Mi ricollego al topic di GS Panzerdivision per un po' di giurisprudenza (tutto tratto da internet):
Art.190
(Comportamento dei pedoni)
Giurisprudenza
PEDONI - INVESTIMENTO - RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE
In caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché‚ il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché‚ l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvisarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di casualità sul sinistro.
(Cass. Civ., Sez. III, 23 agosto 1997, n. 7922)
CAUTELE VERSO I PEDONI
- PEDONE CHE ATTRAVERSI LA CARREGGIATA FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI -
COLPA DEL CONDUCENTE E COLPA DEL PEDONE – GRADUAZIONE
Se il conducente di un autoveicolo, procedendo a velocità eccessiva (art. 102 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), investe un pedone mentre attraversa la carreggiata fuori dagli appositi spazi (art. 134 D.P.R.) non può ritenersi più grave la colpa del primo in base alla maggiore gravità della sanzione penale, perché questa è correlata alla rilevanza sociale del bene protetto, e non alla gravità della colpa.
(Cass. Civ., Sez. III, 7 agosto 1997, n. 7313)
RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI
COLPA DEL CONDUCENTE - INVESTIMENTO DI PEDONE
Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le "sirene" in funzione, è esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro (nella specie, investimento pedonale), resta onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 comma primo c.c.), pur se la inevitabilità altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza.
(Cass. Civ., Sez. III, 18 dicembre 1996, n. 11323)
RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI - COLPA DEL CONDUCENTE
INVESTIMENTO DI PEDONI
Se il giudice di merito accerta la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo c.c., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054 comma primo, c.c.-.
(Cass. Civ., Sez. III, 16 settembre 1996, n. 8281)
Art.191
(Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni)
Giurisprudenza
RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI
INVESTIMENTO DEL PEDONE
La presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma primo c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per il fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato.
(Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 1998, n. 2216)
PEDONI - INVESTIMENTO - RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE
In caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché‚ il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché‚ l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvisarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di casualità sul sinistro.
(Cass. Civ., Sez. III, 23 agosto 1997, n. 7922)
CAUTELE VERSO I PEDONI
- PEDONE CHE ATTRAVERSI LA CARREGGIATA FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI -
COLPA DEL CONDUCENTE E COLPA DEL PEDONE – GRADUAZIONE
Se il conducente di un autoveicolo, procedendo a velocità eccessiva (art. 102 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), investe un pedone mentre attraversa la carreggiata fuori dagli appositi spazi (art. 134 D.P.R.) non può ritenersi più grave la colpa del primo in base alla maggiore gravità della sanzione penale, perché questa è correlata alla rilevanza sociale del bene protetto, e non alla gravità della colpa.
(Cass. Civ., Sez. III, 7 agosto 1997, n. 7313)
RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI
COLPA DEL CONDUCENTE - INVESTIMENTO DI PEDONE
Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le "sirene" in funzione, è esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro (nella specie, investimento pedonale), resta onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 comma primo c.c.), pur se la inevitabilità altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza.
(Cass. Civ., Sez. III, 18 dicembre 1996, n. 11323)
RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI - COLPA DEL CONDUCENTE
INVESTIMENTO DI PEDONI
Se il giudice di merito accerta la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo c.c., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054 comma primo, c.c.
(Cass. Civ., Sez. III, 16 settembre 1996, n. 8281)