CONFERENZA STAMPA
Accertamento con adesione Valentino Rossi
Martedì 12 febbraio 2008 – ore 12
Agenzia delle Entrate - ufficio di Pesaro, Via Mameli, 9
PARTECIPANO ALL’ INCONTRO CON I GIORNALISTI:
Valentino Rossi
Massimo Romano - direttore Agenzia delle Entrate
Francesca Mainardi - consulente Valentino Rossi
Villiam Rossi - direttore centrale Accertamento Agenzia delle Entrate
Enrico Sangermano - direttore regionale Marche Agenzia delle Entrate
Angelo D’Angelo - direttore ufficio di Pesaro Agenzia delle Entrate
Settore Comunicazione Istituzionale
______________
Ufficio Stampa
UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail:
ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it (tariffa urbana a tempo)
COMUNICATO STAMPA
Valentino Rossi fa pace con il fisco
Valentino Rossi fa pace con il fisco e verserà nelle casse dell’erario circa 19 milioni di
euro per gli anni 2001-2004 ai quali si aggiungeranno le somme relative al biennio
2005-2006, in via di definizione, per un importo complessivo considerando il periodo
2001-2006 di circa 35 milioni.
Si è conclusa positivamente la procedura di accertamento con adesione chiesta dal
campione dopo essere stato raggiunto dagli avvisi di accertamento predisposti
dall’ufficio di Pesaro dell’Agenzia delle Entrate.
La collaborazione fornita da Valentino Rossi e dai suoi consulenti durante gli incontri
con i funzionari dell’Ufficio ha consentito di rideterminare l’ammontare dei compensi
effettivamente percepiti nei vari anni e di individuare le prestazioni eseguite nel
territorio nazionale, al fine di poter escludere dalla tassazione, ai fini dell’Iva e dell’Irap,
quelle rese all’estero.
E’ stato inoltre possibile quantificare le spese sostenute per la produzione del reddito e
l’ammontare delle imposte già pagate all’estero, al fine di evitare una duplicazione di
tassazione. Per effetto della definizione mediante accertamento con adesione, le
sanzioni (irrogate nella misura massima) sono state ridotte a 4,18 milioni, pari ad un
quarto del minimo come previsto dalla legge.
Per l’anno 2007 Rossi presenterà le dichiarazioni fiscali come contribuente italiano a
tutti gli effetti.
Quello di Valentino Rossi è il maggior accertamento con adesione relativo a persone
fisiche concluso dall’Agenzia delle Entrate. Relativamente agli anni dal 2001 al 2004
verserà la somma complessiva di 18,9 milioni di cui 13,71 di maggior imposta, 4,18 di
sanzioni e 1,35 di interessi. Il pagamento avverrà in 12 rate trimestrali di 1,57 milioni di
euro l’una, aumentate degli interessi di rateazione. La prima rata sarà pagata entro il 19
febbraio. Per il 2000, anno che faceva parte dell’accertamento, l’Ufficio ha proceduto
ad annullamento della pretesa per effetto delle norme sul condono che di fatto hanno
precluso la possibilità accertatrice. Nel dettaglio la maggiore imposta definita in
adesione relativa al 2001 ammonta a 1 milione, quella del 2002 a 4,59 milioni, del 2003
a 4,52 e del 2004 a 8,7 milioni.
Pesaro, 12 febbraio 2008
Settore Comunicazione Istituzionale
______________
Ufficio Stampa
UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail:
ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it (tariffa urbana a tempo)
DICHIARAZIONE di MASSIMO ROMANO
Direttore dell’Agenzia delle Entrate
I Vip che hanno portato la residenza all’estero
per motivi fiscali seguano l’esempio di Valentino Rossi
“La positiva conclusione dell’accertamento con adesione chiesto da Valentino Rossi
rappresenta anzitutto un importante riconoscimento del lavoro svolto dai funzionari
dell’Agenzia a tutti i livelli. La scelta del campione di motociclismo di accettare
lealmente il confronto tecnico permette oggi di verificare come l’unico obiettivo
dell’Agenzia è quello di applicare con scrupolo le leggi e garantire che tutti i cittadini,
in base alle loro possibilità, concorrano alle finanze pubbliche. L’auspicio è che
Valentino Rossi, che ha scelto di affermare in concreto la sua volontà di rispettare le
regole fiscali, possa rappresentare uno stimolo e un esempio per i tanti personaggi noti
e meno noti che, spesso fuorviati da cattivi consiglieri, hanno portato la residenza fuori
dal nostro Paese per motivi fiscali. L’Agenzia continuerà con il massimo impegno a
contrastare i fenomeni di evasione e di elusione. L’impegno, la professionalità e la
tenacia dei nostri funzionari, di cui l’ufficio di Pesaro è un esempio importante tra i
tanti, consentiranno di ridurre sempre più gli spazi per quanti pensano di sottrarsi ai
doveri di contribuzione”.
