Si però anche Voi Signori Giudici
Codice civile
Art. 2888 codice civile: Rifiuto di cancellazione
Il ricorso ai sensi dell'art. 2888 c.c., in sede di volontaria cancellazione, e qualora il conservatore si sia proposto di procedere alla cancellazione di un'iscrizione; il giudice, deve limitarsi a verificare la legittimità di tale atto e, di conseguenza, ove ritenuto legittimo, ha il potere di ordinare NON la cancellazione per ragioni diverse TIPO PARANOIE del conservatore.
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