (o sentito) qualcuno multato per questo, ma sai mai..
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Art. 65.
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte (1
)
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono
esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che
emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due
catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione
su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di
segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non
conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (2
)
(1) Vedi art. 221 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo
modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.
Mi perdo io, qualcosa?