Pesaro, 12 febbraio 2008
Settore Comunicazione Istituzionale
______________
Ufficio Stampa
UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail:
ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it (tariffa urbana a tempo)
DICHIARAZIONE DI VALENTINO ROSSI
L’accordo con l’Agenzia mi permetterà
di affrontare con tranquillità il campionato mondiale
“Sono molto contento di come si è risolta questa difficile vicenda perché penso che sarò
più sereno e di conseguenza più concentrato sul mio lavoro. Per una serie di ragioni
avevo già deciso di tornare a vivere in Italia. Londra è una città molto interessante ma
passare più tempo con la mia famiglia e i miei amici stava diventando un bisogno
sempre più grande visto che i miei impegni in giro per il mondo mi fanno stare fuori per
più di metà anno. Non potevo tornare ed avere problemi con il fisco italiano. Non
potevo neanche permettermi un lungo ed estenuante contenzioso. Trovare l’accordo con
l’Agenzia delle Entrate mi permetterà di arrivare preparato e tranquillo all’inizio di
questo nuovo campionato del mondo”.
Pesaro, 12 febbraio 2008
Settore Comunicazione Istituzionale
______________
Ufficio Stampa
UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail:
ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it (tariffa urbana a tempo)
Valentino Rossi e le sue tappe con il Fisco
2000 Il 15 marzo Rossi porta la residenza a Londra e si iscrive nel registro dell’anagrafe
italiano all’estero. Contestualmente chiude la partita Iva in Italia. Nello stesso anno la
Direzione Centrale Accertamento avvia il monitoraggio sul luogo di residenza di Valentino
Rossi.
2001 Nel marzo del 2001 la posizione di Rossi viene segnalata alla Direzione Regionale
delle Marche, competente per l’espletamento delle indagini sul territorio.
2003 Nel novembre l’ufficio Cooperazione internazionale della direzione centrale
Accertamento avvia le richieste di collaborazione amministrativa alle autorità fiscali estere.
Le richieste e le risposte, che coinvolgono il Regno Unito, il Giappone, la Spagna e
l’Irlanda, si sviluppano negli anni successivi fino a gennaio 2007. Gli elementi man mano
acquisiti vengono analizzati dai funzionari della direzione regionale delle Marche e
dell’ufficio di Pesaro.
2006 Negli ultimi mesi dell’anno i funzionari dell’ufficio di Pesaro intensificano le
indagini per acquisire nel territorio italiano ulteriori elementi utili a dimostrare la presenza
in Italia del centro degli interessi e degli affari.
2007 Il 3 agosto i funzionari dell’ufficio di Pesaro consegnano a Valentino Rossi a
Tavullia gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2000-2004.
2007 L’8 agosto la notizia viene diffusa dai media nazionali e internazionali.
2007 Il 13 settembre su mandato della Procura della Repubblica di Pesaro, l’Agenzia
delle Entrate esegue un’ispezione in una casa di Tavullia, considerata come domicilio
effettivo del motociclista.
2007 I primi giorni del mese di novembre Rossi dà mandato ai propri consulenti di
esplorare un tentativo di adesione.
2007 Il 13 novembre viene diffusa la nota dei consulenti del motociclista, Tasini e
Mainardi, che annuncia la presentazione delle istanze di accertamento con adesione
all’ufficio di Pesaro dell’Agenzia.
2007 Il contraddittorio tra i professionisti che difendono Valentino Rossi e i funzionari
dell’Agenzia va avanti per i mesi di dicembre e gennaio.
2008 Il 12 febbraio incontro conclusivo e conferenza stampa finale. Viene annunciato
l’accordo per gli anni 2001-2006. Per il 2007 Valentino Rossi presenterà regolare
dichiarazione dei redditi in Italia.
Pesaro, 12 febbraio 2008
Settore Comunicazione Istituzionale
______________
Ufficio Stampa
UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail:
ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it (tariffa urbana a tempo)
Come funziona l’Accertamento con adesione
L'accertamento con adesione tecnicamente è classificato fra gli strumenti "deflativi del
contenzioso". E’ stato riordinato nel 1997 con l’obiettivo di perseguire una maggiore
efficacia dell'accertamento tributario, anche mediante l'istituzionalizzazione del
contraddittorio tra contribuente e fisco.
E’ previsto che l'Amministrazione valuti con attenzione e obiettività le argomentazioni
fornite dal contribuente, affinché si possa definire correttamente la giusta pretesa
tributaria tenendo conto degli elementi in possesso dell’ufficio e di quelli eventualmente
forniti dal contribuente. Si tratta in definitiva di un procedimento complesso, all’interno
di regole e procedure precise a cui l’ufficio deve attenersi.
Chi può "aderire"
Tutti i contribuenti sono ammessi alla "definizione" delle maggiori imposte accertate
dall'Erario. Persone fisiche, società di persone o di capitali, associazioni professionali,
enti, sostituti d'imposta. A nessuno è preclusa la possibilità di accedere alla procedura.
Non sono previste, in via di principio, cause di inammissibilità o di esclusione.
Per quali tributi
Il nuovo accertamento con adesione, in vigore dal 1° agosto 1997, è esteso a tutte le
categorie reddituali. L'ambito applicativo del vecchio "accertamento con adesione per
gli anni pregressi" era limitato ai soli redditi d'impresa e di lavoro autonomo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni.
In generale, sono definibili gli accertamenti relativi a tutte le principali imposte, sia
dirette che indirette, vale a dire, Irpef, Irpeg/Ires, Irap, Iva, Imposta sulle successioni e
sulle donazioni, Imposta di registro, Imposta ipotecaria e catastale, Invim ordinaria e
decennale, Imposta sostitutiva dell'Invim, Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei
beni delle imprese, Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione, Imposta
sostitutiva sulle operazioni di credito, Imposta erariale di trascrizione e addizionale
regionale all'imposta erariale di trascrizione, Imposta provinciale sull'immatricolazione
di nuovi veicoli.
Se l'ente locale ha recepito la normativa con apposito regolamento, sono definibili anche
i tributi locali.
Gli effetti
Il principale effetto dell'adesione è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a un
quarto del minimo previsto dalla legge.
L'agevolazione non si estende, però, agli esiti della liquidazione e del controllo formale
delle dichiarazioni, attività in relazione alle quali si rendono dovuti imposta, interessi e
sanzioni, senza riduzione a un quarto delle stesse.
2
UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail:
ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it (tariffa urbana a tempo)
La procedura esplica effetti anche sulle sanzioni di tipo penale. Infatti, la definizione
dell'accordo, con l'estinzione del debito tributario, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante, da cui deriva un
abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e la non applicazione delle
sanzioni accessorie.
L'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione e non è integrabile
o modificabile da parte dell'ufficio, salvo alcune eccezioni.
Il procedimento
La procedura di accertamento con adesione può essere avviata sia dall'ufficio che dal
contribuente.
Iniziativa dell'ufficio
L'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate notifica al contribuente un invito a comparire,
specificando giorno e luogo del contraddittorio e i periodi d'imposta interessati dal
procedimento. Gli stessi uffici precisano nell'invito - sinteticamente - gli elementi che
ritengono rilevanti ai fini dell'accertamento, al fine di mettere in condizione il
contribuente di sostenere il contraddittorio con piena cognizione dei fatti che saranno
posti a base dell'accertamento e controdedurre con maggiore efficacia alle
argomentazioni del Fisco, anche attraverso l'esibizione di elementi e prove che rendano
possibile un diverso giudizio dell'Amministrazione finanziaria.
Il contribuente destinatario dell'invito non è obbligato a presentarsi presso l'ufficio.
Qualora, però, l'ufficio dovesse poi procedere a notificargli un avviso di accertamento,
gli sarà preclusa la possibilità di richiedere e instaurare, su sua iniziativa, il
procedimento di adesione.
Iniziativa del contribuente
L'istanza può essere avanzata a seguito di notifica di avviso di accertamento.
L'istanza, redatta in carta libera e contenente il riferimento all'atto contro il quale è
proposta e l'indicazione del recapito, anche telefonico e/o telematico, deve essere
consegnata o spedita all'ufficio che ha emesso l'atto impositivo, prima della scadenza
dei termini per l'impugnazione in Commissione tributaria dello stesso.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche
telefonicamente, l'invito a comparire.
La presentazione dell'istanza di adesione sospende per 90 giorni i termini di
impugnazione dell'atto e a tale periodo si aggiunge la sospensione feriale (dal 1° agosto
al 15 settembre di ogni anno).
Perfezionamento dell'accordo
Raggiunto eventualmente l'accordo, si procede alla redazione, in duplice copia, di un
atto contenente gli elementi e le motivazioni dell'adesione, imposte, sanzioni, interessi e
altre eventuali somme dovute a seguito della definizione. La procedura si perfeziona
soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo (intero importo o prima
rata).
Il versamento, da parte del contribuente, deve avvenire entro i venti giorni successivi
alla data di redazione dell'atto.
3
UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
www.agenziaentrate.gov.it
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444
E-mail:
ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it (tariffa urbana a tempo)
Gli importi dovuti in forza dell'adesione sono rateizzabili, previo rilascio di idonea
garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria ovvero rilasciata dai
consorzi di garanzia collettiva dei fidi), nel numero massimo di otto rate trimestrali di
pari importo, ovvero di dodici rate in caso di pagamenti di somme, comprensive di
imposte, interessi e sanzioni, superiori a 51.645,70 euro.
In caso di pagamento rateale, il contribuente deve versare, entro venti giorni dalla data
di redazione dell'atto di adesione, solo l'importo della prima rata; l'importo delle rate
successive, maggiorato degli interessi legali, sarà versato con cadenza trimestrale.
Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve far pervenire all'ufficio
copia del relativo attestato ovvero, in caso di pagamento rateale, copia dell'attestato di
versamento della prima rata e la documentazione, in originale, attinente la garanzia.
Pesaro, 12 febbraio 2008